La l. numero 9/2014, entrata in vigore lo scorso 22 febbraio, prevede una maggiorazione delle sanzioni amministrative concernenti l'occupazione di lavoratori “in nero” la circolare numero 5/2014, pubblicata il 4 marzo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riepiloga campo di applicazione, importi e provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale.
L'articolo 14 d.l. numero 145/2013 ha subito in sede di conversione alcune modifiche, in particolare in materia di commisurazione degli importi sanzionatori da applicare in relazione al tempo di consumazione dell'illecito. Sanzioni per lavoro nero , attenzione alla data. Il Legislatore ha previsto un aumento del 30% dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3, d.l. numero 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge numero 73/2002. In relazione alla violazione prevista, inoltre, non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13, d.lgs. numero 124/2004, e successive modificazioni. Dal contenuto della disposizione risulta la seguente divisione sul piano temporale per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del Destinazione Italia ergo prima del 24 dicembre 2013 si applicherà evidentemente la pregressa disciplina, sia per quanto concerne gli importi sanzionatori sia per quanto concerne l'applicazione della diffida in relazione alle violazioni commesse a partire dal 24 dicembre 2013 e sino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione numero 9/2014 21 febbraio 2014 compreso , si applicheranno le sanzioni amministrative già previste dall'articolo 3, d.l. numero 12/2002 aumentate del 30%, sia per la parte fissa che per la parte variabile, nonché la procedura di diffida di cui all'articolo 13, d.lgs. numero 124/2004 per le violazioni commesse dal 22 febbraio 2014 in poi, si applicheranno le sanzioni amministrative già previste dall'articolo 3, d.l. numero 12/2002 aumentate del 30%, sia per la parte fissa che per la parte variabile, ma non la procedura di diffida di cui all'articolo 13, d.lgs. numero 124/2004. Revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. In materia dell'articolo 14, d.lgs. numero 81/2008 il Legislatore è intervenuto stabilendo che le «somme aggiuntive» da versare ai fini della revoca dello stesso provvedimento sia di quello adottato dal personale ispettivo di questo Ministero che delle AA.SS.LL. sono aumentate del 30%. La Legge di conversione ha inteso mantenere l'aumento del 30% già previsto dal d.l. numero 145/2013 e pertanto, come anche chiarito con nota prot. numero 22277/2013, i nuovi importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione euro 1.950 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare euro 3.250 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre u.s., anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data. Importi sanzionatori per violazione delle disposizioni in materia di tempi di lavoro. Un altro dato rilevante attiene alla duplicazione e non alla decuplicazione degli importi sanzionatori legati alla violazione delle disposizioni in materia di orario medio settimanale, riposi giornalieri e settimanali di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18 bis d.lgs. numero 66/2003. Inoltre, in sede di conversione, il Legislatore ha altresì stabilito che tale minor aggravio degli importi sanzionatori trova applicazione in relazione alle violazioni commesse sin dall'entrata in vigore del d.l. numero 145/2013. Ne consegue che le violazioni commesse sino al 23 dicembre 2013 saranno soggette al pregresso regime sanzionatorio mentre quelle commesse successivamente a tale data saranno soggette ad importi sanzionatori raddoppiati. Si precisa infine che, per l'applicabilità delle nuove sanzioni raddoppiate e quindi della individuazione del momento di consumazione dei relativi illeciti, i periodi di riferimento 4 mesi, 14 giorni, 24 ore , devono ricadere interamente dopo il 24 dicembre 2013. Ciò in quanto tali lassi di tempo costituiscono un elemento strutturale della fattispecie, indispensabile ai fini della verifica circa la realizzazione di una eventuale condotta illecita. fonte www.fiscopiu.it
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