L’aumento della responsabilità obbliga alla promozione del lavoratore

Nel caso di svolgimento di mansioni superiori risulta necessario l’inquadramento in un livello superiore, se queste comportano un maggiore capacità decisionale e un carico superiore di responsabilità.

Così ha deciso la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza numero 1241/16, depositata il 25 gennaio. I fatti. Il ricorrente adisce la Corte di Cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce, che condannava il Ministero del Lavoro a pagare solo le differenze retributive tra due diversi livelli di inquadramento stabiliti da CCNL di categoria. I motivi del ricorso si basano sull’erronea qualificazione della Corte salentina delle mansioni del ricorrente. Allo stesso tempo il Ministero ricorre incidentalmente, sostenendo che il lavoratore fosse stato giustamente inquadrato nella nuova posizione B3, corrispondente al vecchio VI livello, del CCNL e che non potevano sussistere motivi per richiedere maggiorazioni retributive per lo svolgimento delle mansioni assegnategli. Regime di qualificazione. Gli Ermellini, considerando in primis il ricorso incidentale, ritengono che la Corte d’appello si fosse giustamente attenuta al principio delineato dalle S.U. Cass. numero 4273/2011 , il quale stabilisce che il sindacato giurisdizionale in materia di inquadramento del personale tra vecchio e nuovo regime di qualificazione fosse escluso, e avesse inquadrato correttamente il lavoratore nella categoria B3. Inoltre, la Corte salentina riteneva che lo svolgimento continuativo di mansioni ispettive, riconducibili all’area C, fornisse un valido motivo per riconoscere una maggiorazione retributiva. La Cassazione basandosi su queste risultanze, ha ritenuto che il ricorso incidentale sia infondato. Inquadramento del lavoratore. A giudizio della Corte Suprema, per quanto concerne le doglianze del lavoratore, risulta di fondamentale importanza la definizione delle differenze esistenti tra i diversi gradi d’inquadramento. Stando alle disposizioni del CCNL, il livello B3 riguarda un lavoratore che elabori dati e certifichi atti in base a procedure ben definite, diverso è, invece, il lavoratore di livello C1 che dirige unità ed emana direttive, ulteriormente diverso è il lavoratore di livello C2, che il ricorrente ritiene essere il suo inquadramento effettivo, che dirige e svolge attività ispettive e di valutazione. Secondo la Cassazione, il ricorso principale deve essere accolto, poiché a differenza di quanto sostiene la Corte di Lecce, la differenziazione tra livello C1 e C2 non va rintracciato nell’autonomia operativa, ma nella maggiore capacità decisionale a cui si riconnette un maggior livello di responsabilità. Infatti, non è riscontrabile un’adeguata motivazione che porti a ritenere che il lavoratore non fosse preposto a delineare obiettivi ed assumere decisioni in merito, anche se gli atti posti in essere dal lavoratore necessitassero della firma di un ispettore di livello C2. Per questi motivi la Cassazione ha accolto il ricorso principale e rinviato alla Corte d’appello di Bari.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 28 ottobre 2015 – 25 gennaio 2016, numero 1241 Presidente Venuti – Relatore Tricomi Svolgimento del processo 1. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 27 febbraio 2009, ritenuto legittimo, in fase di prima applicazione del CCNL 1998-2001, l'inserimento degli addetti alla vigilanza ex VI livello nell'area B3, sulla scorta della relativa tabella B, condannava il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, a pagare in favore di le, Q.V. differenze retributive tra la posizione B3 - nella quale il Q. , già addetto alla vigilanza, era stato inquadrato a seguito dell'accorpamento disposto dal CCNL comparto Ministeri 1998-2001 - e quella C2, in ragione dell'espletamento di mansioni superiori, oltre accessori. 2. La Corte d'Appello di Lecce, con la sentenza numero 2478/11, accoglieva in parte l'appello del suddetto Ministero. Per l'effetto, condannava il suddetto Ministero a pagare al Q. le differenze retributive tra l'area B, posizione economica B3 e l'area funzionale C, posizione economica C1, del CCNL di comparto. 3. Per la cassazione della sentenza resa in appello ricorre Q.V. prospettando due motivi di ricorso. 4. Resiste il Ministero del lavoro e politiche sociali con controricorso e ricorso incidentale, articolato in un motivo. 5. Il Q. ha depositato memoria in prossimità dell'udienza pubblica. Motivi della decisione 1. Preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza di appello. 1.1. Ha priorità logico giuridica l'esame del ricorso incidentale. Con l'unico motivo del ricorso incidentale il Ministero ha dedotto violazione degli articolo 13 e 16 del CCNL comparto Ministeri 1998-2001 dell'articolo 52 del d.lgs. numero 165 del 2001, del DPR numero 1219 del 1984 dell'articolo 3, punto 4, lettera q , del CCNL del Ministero del lavoro 1998-2001. Assume il ricorrente che il lavoratore correttamente è stato inquadrato in B3, livello al quale corrisponde l'attività svolta, per cui non potevano essere riconosciute differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori. 1.2. Il motivo non è fondato. Occorre ricordare che questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza numero 16038 del 2010, cui adde Cass., numero 4273 del 2011, ha affermato che “in tema di pubblico impiego privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva nel settore pubblico, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui al d.lgs. numero 165 del 2001, articolo 45 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo”. Le S.U., nell'enunciare il principio, hanno ritenuto la validità della collocazione in area B posizione economica 37del personale già inquadrato nella soppressa 6^ qualifica funzionale, conformemente alle previsioni della tabella di corrispondenza del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il triennio 1998/2001. La Corte di Appello di Lecce, si è attenuta a tale principio ritenendo corretto l'inquadramento in B3, e, quindi, nel vagliare la ulteriore domanda relativa allo svolgimento delle mansioni superiori ai fini del riconoscimento delle differenze retributive, ha esaminata la disciplina del CCNL e della contrattazione integrativa nel quadro del disposto di cui al d.lgs. numero 165 del 2001, ritenendo sussistente lo svolgimento continuativo e sistematico di mansioni ispettive riconducibili non all'area B3, ma all'area C. Sul riconoscimento della posizione economica C1, anziché C2, come si vedrà verte il ricorso principale. 1.3. Il ricorso incidentale deve essere rigettato. 2. Con il ricorso principale sono dedotti i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Violazione della normativa contrattuale, ali. A, CCNL 1998-2001, scheda 10, area funzionale C, posizione economica C2. Erronea applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. numero 165 del 2001, in relazione all'articolo 360, numero 3, cpc. Il ricorrente richiama le declaratorie contrattuali relative alla area funzionale C di cui al CCNL comparto Ministeri 1998-2001, contestando che le mansioni ispettive accertate fossero riconducibili alla posizione C1, come affermato dalla Corte d'Appello, atteso che si riferiscono alla stessa attività istruttorie che non abbiano rilevanza esterna , mentre il Q. compiva, in particolare, autonomamente accertamenti, redazione e sottoscrizione verbali. 2.2. Omessa valutazione di documenti in atti ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie in relazione all'articolo 360, numero 5, cpc. Il ricorrente richiama documentazione in atti che avrebbe dovuto indurre a ritenere lo svolgimento di attività ispettiva di cui all'area C, posizione C2. In particolare, la Corte d'Appello non aveva attributo rilievo alla documentazione dalla quale risultava che il Q. non solo formalizzava e firmava autonomamente gli atti ispettivi effettuati, formando ed esternalizzando la volontà autoritativa dell'amministrazione, ma controfirmava quelli dal 2008 degli accertatori del lavoro rendendo validi i relativi verbali. Richiamava, altresì, il ricorrente le testimonianze rese in primo grado dai testi D.C. e P. , di cui alla sentenza di primo grado, secondo i quali il Q. compiva atti aventi rilevanza esterna, assumendosi la responsabilità di decidere se sussistesse o meno l'opportunità di avvalersi di specifiche facoltà di diffida al fine di ottenere la regolarizzazione delle inadempienze e formalizzando l'atto in apposita prescrizione. Riportava, altresì, la testimonianza del teste T.F. che riferiva, tra l'altro, che il Q. si occupava di tutto ciò che riguardava gli accertamenti che si svolgono presso aziende. 2.3. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono fondati per quanto di ragione. 2.4. Occorre premettere che nell'area B3 è inquadrato il “lavoratore che, nei diversi settori di competenza, elabora dati e situazioni complesse anche utilizzando strumentazioni informatiche, rilascia copie, estratti e certificati, esplica attività di segreteria in commissioni, attività di istruttoria sulla base di procedure predefinite”, mentre nei contenuti professionali C1 rientra il “lavoratore che può coordinare o dirigere unità senza rilevanza esterna nei diversi settori di competenza provvedendo agli adempimenti previsti nell'ambito di normative generali, emana direttive ed istruzioni specifiche per il raggiungimento degli obiettivi assegnati”, e nei contenuti professionali C2 rientrano i “lavoratori che dirigono o coordinano unità organiche anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata a dirigenti, garantendo lo svolgimento dell'attività di competenza, ovvero che svolgono attività ispettive, di valutazione, di controllo, di programmazione e di revisione o, ancora, che effettuano studi ed analisi, svolgono attività di ricerca, studio e consulenza”. Tenuto conto che nell'interpretazione del contratto collettivo, è necessario procedere, ai sensi dell'articolo 1363 cc, al coordinamento delle varie clausole contrattuali, anche quando l'interpretazione possa essere compiuta sulla base del senso letterale delle parole, senza residui di incertezza, poiché l'espressione senso letterale delle parole deve intendersi come riferita all'intera formulazione letterale della dichiarazione negoziale e non già limitata ad una parte soltanto, qual è una singola clausola del contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e confrontare fra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato, tenendo altresì conto del comportamento, anche successivo, delle parti Cass., numero 19779 del 2014 , correttamente la Corte d'Appello ha affermato che il criterio differenziale tra C1 e C2 non va rintracciato nell'autonomia operativa, ma nella capacità decisionale in ordine agli obiettivi, cui si riconnette un più elevato livello di responsabilità, e nel compito di programmare l'attività ispettiva. Le deduzioni contenute nel ricorso principale circa l'esclusivo rilievo - ai fini del riconoscimento della posizione economica C2 della rilevanza esterna dell'attività svolta, pertanto non possono essere condivise. Tuttavia, il ricorso deve essere accolto in quanto la sentenza d'Appello non ha esposto in modo adeguato le ragioni per le quali nell'attività svolta dal ricorrente, come risultante dalle prove documentali e per testi in atti, richiamate nel ricorso, non fosse ravvisabile capacità decisionale in ordine agli obiettivi, non essendo a tali fini esaustiva l'affermazione circa la necessaria controfirma di un ispettore C2 dei verbali conclusivi dell'indagine redatti dal Q. , peraltro contraddetta, in particolare, dal richiamo di numero 21 verbali d'ispezione e relative diffide effettuate e sottoscritte solo dal Q. pag. 7 ricorso incidentale . 3. Il ricorso principale deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione. La sentenza della Corte d'Appello di Lecce deve essere cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di Bari anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Bari.