Matrimonio all’estero? Divorzio all’estero

Si sensi dell’articolo 64, lett. a , l. numero 218/1995, la competenza internazionale del giudice straniero si accerta in base ai principi secondo i quali il giudice italiano esercita in casi analoghi la giurisdizione nei confronti dello straniero e, tra tali criteri, vi è il luogo di celebrazione del matrimonio.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 4304 del 24 febbraio 2014. Matrimonio in terre lontane. In un procedimento di riconoscimento di sentenza straniera di divorzio tra coniugi di cittadinanza siriana e italiana, la Corte d’Appello di Milano dichiarava l’efficacia di tale sentenza, emessa dal giudice siriano. La moglie ricorre per Cassazione. Competenza internazionale del giudice straniero. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, avendo già avuto modi di precisare che, ex articolo 64, lett. a , l. numero 218/1995, la competenza internazionale del giudice straniero si accerta in base ai principi secondo i quali il giudice italiano esercita in casi analoghi la giurisdizione nei confronti dello straniero e, tra tali criteri, vi è il luogo di celebrazione del matrimonio che, nel caso di specie, era stato celebrato in Siria tra coniugi aventi cittadinanza siriana e italiana. Non conta la mancata considerazione dei figli minori. Quanto al mancato riferimento alla posizione dei figli minori, ciò non si pone in contrasto con l’ordine pubblico fino alla pronuncia sui figli, in regime di divorzio, rimarranno in vigore le regole assunte in sede di separazione, come da sentenza del giudice italiano. Nulla vieta che i coniugi possano adire il giudice siriano o quello italiano per una diversa regolamentazione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 10 dicembre 2013 – 24 febbraio 2014, numero 4304 Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti Fatto e diritto In un procedimento di riconoscimento di sentenza straniera di divorzio tra D.B. e F.S., la Corte d'Appello di Milano con sentenza in data 2/6/2011, dichiarava l'efficacia della predetta sentenza, emessa dal giudice siriano. Ricorre per cassazione la D. Resiste con controricorso il F., che pure deposita memoria difensiva. Questa Corte Cass. numero 10378 del 2004 13556 del 2012 ha avuto modo di precisare che, ai sensi, dell'articolo 64 lett. A L. 218/95, la competenza internazionale del giudice straniero si accerta secondo i principi in ordine ai quali il giudice italiano esercita in casi analoghi la giurisdizione nei confronti dello straniero e, tra tali criteri, vi è il luogo di celebrazione del matrimonio previsto dall'articolo 32 medesima legge. Nella specie, è pacifico che il matrimonio tra le parti fu celebrato in Siria e che entrambi i coniugi hanno cittadinanza siriana, oltre che italiana. Non rileva la pendenza di un procedimento di separazione, necessariamente differente ed autonomo rispetto a quello di divorzio anche con riferimento all’elemento temporale considerato. Quanto al mancato riferimento alla posizione dei figli minori, ciò non si pone in contrasto con l'ordine pubblico anche l'ordinamento italiano conosce sentenze, seppur non definitive, che pronunciano sulla separazione o sul divorzio, senza alcun riferimento ai figli. È evidente che fino ad una pronuncia sui figli, in regime di divorzio, rimarranno in vigore le regole assunte in sede di separazione , come da sentenza del giudice italiano. Nulla vieta che i coniugi possano adire il giudice siriano o quello italiano per una diversa regolamentazione. La natura della causa e la posizione delle parti richiedono la compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso dichiara compensate le spese tra le parti. In caso di diffusione dei presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'articolo 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.