Per configurare la scriminante della legittima difesa è necessario, oltre il verificarsi di un’ingiusta offesa, l'attualità del pericolo. Tale attualità ricorre nel caso in cui, per far cessare una situazione di aggressione in corso, risulti necessaria la reazione difensiva.
E’ quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza numero 7119/16, depositata il 23 febbraio. Il caso. Il ricorrente adisce la Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, che lo condannava alla pena di giustizia per il reato di diffamazione ai danni dell’allora Presidente della Regione Abruzzo. Motivo del ricorso è la richiesta di applicazione a favore del ricorrente della scriminante della legittima difesa, poiché la nota redazionale, letta nel corso del telegiornale della emittente televisiva, sarebbe stata solo una presa di posizione contro le accuse rivolte dal Presidente della Regione all’emittente. Infatti, quest’ultimo aveva accusato la stazione televisiva di aver fatto propaganda, per l'elezione alla segreteria regionale del partito, a favore del candidato avversario a quello sostenuto dall’offeso. Scriminante della legittima difesa. La Corte afferma, seguendo l’orientamento giurisprudenziale dominante, che per la configurabilità della scriminante della legittima difesa è richiesto, oltre che il verificarsi di un’ingiusta offesa, anche dell'attualità del pericolo, che ricorre quando ci sia una situazione di aggressione in corso e per la cui cessazione risulta necessaria la reazione difensiva. Quindi, l'attualità del pericolo implica che l'offesa ingiusta si prospetti come concreta e imminente, rendendo così necessaria l'immediata reazione difensiva. Inesistenza dell’attualità del pericolo. Secondo la Corte Suprema, nel caso in esame, il requisito necessario dell'attualità del pericolo risulta insussistente. Infatti, l’aggressione verbale ad opera del diffamato, richiamata nel ricorso, si è verificata 2 giorni prima della reazione del ricorrente, quindi, la lettura della nota durante il telegiornale non era finalizzata a rimuovere l’imminente pericolo, poiché la presunta offesa era ormai cessata. Per questo motivo, l’invocazione da parte del ricorrente dell’istituto della legittima difesa si dimostra inconferente e rende il ricorso inammissibile.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 22 dicembre 2015 – 23 febbraio 2016, numero 7119 Presidente Savani – Relatore Fidanzia Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 6 novembre 2014 la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di primo grado con la quale C.G. era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di diffamazione ai danni di O.D.T., Presidente pro tempore della Regione Abruzzo, per avere letto nel corso del telegiornale trasmesso dall'emittente privata TVUNO una nota con la quale riportava un fatto non corrispondente al vero ed idoneo ad ingenerare negli ascoltatori il falso convincimento che il predetto Presidente avesse preteso dall'emittente spazi televisivi gratuiti per la propria propaganda elettorale. 2. Con atto sottoscritto dal suo difensore l'imputato ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un unico motivo. 2.1. Viene dedotta la mancata applicazione della scriminante di cui all'articolo 52 c.p. Assume il ricorrente, nel ricostruire il contesto in cui ha scritto l'editoriale trasmesso dall'emittente privata TVUNO, da cui O.D.T. si è sentito diffamato, che erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto che la difesa avrebbe invocato nel corso del processo la scriminante del diritto di critica giornalistica. In realtà, era stata invocata la scriminante della legittima difesa. Il ricorrente scrisse l'editoriale in oggetto a difesa della sua emittente televisiva ingiustamente offesa dalle affermazioni rese pubblicamente dalla parte offesa, che aveva accusato la stessa emittente di aver fatto propaganda a favore dell'avversario del candidato sostenuto da O.D.T. alle elezioni primarie per l'elezione del segretario regionale del PD. Sussistevano quindi, nel caso di specie, tutti i requisiti necessari per la sussistenza dell'invocata scriminante, ovverosia la situazione aggressiva, l'attualità del pericolo, l'involontarietà del pericolo, l'ingiustizia dell'offesa e la proporzione tra offesa e difesa. La scriminante non era stata tenuta in considerazione nei giudizi precedenti neppure sotto il profilo putativo. Considerato in diritto 1. II ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Il ricorrente invoca l'applicazione a suo favore della scriminante della legittima difesa sul rilievo che la nota letta nel corso del telegiornale della emittente televisiva TVUNO sarebbe stata una reazione alle ingiuste accuse rivolte dalla persona offesa alla stessa emittente di aver fatto propaganda a favore dell'avversario del candidato sostenuto da O.D.T. alle elezioni primarie per l'elezione dei segretario regionale dei PD. Questo Collegio non condivide l'impostazione giuridica del ricorrente. Come più volte affermato da questa Corte, per la configurabilità della scriminante della legittima difesa è richiesta, in primo luogo, oltre all'offesa ingiusta, l'attualità dei pericolo, che ricorre quando vi sia una situazione di aggressione in corso e la cui cessazione dipende necessariamente dalla reazione difensiva, come atto diretto a rimuovere la causa di imminente pericolo Sez. 1, numero 5424 del 04/03/1992 - dep. 09/05/1992, Filopanti, Rv. 190299 . L'attualità del pericolo implica che l'offesa ingiusta si prospetti come concreta e imminente, così da rendere necessaria l'immediata reazione difensiva Sez. 1, numero 6591 del 27/01/2010 - dep. 18/02/2010, Celeste, Rv. 246566 . Non vi è dubbio che, nel caso di specie, il requisito necessario dell'attualità del pericolo risulti ictu oculi del tutto insussistente. Anche a voler ritenere che vi fosse stata un'aggressione verbale ingiusta da parte di O.D.T. nei confronti di una giornalista dell'emittente TV1, emerge in modo incontrovertibile dalla sentenza impugnata che tale episodio si è verificato in data 23 ottobre 2007. Ne consegue che la presunta offesa era ormai cessata e completamente esaurita quando in data 25 ottobre 2007, in occasione del telegiornale menzionato, il ricorrente ha posto in essere la sua reazione, che non era quindi diretta a far cessare o comunque a rimuovere una causa di imminente pericolo. L'invocazione da parte del ricorrente dell'istituto della legittima difesa è quindi palesemente inconferente ed il ricorso manifestamente infondato. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo stabilire nella misura di 1.000,00 Euro. Deve altresì condannarsi il ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile in questo grado che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte di C. inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di € 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende oltre alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in complessivi € 1.800,00 oltre accessori di legge.