Con il comunicato stampa numero 56 del 18 aprile 2013, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato seguito al decreto numero 37 del 22 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 86 del 12 aprile 2013. Ha reso quindi noto che il decreto «Salva Italia» ha rifinanziato con 20mln di euro il Fondo di solidarietà per la sospensione del mutuo sulla prima casa e che le richieste potranno essere inoltrate a partire dal 27 aprile 2013.
Il Fondo di solidarietà. Scopo del Fondo è quello di sostenere i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione, di massimo 1 anno e mezzo, dal pagamento delle rate del mutuo della prima casa, senza dover fornire alcuna garanzia aggiuntiva. In pratica il Fondo ripagherà alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo con esclusione della componente di «spread». Attivo dalla fine del 2010, il Fondo ha consentito la sospensione di circa 6mila mutui. Requisiti oggettivi e soggettivi. Il beneficio della sospensione è concesso per i mutui di importo erogato non superiore a 250mila euro, in ammortamento da almeno un anno ed il cui titolare abbia un ISEE non superiore a 30mila euro. Inoltre, devono essersi verificati in capo al mutuatario - successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei 3 anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio – almeno uno dei seguenti eventi cessazione del rapporto di lavoro salvo le eccezioni previste dal decreto ministeriale morte o riconoscimento di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge numero 104/1992 oppure di invalidità civile non inferiore all'80%. Cause di esclusione. La sospensione non può essere richiesta per i mutui che abbiano anche solo una delle seguenti caratteristiche ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato fruizione di agevolazioni pubbliche un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino le due precedenti eventualità, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso. Modalità di presentazione. Le domande dovranno essere presentate direttamente presso la banca o l’intermediario finanziario che ha erogato il mutuo e sarà a carico di questi soggetti verificare la completezza/regolarità formale dell’istanza e inoltrare la stessa a CONSAP s.p.a., società del MEF gestore del Fondo, a cui spetterà la concessione del nulla osta Dal 27 aprile prossimo sarà disponibile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della CONSAP la modulistica necessaria.