Il fatto non contestato non deve essere provato. In presenza, però, di una contestazione da parte del convenuto costituito, che abbia piena contezza di tutti gli elementi costitutivi, sorge l’onus probandi in capo all’attore. Quando, invece, il convenuto ne sia all’oscuro, l’onere probatorio resta integro in capo all’attore.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza numero 5242 del 6 marzo 2014. Il fatto. Un uomo conveniva in giudizio la Provincia di Livorno per ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla propria auto, condotta dalla moglie, a seguito dell’urto contro un muretto di delimitazione di un passo carrabile. L’attore affermava che l’ostacolo era completamente occultato dalla vegetazione cresciuta al margine della strada e che la Provincia aveva omesso di tagliare. Il Tribunale di Livorno respingeva la domanda, in quanto non era raggiunta la prova sulla dinamica del fatto e, in particolare, sul nesso di causalità tra il danno riportato dall’autovettura e il presunto urto sul muretto. L’uomo propone ricorso in Cassazione. Le ragioni del ricorrente i fatti costitutivi non sono stati contestati. Secondo il ricorrente, i fatti costitutivi della pretesa no erano stati contestati e la contestazione dell’incidente fatta dalla Provincia in grado di appello non sarebbe comunque valsa a consentire di ritenere non provato il fatto non contestato. La Consulta non occorre la contestazione specifica del fatto ignorato. Tale convinzione è errata, in quanto il fatto non contestato non deve essere provato. In presenza, però, di una contestazione da parte del convenuto costituito, che abbia piena contezza di tutti gli elementi costitutivi, sorge l’onus probandi in capo all’attore. Quando, invece, il convenuto ne sia all’oscuro, l’onere probatorio resta integro in capo all’attore. Nel caso di specie si è verificato proprio questo la Provincia era stata, informata dell’incidente solo con l’atto di citazione, che ne assumeva la responsabilità per omessa manutenzione del margine della strada. Sulla base di tali assunti, la Corte di Cassazione respinge il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 19 dicembre 2013 – 6 marzo 2014, numero 5242 Presidente Petti – Relatore Amatucci Svolgimento del processo 1.- S.C. agì giudizialmente nei confronti della Provincia di Livorno per il risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura, condotta dalla moglie Sb.Anumero , per l'urto contro un muretto di delimitazione di un passo carrabile. Affermò che l'ostacolo era completamente occultato dalla vegetazione cresciuta al margine della strada, che la Provincia aveva omesso di tagliare. La Provincia resistette e chiamò in causa l'Ardenza s.numero c., che gestiva l'autocarrozzeria nella quale stava entrando l'autovettura. La società chiamata resistette, predicando l'esclusiva responsabilità della Provincia. Con sentenza del 2005 il Giudice di pace accolse la domanda principale e condannò la Provincia al pagamento di Euro 1.288,14, oltre accessori. 2.- La decisione è stata riformata dal Tribunale di Livorno che, con sentenza numero 1070 del 2007, ha invece respinto la domanda sul rilievo che non era stata raggiunta la prova sulla dinamica del fatto ed in particolare sul nesso di causalità tra il danno riportato dall'autovettura ed il presunto urto sul muretto . 3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione S.C. , articolando due motivi di censura. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1.- La sentenza è censurata, col primo motivo, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, pronuncia extra petitum, violazione dell'articolo 345 c.p.c. e, col secondo, per ogni possibile tipo di vizio della motivazione su fatto controverso e decisivo, costituito dalla pretermissione delle risultanze istruttorie. 2.- Il primo motivo è infondato. La motivazione della sentenza impugnata esordisce affermando che si deve anzitutto evidenziare come l’appellante abbia inteso censurare la sentenza di primo grado anche in relazione alla carenza di prova sulla dinamica del sinistro e conseguentemente dell'esistenza del danno v. pag. 3 punto 3 dell'atto di appello , censura peraltro già incartata nel giudizio di primo grado vedi comparsa di risposta nel giudizio di primo grado, p. 4 par. 8 . Si ritiene quindi che sul punto vi sia contestazione specifica sia in primo grado che in secondo grado . Il ricorrente rappresenta che al citato paragrafo 8 della comparsa di risposta della Provincia si affermava quanto segue Ultima annotazione. Il sinistro è avvenuto nel maggio 2003 l'interessato non ha mai scritto, né contattato o fatto richieste alla Provincia convenuta, non risultano intervenuti organi di polizia, non sono state prodotte foto della parte danneggiata dell'autovettura, venendo così meno la possibilità di un'effettiva constatazione in contraddittorio. Solo a distanza di circa un anno l'attore ha notificato la citazione alla Provincia convenuta, impedendo una qualsivoglia attività difensiva sul punto della veridicità/gravità del danno all'auto . Sostiene, su tale base, che i fatti costitutivi della pretesa non erano stati contestati, sicché la contestazione sull'accadimento effettivo dell'incidente fatta dalla Provincia in grado d'appello che tendenzialmente nega, ma senza illuminare la Corte sul contenuto della comparsa di risposta in appello, sicché la censura è per tale aspetto inammissibile per difetto di autosufficienza non sarebbe comunque valsa a consentire di ritenere non provato il fatto non contestato. L'errore del ricorrente si annida nel presupposto che occorra la contestazione specifica del fatto ignorato. Così non è, giacché il principio espresso, tra le altre, da Cass., nnumero 2299/2004, 10031/2004, 7074/2006, 5356/2009, 25516/2010, 3727/2012 secondo il quale non v'è bisogno di provare il fatto non contestato e, per converso, che occorre una contestazione da parte del convenuto costituito perché sorga l'onus probandi del fatto costitutivo in capo all'attore, presuppone che di tutti gli elementi del fatto costitutivo il convenuto abbia piena contezza. Quando, invece, egli addirittura assuma di esserne all'oscuro, l'onere probatorio resta integro in capo all'attore come nel caso di specie, nel quale la Provincia era stata informata dell'incidente solo con l'atto di citazione, che ne assumeva la responsabilità per omessa manutenzione del margine della strada . 3.- Infondato è pure il secondo motivo, col quale il ricorrente si duole che sia stata pretermessa la testimonianza della moglie, che conduceva il veicolo e che aveva dichiarato di essersi accorta del muretto soltanto dopo l'urto nonché quelle di numerosi altri testimoni, i quali avevano affermato che il muretto era completamente nascosto dall'erba. A parte il rilievo che quanto riferito da tali testimoni non è detto in ricorso, sta l'osservazione assorbente che il Tribunale ha ritenuto che i danni che erano stati riparati mal si conciliassero con una danno provocato da una strisciatura della fiancata destra , concludendo nel senso che non fosse per questo provato che i danni fossero proprio quelli per i quali si erano rese necessarie le riparazioni di cui alla fattura in atti. Si tratta, all'evidenza, di una valutazione di fatto, supportata da motivazione sufficiente alla luce degli elementi che hanno connotato la vicenda. 4.- Il ricorso è respinto. Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese. P.Q.M. rigetta il ricorso.