L’opposizione all’iscrizione ipotecaria va proposta davanti al giudice del lavoro

In caso di iscrizione ipotecaria in vista del soddisfacimento coattivo di un’obbligazione contributiva, la tutela giudiziaria esperibile deve realizzarsi con il rito previsto per le controversie individuali di lavoro e con le forme dell’opposizione dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 615 c.p.c. ovvero con quelle dell’opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione – Sez. Lavoro, con la sentenza numero 9553, depositata il 30 aprile 2014. Equitalia iscrive un’ipoteca per crediti previdenziali chi è competente per l’opposizione, il giudice del lavoro o quello dell’esecuzione? La pronuncia in commento trae origine dall’opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c. interposta da un professionista avverso l’iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia su immobili di sua proprietà compresi in un fondo patrimoniale per crediti relativi a contributi previdenziali ed assistenziali. Il giudice del lavoro adito, tuttavia, ha dichiarato con sentenza la propria incompetenza per materia in favore del giudice dell’esecuzione, ritenendo che, non riguardando la contestazione il merito delle cartelle di pagamento – sulle quali sarebbe sussistita, in astratto, la sua competenza – ma rivendicandosi, invece, l’impignorabilità di un fondo patrimoniale, l’azione rientrasse nella competenza del giudice dell’esecuzione. Avverso tale decisione, il professionista ha proposto regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’articolo 42 c.p.c., sostenendo che, in tema di annullamento di un’iscrizione ipotecaria per debiti erariali di natura previdenziale, è competente – al pari di quanto avviene per il fermo amministrativo – il giudice del lavoro, vertendosi in un’ipotesi di esecuzione non ancora iniziata. Tra la sezione Lavoro e le sezioni ordinarie non sorgono questioni di competenza, ma di distribuzione degli affari giurisdizionali. Chiamata a risolvere la questione, la Suprema Corte ha dichiarato la competenza del giudice del lavoro. In particolare, i giudici di legittimità hanno rilevato che, a seguito dell’istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie del tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali cfr. Cass. numero 23891/2006 . Nella fattispecie, pertanto, il giudice del lavoro, anziché dichiarare con sentenza la propria incompetenza, avrebbe dovuto – al più – rimettere gli atti al capo dell’ufficio per l’assegnazione della causa al giudice dell’esecuzione cfr., ad esempio, Cass. numero 24656/2011 . Se il giudice nega la propria competenza, la parte può sollevare il regolamento di competenza anche se non si trattava di una questione di competenza . Più problematica è la situazione che si verifica quando sia la parte a sollevare il regolamento di competenza. Si pensi al caso in cui il giudice si sia spogliato di un procedimento, qualificando la propria determinazione come una “declinatoria di competenza” ed adottando un provvedimento nelle forme della sentenza. Sul punto, la Cassazione ricorda il consolidato orientamento secondo cui il mezzo di impugnazione esperibile deve individuarsi in quello che in astratto sarebbe previsto per la pronuncia così come l’ha qualificata il giudice e ciò anche se il giudice abbia sbagliato e si intenda censurare proprio tale qualificazione. Ne consegue che, in ossequio al principio dell’apparenza, quando una sentenza abbia deciso una questione di distribuzione degli affari civili all’interno dello stesso ufficio giudiziario, qualificandola come questione di competenza e non invece attribuendole la qualificazione esatta di questione di ripartizione degli affari interna ad uno stesso ufficio, il mezzo di impugnazione esperibile contro la decisione, ove essa abbia riguardato solo questo punto, è il regolamento di competenza necessario cfr. Cass. numero 5313/2014 e numero 10073/2011 . Iscrizione ipotecaria per crediti previdenziali la tutela è esperibile davanti al giudice del lavoro. La pronuncia in commento afferma, poi, che l’iscrizione ipotecaria, al pari del fermo amministrativo, non è un atto di espropriazione forzata in senso stretto, pur rimanendo comunque funzionale alla fase esecutiva cfr., ad esempio, Cass. numero 2053/2006 in entrambi i casi, non si tratta di atti iniziali dell’esecuzione forzata, ma di atti aventi natura cautelare, al pari del sequestro conservativo, con finalità di conservazione della garanzia patrimoniale. Con riferimento alla fattispecie in esame – relativa ad un’iscrizione ipotecaria in vista del soddisfacimento coattivo di un’obbligazione contributiva – la Suprema Corte ha affermato che la tutela giudiziaria esperibile deve realizzarsi davanti al giudice ordinario con il rito previsto per le controversie individuali di lavoro e con le forme dell’opposizione dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 615 c.p.c. ovvero con quelle dell’opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 3 marzo - 30 aprile 2014, numero 9553 Presidente Mammone – Relatore Marotta Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 8 aprile 2011, P.C. proponeva innanzi al Tribunale di Arezzo opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. assumendo, per la parte di credito riferito a cartelle di pagamento relative a contributi previdenziali ed assistenziali, l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria eseguita dalla Equitalia Cerit S.p.A. ora Equitalia Centro S.p.A. su immobili di sua proprietà compresi in un fondo patrimoniale. Con sentenza numero 216/2013 emessa il 10 maggio 2013, il giudice del lavoro del Tribunale di Arezzo dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del giudice dell'esecuzione. Riteneva il giudice adito che, non venendo in discussione la contestazione del merito delle pretese dell'I.N.P.S. trasfuse in cartella - e sulle quali sussisterebbe in astratto la propria competenza - ma invece rivendicandosi l'impignorabilità di un fondo patrimoniale, l'azione rientrasse nella competenza del giudice dell'esecuzione. Avverso tale decisione P.C. propone regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'articolo 42 cod. proc. civ., sostenendo che in tema di annullamento di iscrizione ipotecaria per debiti erariali di natura previdenziale è competente, al pari di quanto avviene per il fermo amministrativo, il giudice del lavoro vertendosi in ipotesi di esecuzione non ancora iniziata. Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del regolamento e per la declaratoria della competenza del giudice del lavoro. Rileva il collegio che a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie del tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali si veda al riguardo Cass. 9 novembre 2006, numero 23891 . Né può ravvisarsi, con riguardo al giudice dell'esecuzione quella specialità tipica della sezione specializzata agraria , la cui ratio fondativa ad opera del legislatore, desumibile dalla normativa, è nella considerazione sempre attribuita alle peculiari cognizioni tecniche di tale sezione appunto integrata da componenti non togati forniti di specifica qualificazione tecnica nella materia . In una ipotesi quale quella in esame, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto solo rimettere gli atti al capo dell'ufficio per l'assegnazione della causa al giudice dell'esecuzione così Cass. 23 settembre 2009, numero 20494 id. 21 novembre 2011, numero 24656 . Sulla questione questa Corte si è già altre volte pronunciata. Così è stato ritenuto inammissibile il regolamento d'ufficio proposto dal giudice in relazione alla ripartizione delle funzioni tra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie del Tribunale, non implicante l'insorgenza di una questione di competenza ed attenendo, appunto, alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio si veda Cass. 21 dicembre 2012, numero 23889 id. 27 aprile 2012, numero 6569 2 aprile 2012, numero 5270 . Più problematica è la situazione che si verifica quando a sollevare regolamento sia la parte. In detta situazione, infatti, non è sempre automaticamente applicabile il sopraindicato principio come pure da questa Corte ritenuto, si vedano Cass. 16 settembre 2013, numero 26976 id. 29 ottobre 2012, numero 18566 nonché la già citata Cass. numero 20494/2009 si veda anche Cass. 29 marzo 2011, numero 7129 , specie laddove, come nel caso in esame, un giudice si sia spogliato di un procedimento qualificando l'assunta determinazione come una declinatoria di competenza ed adottando un provvedimento nelle forme della sentenza non certo caratterizzato dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata della questione in esso risolta . In tale ultimo caso, come da questa Corte di recente precisato Il mezzo di impugnazione esperibile deve individuarsi in quello che in astratto sarebbe previsto per la pronuncia così come l'ha qualificata il giudice e ciò anche se il giudice abbia sbagliato e si intenda censurare proprio tale qualificazione. Ne consegue che in ossequio al principio dell'apparenza, quando una sentenza abbia deciso una questione di distribuzione degli affari civili all'interno dello stesso ufficio giudiziario come quella di distribuzione fra la sede principale dell'ufficio ed una sede distaccata ovvero fra diverse sedi distaccate di esso qualificandola come questione di competenza e non invece attribuendole la qualificazione esatta di questione di ripartizione degli affari interna ad uno stesso ufficio, il mezzo di impugnazione esperibile contro la decisione, ove essa abbia riguardato solo questo punto, è il regolamento di competenza necessario - cfr. Cass. 6 marzo 2014, numero 5313 -. Si veda anche Cass. Sez. Unumero 9 maggio 2011, numero 10073 che, sia pure in una fattispecie del tutto diversa, ha affermato il principio secondo il quale il mezzo di impugnazione va individuato con riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, a prescindere dall'esattezza di tale qualificazione , principio affermato anche da Cass. 15 marzo 2013, numero 6648, da Cass. 2 marzo 2012, numero 3338 e da Cass. 14 luglio 2011, numero 15533 si veda anche Cass. 12 ottobre 2012, numero 17408 che pure ha richiamato il c.d. principio dell'apparenza, in virtù del quale l'impugnante deve adottare il rito coerente con la qualificazione data dal giudice al suo provvedimento, e non con il contenuto oggettivo di esso. Nella fattispecie in esame il giudice ha qualificato sia pure erroneamente la questione risolta e decisa con sentenza come questione di competenza e le parti hanno fatto affidamento su tale qualificazione come si evince dal fatto che tanto il ricorrente quanto l'Istituto controricorrente hanno interloquito sulla detta questione come se si trattasse, appunto, di competenza. Tanto basta a superare positivamente il vaglio di ammissibilità del mezzo impugnatorio prescelto. Ciò precisato, va osservato che in effetti, l'iscrizione ipotecaria è stata da questa Corte assimilata al fermo amministrativo. L'iscrizione, quindi, non è un atto di espropriazione forzata in senso stretto, pur rimanendo comunque funzionale alla fase esecutiva. In tal senso si è espresso questo Giudice di legittimità a sezioni unite con sentenza numero 2053 del 31 gennaio 2006, secondo cui l'iscrizione d'ipoteca - equiparabile al fermo amministrativo - è preordinata all'espropriazione forata e dunque è un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito . In senso conforme si è pronunciata la successiva Cass. 19 marzo 2009, numero 6594. Si tratta, dunque, in entrambi i casi non di atti iniziali dell'esecuzione forzata, ma di atti aventi natura cautelare, al pari del sequestro conservativo, con finalità di conservazione della garanzia patrimoniale. Si osserva, poi, che l'opposizione all'esecuzione e quella agli atti esecutivi nelle materie trattate nel capo 2 del titolo 4 del libro secondo del cod. proc. civ. sono disciplinate, ai sensi dell'articolo 618 bis cod. proc. civ., dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili. Né gioverebbe richiamare l'articolo 615 cod. proc. civ., comma 2 e articolo 617 cod. proc. civ., comma 2, poiché in tali casi la competenza del giudice dell'esecuzione resta ferma, ai sensi del nuovo testo dell'articolo 618 cpv. cod. proc. civ., come novellato dalla L. 24 febbraio 2006, numero 52, articolo 16, solo nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza , in tal modo facendosi riferimento, come questa S.C. ha già avuto modo di statuire cfr. Cass. 11 febbraio 2010, numero 3230 , ai soli provvedimenti ordinatori e interinali quali la sospensione dell'esecuzione , di guisa che, relativamente alla fase di merito, non sussiste più ostacolo all'operatività della regola dettata dal primo comma, secondo cui trovano applicazione le norme sulle controversie di lavoro e previdenziali - cfr. anche Cass. numero 13601 del 30/07/2012 -. In una fattispecie quale quella in esame, relativa ad iscrizione ipotecaria in vista del soddisfacimento coattivo di una obbligazione contributiva, la tutela giudiziaria esperibile esclusa l'operatività del citato nuovo testo dell'articolo 618 cpv. cod. proc. civ., come novellato dalla L. 24 febbraio 2006, numero 52, articolo 16 deve realizzarsi davanti al giudice ordinario con il rito previsto per le controversie individuali di lavoro e con le forme dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell’articolo 615 cod. proc. civ. ovvero con quelle dell'opposizione agli atti esecutivi, ex articolo 617 cod. proc. civ Da tanto consegue che la causa deve essere rimessa al giudice che ha declinato la propria competenza. La particolarità delle questioni trattate costituisce giusto motivo per compensare tra le parti costituite le spese processuali. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del giudice del lavoro di Arezzo, cui rimette le parti. Compensa le spese del regolamento.