Il delitto di sostituzione di persona è configurabile nella forma del tentativo, che sussiste quando l’agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti indicati nell’articolo 494 c.p. senza riuscire ad indurre in errore qualcuno.
Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 10381, depositata l’11 marzo 2015. Il caso. La Corte d’appello di Cagliari condannava un imputato per il reato di tentata sostituzione di persona, in quanto aveva tentato di indurre in errore un ispettore di polizia circa il suo falso stato di avvocato del Foro di Nuoro e di difensore di una donna indagata per un reato. L’imputato ricorreva in Cassazione, deducendo che, al momento dei fatti, la donna “cliente” non rivestiva la veste di indagata, essendo stata convocata come persona informata sui fatti, per cui essa si trovava in una situazione che non contemplava l’assistenza di un legale. Avrebbero, quindi, errato i giudici di merito a ritenere che il vantaggio che l’imputato si proponeva di procurare alla donna derivava dal fatto che il difensore è legittimato a ricevere informazioni sul conto degli assistiti non ci sono informazioni che un difensore possa ottenere in merito alla posizione di un proprio assistito in assenza di una rituale nomina e, trattandosi di persona non sottoposta ad indagini, il legale non sarebbe neanche in astratto legittimato a formulare richieste di informazioni. Reato tentato. La Corte di Cassazione ricorda che il delitto di sostituzione di persona è configurabile nella forma del tentativo, che sussiste quando l’agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti indicati nell’articolo 494 c.p. senza riuscire ad indurre in errore qualcuno. Nel caso di specie, la falsa autoattribuzione della qualifica di difensore della donna era funzionale ad un’attività tipica della qualifica professionale, in quanto il difensore è abilitato a chiedere informazioni sull’oggetto della convocazione del proprio assistito. L’ispettore di polizia si era insospettito, ricordandosi del suo nome come oggetto di una segnalazione, per cui era stata la concreta evoluzione della vicenda a condurre al successivo accertamento della falsità dell’autoattribuzione e non l’astratta considerazione della mancanza di titoli documentali o della non necessità della nomina di un difensore. Vantaggio da conseguire. Inoltre, gli Ermellini ricordano che, in tema di delitto di sostituzione di persona, il dolo specifico consiste nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, oppure di recare ad altri un danno. Nel caso di specie, l’obiettivo era di procurare un vantaggio di conoscenza alla sua asserita cliente. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 17 novembre 2014 – 11 marzo 2015, numero 10381 Presidente Savani – Relatore Caputo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza deliberata in data 17/04/2012, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del 28/10/2008 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il G.u.p. del Tribunale di Cagliari ha, tra l'altro, riconosciuto C.S.M. colpevole del reato, in continuazione, di tentata sostituzione di persona in relazione al tentativo di indurre in errore - due volte telefonicamente e una volta di persona - l'ispettore della Polizia di Stato D.E. circa il falso stato di avvocato del Foro di Nuoro e di difensore di Ca.Gi. . Rileva la Corte di appello l'utilizzabilità della relazione di servizio dell'ispettore D. del 07/12/2007, in quanto non avente ad oggetto la narrazione dei fatti appresi da una persona formalmente o sostanzialmente indagata in un procedimento penale infatti, la condotta penalmente rilevante, ossia la falsa attribuzione della qualità di difensore di Ca. , chiedendo informazioni in merito alla convocazione della stessa, è stata posta in essere da C. proprio al cospetto del pubblico ufficiale e al di fuori di qualsiasi attività di indagine volta all'accertamento di una precedente notizia di reato, sicché le dichiarazioni dell'ispettore D. rappresentano una testimonianza diretta di tale fatto e sono pertanto utilizzabili. Il fatto posto in essere tendeva ad un'attività tipica della qualifica professionale che C. si è attribuito, posto che il difensore è abilitato a chiedere informazioni in merito all'oggetto della convocazione della Ca. l'imputato ha avanzato la richiesta all'ispettore D. con riferimento alla sua asserita cliente, con la conseguenza che non è possibile ritenere che egli si sia attribuito una qualità rilevante solo in astratto. Quanto all'elemento soggettivo, la richiesta di informazioni indicata connota la condotta dell'imputato di autoattribuzione della qualifica di avvocato come animata dall'intenzione di procurare un vantaggio di conoscenza alla sua asserita cliente. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di C.S.M. , il difensore avv. P. Rovelli, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'articolo 173, comma 1, disp. att. cod. proc. penumero . Il primo motivo deduce violazione degli articolo 494, 498 cod. penumero , 62, 63, 191 cod. proc. penumero e vizio di motivazione. La Corte di appello ha confermato l'utilizzabilità della nota del 07/12/2007 e della testimonianza dell'ufficiale di P.G. ivi riportata nonostante le espressioni utilizzate da D. chiariscano che già prima dell'incontro 23/11/2007 e di quello del 26/11/2007 C. aveva di fatto assunto la posizione di indagato in merito al reato di cui all'articolo 494 cod. penumero , ben oltre il mero sospetto, come confermato dalla circostanza che l'ispettore gli aveva segnalato che le telefonate da lui effettuate al numero dell'ufficio erano registrate e che quindi era convocato in ufficio. In assenza di una deposizione utilizzabile da cui possa ragionevolmente ricavarsi il contegno illecito ascritto all'imputato, non può riconoscersi portata individualizzante alla restante parte del materiale istruttorie ritenuto utilizzabile dalla Corte di appello. Il secondo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione degli articolo 56, 494, 498 cod. penumero e vizio di motivazione. Al momento dei fatti C.G. non rivestiva la veste di indagata, essendo stata convocata come persona informata sui fatti, sicché la stessa si trovava in una situazione che non contemplava l'assistenza di un legale. Pertanto l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui il vantaggio che C. si proponeva di procurare a Ca. deriva dal fatto che il difensore è legittimato a ricevere informazioni sul conto degli assistiti, è incongrua in quanto non vi è informazione che un difensore possa ottenere in merito alla posizione di un proprio assistito in assenza di una rituale nomina e, trattandosi di persona non sottoposta ad indagini, il legale non sarebbe neanche in astratto legittimato a formulare richieste di informazioni. Erroneamente la sentenza impugnata ha confermato le valutazioni del primo giudice circa l'univocità e l'idoneità della condotta rispetto al reato di cui all'articolo 494 cod. penumero a norma dell'articolo 335 cod. proc. penumero nessun pubblico ufficiale potrebbe essere indotto in errore da richieste di informazioni formulate da chi, in assenza di nomina, falsamente si attribuisca il titolo di avvocato, ove tali richieste siano formulate secondo modalità non conformi a quelle codificate. L'inesistenza di una qualità giuridicamente rilevante in concreto rende erronea la mancata applicazione dell'articolo 498 cod. penumero , sulla quale la sentenza impugnata è incorsa in omessa motivazione. Considerato in diritto Il ricorso non merita accoglimento. Il primo motivo non è fondato. La tesi del ricorrente, secondo cui il tenore della relazione di P.G. confermerebbe l'assunzione di fatto in capo a C. della veste di indagato per il reato di sostituzione di persona è stata esaminata dalla Corte di merito, che ne ha escluso la fondatezza evidenziando, per un verso, che la relazione di servizio del 07/12/2007 aveva ad oggetto - non già dichiarazioni rese da persona formalmente o sostanzialmente indagata in un procedimento penale, ma - il fatto imputato al ricorrente, ossia l'aver speso la qualità di avvocato e, segnatamente, di difensore di Ca. dinanzi all'ispettore della polizia e, per altro verso, l'insussistenza di elementi indizianti a carico dell'odierno imputato. Posto che, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità Sez. U, numero 15208 del 25/02/2010 - dep. 21/04/2010, Mills, Rv. 246584 , la motivazione resa sul punto dalla Corte di merito - coerente ai dati probatori richiamati ed esente d cadute di conseguenzialità logica - si sottrae alle censure del ricorrente. L'ulteriore censura circa il riferimento da parte dell'ispettore alla registrazione delle telefonate intercorse - oltre a dedurre sostanzialmente questioni di merito - è aspecifica, risultando del tutto svincolata dalla compiuta ricostruzione dei contenuti della menzionata relazione che, ad esempio, fa riferimento alle spiegazioni offerte dall'imputato circa il fatto di lavorare come ricercatore presso una facoltà universitaria e di esercitare non a tempo pieno la professione forense come avvocato sul punto, il ricorso si è quindi sottratto all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali che intende far valere, non essendo sufficiente, per l'apprezzamento del vizio dedotto, “la citazione di alcuni brani” dei medesimi atti Sez. 6, numero 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, S., Rv. 252349 . Del pari infondato è il secondo motivo. Il rilievo che, non risultando indagata, la Ca. non si trovava in una situazione che contempla la presenza del difensore è svolto dal ricorrente nella duplice prospettiva della insussistenza degli elementi integrativi della fattispecie tentata e dell'elemento soggettivo. Sotto entrambi i profili la doglianza è infondata. Quanto al primo, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare come il delitto di sostituzione di persona sia configurabile nella forma del tentativo, che sussiste quando l'agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti indicati nell'articolo 494 cod. penumero senza riuscire ad indurre in errore taluno Sez. 5, numero 10362 del 21/01/2009 - dep. 06/03/2009, Liberti, Rv. 242771 nel caso di specie, la falsa autoattribuzione della qualifica di difensore della Ca. integra uno dei mezzi fraudolenti delineati dalla norma incriminatrice, né tale attribuzione può dirsi priva di effetti giuridici, posto che, come rilevato dalla Corte di merito, essa era funzionale ad un'attività tipica della qualifica professionale, essendo il difensore abilitato a chiedere informazioni sull'oggetto della convocazione del proprio assistito. Il rilievo della sentenza impugnata non è compromesso, sul piano della tenuta logico-argomentativa, dalle deduzioni difensive circa la necessità, il capo al difensore, di esibire la nomina del proprio assistito e sul fatto che la persona informata non deve essere assistita da un difensore la Corte di merito, infatti, ha evidenziato come l'ispettore C. abbia iniziato ad insospettirsi a proposito della effettiva titolarità della qualità spesa dall'imputato solo perché ne ricordava il nome come oggetto di una segnalazione, sicché è la concreta evoluzione della vicenda di cui al caso di specie che ha condotto al successivo accertamento della falsità dell'autoattribuzione e non l'astratta considerazione della mancanza di titoli documentali o della non necessità della nomina di un difensore da parte del teste. Nessun rilievo poi può essere attribuito alla disciplina ex articolo 335 cod. proc. penumero , che riguarda la comunicazione della notizia dell'iscrizione di una persona nel registro delle persone sottoposte ad indagini e non le ragioni, anche generiche, della convocazione da parte dell'autorità di polizia di una persona informata sui fatti . Manifestamente infondata è la doglianza relativa all'elemento psicologico, che la Corte di merito, con motivazione incensurabile e in linea con il principio di diritto in forza del quale, in tema di delitto di sostituzione di persona, il dolo specifico consiste nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale o anche di recare ad altri un danno Sez. 5, numero 13296 del 28/01/2013 - dep. 21/03/2013, Marino, Rv. 255344 , ha delineato richiamando la circostanza che l'autoattribuzione della qualifica di avvocato è risultata animata dall'intenzione di procurare un vantaggio di conoscenza alla sua asserita cliente. Del pari manifestamente infondata è l'ultima doglianza posto che la finalizzazione dell'illecita attribuzione di una qualifica funzionale all'ottenimento di un vantaggio esclude la configurabilità della fattispecie di cui all'articolo 498 cod. penumero Sez. 5, numero 12753 del 21/10/1998 - dep. 03/12/1998, Mambretti, Rv. 213419 pertanto, poiché in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato Sez. 5, numero 27202 del 11/12/2012 - dep. 20/06/2013, Tannoia e altro, Rv. 256314 , la dedotta censura non merita accoglimento. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.