La concessione del beneficio della sospensione del processo con messa alla prova presuppone un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore, per la cui formulazione non può prescindersi dal reato commesso, dalle modalità di attuazione dello stesso e dai motivi a delinquere. Questi elementi servono a valutare se il fatto contestato debba considerarsi un episodio del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio positivo sull’evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 15133, depositata il 2 aprile 2014. Il caso. Il gup presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna pronunciava ordinanza di sospensione del processo, con affidamento in prova per otto mesi, nei confronti di un imputato, minorenne all’epoca del fatto contestatogli, prescrivendogli di attenersi al progetto elaborato dai Servizi Minorili, ritenendo necessario valutare ulteriormente la personalità del minore. Mancano le motivazioni. Il Procuratore della Repubblica ricorreva in Cassazione, contestando al gup di non aver fornito la motivazione su cui aveva formulato un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore. L’età dell’imputato di 23 anni, la presenza di numerose denunce sia da minorenne che da maggiorenne , l’aver riportato una sentenza di condanna definitiva di tre anni e l’essere in quel momento in espiazione della pena mediante affidamento in prova, erano dimostrazione che i reati commessi da minorenne non fossero espressione di un disagio transeunte, ma di un sistema di vita. Un giudizio prognostico. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che la concessione del beneficio della sospensione del processo con messa alla prova presuppone un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore, per la cui formulazione non può prescindersi dal reato commesso, dalle modalità di attuazione dello stesso e dai motivi a delinquere. Questi elementi servono a valutare se il fatto contestato debba considerarsi un episodio del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio positivo sull’evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati. Tentativo di recupero. Scopo dell’affidamento in prova al servizio sociale è, infatti, quello di consentire il recupero di colui che si sia trovato a delinquere nel corso della minore età, utilizzando l’occasione del processo per sperimentare un tentativo spiccatamente specialpreventivo, che tende al superamento del processo deviante ed al reinserimento sociale del minore. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata risultava viziata per totale assenza dell’indicazione del percorso logico-giuridico, attraverso cui il giudice di merito era pervenuto ad effettuare tale giudizio prognostico. Per questi motivi, la Corte di Cassazione respingeva il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 25 marzo – 2 aprile 2014, numero 15133 Presidente Zecca – Relatore Serrao Ritenuto in fatto 1. Il 12/12/2013 il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, nel corso del giudizio abbreviato, ha pronunciato ordinanza di sospensione del processo con affidamento in prova per otto mesi nei confronti di B.D., imputato del delitto di cui agli articolo 81, comma 2, cod. penumero e 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, numero 309, prescrivendo all'imputato di attenersi al progetto elaborato dai Servizi Minorili, ritenendo necessario valutare ulteriormente la personalità del minore. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, deducendo violazione o erronea applicazione dell'articolo 28, comma 1, d.P.R. 22 settembre 1988, numero 448, per avere il Giudice dell'udienza preliminare omesso di fornire la motivazione in base alla quale ha formulato un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore, deducendo che l'età dell'imputato, che ha già compiuto 23 anni, la presenza di numerose denunce sia da minorenne che da maggiorenne, l'aver riportato una condanna con sentenza definitiva alla pena di anni tre di reclusione e l'essere attualmente in espiazione di pena nelle forme dell'affidamento in prova al servizio sociale, forniscono eloquente dimostrazione che i reati commessi da minorenne non fossero da considerarsi espressione di un disagio transeunte, bensì espressione di un sistema di vita. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. P.G.a, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Come ripetutamente affermato da questa Corte, la concessione del beneficio della sospensione del processo con messa alla prova presuppone un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore, per la cui formulazione non può prescindersi dal reato commesso, dalle modalità di attuazione dello stesso e dei motivi a delinquere, al fine di valutare se il fatto contestato debba considerarsi un episodio del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio positivo sull'evoluzione della personalità dei minore verso modelli socialmente adeguati Sez. 5, numero 14035 del 7/12/2012, dep. 25/03/2013, G., Rv. 256772 . 3. Lo scopo dell'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale è, infatti, quello di consentire il recupero di colui che si sia trovato a delinquere nel corso della minore età, utilizzando l'occasione del processo per sperimentare un tentativo spiccatamente special preventivo che, rifuggendo dalla stigmatizzazione della detenzione dalla quale si ottiene sovente l'effetto perverso contrario che si vorrebbe scongiurare o riducendola al minimo utile per innestare processi di rivisitazione, tende al superamento del percorso deviante ed al reinserimento sociale del minore Sez. 4, numero 23355 del 12/04/2013, P.G. in proc. C., Rv. 255521 Sez. 1, numero 7781 del 23/02/2006, Amura, Rv. 233719 . 4. L'ordinanza che dispone l'affidamento in prova può essere impugnata con ricorso per cassazione dall'imputato e dal suo difensore ove si sia dato corso all'esperimento senza aver acquisito il consenso dell'interessato, Corte Cost. numero 125 dei 14 aprile 1995 , nonché dal pubblico ministero a norma dell'articolo 28, comma 3, d.P.R. 22 settembre 1988, numero 448. 4.1. L'accertamento e la valutazione degli elementi richiesti da tale norma costituiscono esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito e sono incensurabili in sede di legittimità, ove la decisione sia congruamente e logicamente motivata. Ma, nel caso in esame, l'ordinanza impugnata risulta viziata per totale assenza dell'indicazione del percorso logico-giuridico attraverso il quale il giudice di merito è pervenuto ad effettuare il predetto giudizio prognostico, non consentendo in tal modo a questa Corte la verifica della legittimità delle valutazioni poste a base della pronuncia, a fronte degli specifici motivi di doglianza esplicitati dal Procuratore ricorrente. 5. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale per i Minorenni di Bologna per nuovo esame sulle condizioni di operatività dell'articolo 28, d.P.R. numero 448/1988, fermo restando che il giudice del rinvio dovrà considerarsi libero di affermare la sussistenza dei presupposti per la sospensione del processo, ovvero di negarla. 6. Ricorrono i presupposti di cui all'articolo 52, comma 2, d.lgs. 30 giugno 2003, numero 196, per cui va disposta, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettrica, l'omissione delle indicazioni delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale per i minorenni di Bologna, per l'ulteriore corso. Oscuramento dati secondo legge.