Nel caso di perdita, per comportamento negligente o imprudente, della memoria informatica del computer contenente le annotazioni contabili è configurabile il delitto di bancarotta documentale semplice.
Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza numero 10079/15 depositata il 10 marzo. Il caso. La Corte d’appello di Caltanissetta confermava la condanna di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale inflitta all’imputato in primo grado. Le condotte contestate si riferivano alla distrazione realizzata attraverso artifici contabili con cui l’imputato, amministratore della società fallita, aveva disposto pagamenti verso sé stesso e verso altri soci, mentre, per il titolo documentale del reato, venivano addebitate all’imputato le mancate annotazioni nei registri IVA , nonché le sottrazioni delle schede contabili, del libro degli inventari, del libro dei soci e delle fatture passive. L’anomalia del sistema informatico. L’imputato impugna la sentenza di secondo grado innanzi alla Corte di Cassazione, denunciandone il vizio della motivazione nella parte in cui negava la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. La difesa aveva infatti richiesto l’espletamento di una perizia per sopperire all’anomalia dell’hardware del sistema informatico in cui erano registrate le scritture contabili mancanti, ma i giudici d’appello negavano questa possibilità ritenendo comunque sufficienti le condotte accertate all’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale. È configurabile l’ipotesi semplice di bancarotta documentale. La Corte di Cassazione rileva la fondatezza del ricorso citando la costante giurisprudenza di legittimità che ritiene configurabile il delitto di bancarotta documentale semplice in caso di perdita della memoria informatica del computer contenente le annotazioni contabili, avvenuta per comportamento negligente o imprudente. Assume rilevanza in tal senso l’articolo 2220 c.c., ultimo comma, che consente la conservazione delle scritture e dei documenti contabili sotto forma di registrazioni su supporti di immagine, a condizione che tali registrazioni corrispondano ai documenti e che possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza tali mezzi. La mera indisponibilità tecnica della memoria informatica, in assenza di ulteriori elementi indicativi di dolo, dunque l’assenza della prova della corretta tenuta delle scritture, accertata per la pregressa gestione, deve essere inquadrata nella fattispecie di «omessa tenuta» delle scritture contabili, a titolo meramente colposo. La Corte d’appello dovrà dunque accertare la sussistenza o meno di elementi a sostegno dell’accusa della meno grave ipotesi di bancarotta documentale semplice. Per questi motivi, la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale con rinvio al altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta per un nuovo esame.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 31 ottobre 2014 – 10 marzo 2015, numero 10079 Presidente Bruno – Relatore Vessicchelli Fatto e diritto Propone ricorso per cassazione C.I. , avverso alla sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta in data 19 novembre 2013, con la quale è stata confermata la condanna inflittagli in primo grado nel 2012 in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Tale addebito era stato mosso al ricorrente, quale amministratore della V.I.P.A. Sri dal 6 maggio 2004 alla data del fallimento, dichiarato il 26 maggio 2005, essendo stata, in precedenza, amministratrice la propria moglie, poi separata da esso ricorrente e infine deceduta. Oggetto della distrazione, mediante artifici contabili realizzati nel 2002, era l'importo di circa Euro 500.000 per crediti vantati dalla società verso il ricorrente e verso soci e ancor prima, nel 2001, la somma di Euro 230.000 utilizzata per 23 pagamenti in favore di sé stesso, quale titolare di omonima ditta individuale Vipa di C. , ma senza alcuna giustificazione contabile. Con riferimento alla ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, venivano addebitate le mancate annotazioni nei registri Iva e in quelli Iva riepilogativi, riferibili al periodo della sua gestione, nonché le sottrazioni del libro degli inventari, delle schede contabili, del libro dei soci, delle fatture passive, in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Deduce 1 la violazione di legge articolo 603 cpp ed il vizio della motivazione a proposito della denegata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La Corte d'appello aveva rifiutato l'espletamento di una perizia, richiesta della difesa per sopperire alla anomalia dell'hardware del sistema informatico nel quale erano registrate le scritture mancanti, ritenendo che la condotta accertata era comunque sufficiente ad integrare il reato di bancarotta fraudolenta documentale infatti l'imprenditore ha l'obbligo di esibire in ogni momento le scritture contabili. Tuttavia, secondo il difensore, la giurisprudenza di legittimità censura tale decisione sfavorevole sulla rinnovazione della istruttoria, quando risulti dimostrata la oggettiva necessità dell'adempimento richiesto dalla difesa sentenza numero 45647 del 2013 numero 28 962 del 2013 n, 20095 del 2013 e tale necessità sussiste nel caso di specie, in cui l'esame del contenuto del supporto informatico presente nel fascicolo processuale avrebbe potuto far cadere l'ipotesi di reato contestata. D'altra parte la rinnovazione dell'istruttoria, per la parte relativa alla richiesta escussione di testi i dipendenti S. , P. e Pe. , appariva indispensabile anche per accertare se il ricorrente potesse avere concorso alle operazioni che gli si imputano con riferimento al 2001 e al 2002. La contabilità completa appariva assolutamente indispensabile anche per attribuire natura distrattiva a operazioni in uscita che potevano, però, trovare bilanciamento e annullamento in contrarie operazioni successive 2 la violazione e falsa applicazione degli articoli 223 e 216 commi 1 e 2 della legge fallimentare. Il reato di bancarotta fraudolenta documentale avrebbe dovuto essere escluso alla luce della relazione del curatore, ex articolo 33 legge fallimentare, nella quale si attestava che, oltre alle scritture contabili depositate dall'imputato, successivamente, nel 2007, il curatore aveva prelevato presso la sede della società numerosi altri registi, bilanci e dichiarazioni dei redditi. Mancanti erano solo le scritture relative all'anno precedente il fallimento - a partire dal 31 marzo 2004, come attestato dal consulente tecnico dottor B. e dal consulente fiscale del PM Dott. M. - per cause tecniche indipendenti dalla volontà dell'imputato. Si era trattato della interruzione dei rapporti con la ditta incaricata di trascrivere su carta le annotazioni informatiche, peraltro ridotte al minimo causa della diminuita produttività un'evenienza che rendeva evidente la mancanza del dolo del reato contestato. Con riferimento all'ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, d'altra parte, la mancanza delle scritture contabili per l'anno precedente il fallimento aveva impedito una corretta e completa valutazione delle operazioni che si assumono di natura distrattiva. Il consulente Messina aveva anzi testimoniato in ordine alla positiva situazione economica della società fino al bilancio del 2003, sicché tutte le operazioni poste in essere antecedentemente non evidenziavano anomalie tali da comportare un sicuro e ingiustificato depauperamento del patrimonio della società. Il ricorso è fondato nei termini che si indicheranno. La giurisprudenza di questa Corte Sez. 5, Sentenza numero 35886 del 20/07/2009 Ud. dep. 16/09/2009 Rv. 244921 citata nella sentenza impugnata, ha affermato invero che è configurabile il delitto di bancarotta semplice documentale nel caso di perdita, per comportamento negligente o imprudente, della memoria informatica del computer contenente le annotazioni delle indicazioni contabili. La previsione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2220 cod. civ., ai sensi del quale le scritture e i documenti di cui alla stessa disposizione possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, pone la condizione che le registrazioni stesse corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dai soggetto che utilizza detti supporti. Ne consegue che, in assenza di altri elementi indicativi di dolo, la indisponibilità tecnica della memoria informatica e quindi della prova della corretta conservazione delle scritture, previamente tenute in maniera regolare, di cui si da atto in sentenza, può costituire una situazione inquadrarle nella fattispecie di omessa tenuta delle scritture contabili, a titolo però meramente colposo. E ciò, tanto più in una situazione - quale quella di specie - in cui la omissione rilevata non appare colorita , nella prospettiva del dolo del reato di bancarotta fraudolenta, da attività distrattiva ricadente nel periodo della irregolarità contabile rilevata. Invero, nel caso in esame, la condotta rilevante a titolo di bancarotta fraudolenta patrimoniale, risale al 2001 e 2002, anni nettamente antecedenti al periodo di riferimento della bancarotta documentale in esame relativa al periodo dal 1 aprile 2004 al fallimento , sicché – come richiesto dalla difesa - potrebbe risultare concretamente non possibile sostenere la tesi che la omessa tenuta delle scritture contabili sia stata ideata e voluta, dal ricorrente, come idonea ad impedire la ricostruzione del movimento degli affari e non piuttosto, come frutto di mera negligenza. La Corte di appello, in sede di rinvio, dovrà pronunciarsi sulla sussistenza o meno di elementi - anche eventualmente da accertare nei limiti chiesti dalla difesa - capaci di accreditare la meno grave ipotesi di bancarotta documentale semplice che ove, ravvisabile, sarebbe da dichiarare prescritta. Viceversa, è da escludere che possa pervenirsi alla totale assoluzione anche dal reato in parola, posto che proprio la giurisprudenza sopra richiamata pone a carico dell'amministratore della società l'obbligo di rendere immediatamente e in qualunque momento ostensibile il contenuto delle annotazioni informatiche, sicché l'inadempienza ad esso costituisce condotta penalmente perseguibile e censurabile secondo una delle ipotesi di legge evocate. Con riferimento alla ipotesi di bancarotta patrimoniale, la perizia è stata ritenuta non decisiva con una attestazione che il ricorrente non riesce a smentire. Infatti, la perizia volta ad accertare l'effettivo stato delle annotazioni sul supporto informatico, non viene rappresentata come mezzo capace in concreto di sopperire all'onere probatorio che, in base alla costante giurisprudenza, incombe all'amministratore in ordine ad operazioni depauperative non giustificate. Nel caso di specie, essendo stata condannata in primo grado l'amministratrice legale in carica nel 2001 e nel 2002 - poi deceduta - tale onere non appare da quella assolto mentre il ricorrente, dal canto suo, non ha fornito neppure un principio di prova per sostenere che i benefici ricevuti dalla società poi fallita mediante cancellazione di un credito in suo favore e pagamenti in assenza di fatture o causali giustificative , benefici disposti in qualità di amministratore di fatto concorrente con l'amministratore in carica v. sentenza primo grado , e resi a sé stesso quale destinatario delle disposizioni patrimoniali, potessero avere una spiegazione funzionale agli interessi del patrimonio societario. La perizia, in altri termini, risulta richiesta dalla difesa con finalità non probatorie ma meramente esplorative ossia per uno scopo che non è compatibile con il motivo di ricorso ex articolo 606 lett. d cpp una norma che consente di lamentare la mancata assunzione di una prova la quale, con prognosi ex ante, deve apparire decisiva. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Rigetta nel resto il ricorso.