Ha precedenti penali e chiede «in prestito» l’auto? L’altro si spaventa: è estorsione

La minaccia che rappresenta elemento costitutivo del delitto di estorsione, oltre ad essere palese ed esplicita, può anche essere manifestata in via indiretta ed implicita, essendo necessario, unicamente, che sia idonea ad incutere timore nella vittima ed a coartare la sua volontà, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16397 depositata l’11 aprile. Doppia riqualificazione e riforma . Originariamente accusato per il reato di cui all’art. 9, comma 2, legge n. 1423/1956 [capo a , violazione delle prescrizioni da parte del sorvegliato speciale con obbligo o divieto di soggiorno], all’art. 629 c.p. [capo b estorsione] e all’art. 116 comma 1 e 13 codice della strada[capo c guida senza patente], l’imputato veniva, invece, condannato, in primo grado, dal Tribunale di Lecce, per il reato di cui all’art. 9, comma 1, legge n. 1423/1956 [così riqualificato il capo a violazione delle prescrizioni da parte del sorvegliato speciale] e per il reato di cui al capo c , venendo assolto invece per il reato di cui al capo b perché il fatto non sussiste. In appello, tuttavia, la Corte territoriale, in parziale riforma della prima pronuncia, dando atto dell’avvenuta irrevocabilità della decisione per il reato di guida senza patente, riqualificava, ancora e diversamente, il reato di cui al capo a nella ipotesi di cui all’originario comma 2 della citata norma, dichiarando, altresì, colpevole l’imputato per il reato di estorsione. Infatti, dagli atti sarebbe emerso che questi avrebbe, con tono minaccioso, indotto la persona offesa a consegnargli la propria auto e che la stessa, spaventata a causa dei precedenti penali del primo avrebbe ceduto. Erronea valutazione delle emergenze di fatto ed assenza degli elementi costitutivi del reato . Proponeva allora ricorso per cassazione l’imputato, deducendo quattro motivi. Con il primo motivo, lamentava violazione della legge processuale in relazione alla mancata valutazione, da parte del giudice di appello, di alcune risultanze favorevoli all’imputato la vettura era stata data in prestito, subito dopo la consegna l’imputato aveva subito un aggressione e la persona offesa aveva dichiarato di volere procedere solo per il danneggiamento dell’auto . Con il secondo motivo, invece, lamentava vizio di motivazione poiché la sentenza di appello, oltre a non motivare sugli elementi di fatto predetti, aveva omesso di confutare adeguatamente le argomentazioni del giudice di primo grado. Con il terzo motivo, eccepiva vizio di motivazione per avere la Corte tratto conclusioni dalle dichiarazioni della persona offesa che, tuttavia, non erano rispondenti alle stesse, posto che questa aveva dichiarato di non essere stata minacciata, ma di essersi semplicemente spaventata dell’atteggiamento tenuto dall’imputato, conoscendo i suoi precedenti penali. Infine, con il quarto motivo, il ricorrente deduceva violazione di legge, in quanto nel caso in esame non vi era stata alcuna condotta minacciosa o violenta né l’intenzione di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno. Presupposti del reato di estorsione . Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. Con questa pronuncia gli ermellini hanno riconosciuto corretta la decisione del giudice di appello che ha condannato l’imputato per il reato di estorsione, tenuto conto che la persona offesa, che era a conoscenza dei suoi precedenti penali, era stata indotta a consegnare la propria auto a causa dell’atteggiamento minaccioso del primo che, avendo alzato il tono di voce dopo il primo rifiuto, aveva reiterato più volte la pretesa, spaventandolo. Nel caso di specie, dunque, ritenuto sussistente l’elemento soggettivo, nonché l’ingiusto profitto disponibilità dell’auto con danno della persona offesa conseguente privazione dell’autovettura , la Cassazione ha rigettato il ricorso riaffermando il proprio orientamento per cui la minaccia costitutiva del delitto di estorsione può essere sia esplicita che implicita purché idonea a coartare la volontà del soggetto passivo in relazione a specifiche circostanze di fatto, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima e ambientali in cui opera.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 7 marzo - 11 aprile 2013, n. 16397 Presidente Casucci Relatore Davigo Ritenuto in fatto Con sentenza del 9.11.2010, il Tribunale di Lecce dichiarò R.G. responsabile dei reati di cui all'art. 9 comma 1 così qualificata l'originaria contestazione di cui al comma 2 legge n. 1423/1956 capo a e 116 commi 1 e 13 C. d. S. capo c e lo condannò alla pena di mesi 3 di arresto ed Euro 2.257,00 di ammenda. L'imputato fu assolto dal reato di cui all'art. 629 cod. pen. capo b perché il fatto non sussiste. Avverso tale pronunzia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce propose gravame e la Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 13.6.2012, in parziale riforma della decisione di primo grado, dato atto che la condanna per guida senza patente era passata in giudicato, riqualificò il reato di cui al capo a nell'originaria ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 9 legge 1423/1956, dichiarò l'imputato altresì colpevole del reato di cui al capo b , ritenuto il concorso formale e riconosciute le attenuanti generiche ed esclusa la recidiva, lo condannò alla pena di anni 3 mesi 7 di reclusione ed Euro 900,00 di multa, pena accessoria. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato il quale, dopo aver premesso che R.G. aveva richiesto ad O.A. l'autovettura di costui in prestito, che successivamente era stato aggredito da G.G. che gli aveva procurato lesioni ed aveva danneggiato il veicolo deduce 1. violazione della legge processuale in relazione alla mancata valutazione da parte del giudice d'appello di risultanze favorevoli all'imputato quali che O.A. aveva dichiarato di aver prestato l'autovettura a R. che R., dopo aver subito un'aggressione da parte di G.G. aveva dichiarato di aver avuto in prestito il veicolo che subito dopo aver consegnato l'auto a R.O. aveva ripreso a giocare a calcio che O. ha dichiarato che era sua intenzione presentare denunzia solo per i danni subiti dalla sua autovettura 2. vizio di motivazione in quanto la sentenza di appello oltre a non motivare su gli elementi sopra indicati, aveva omesso di confutare adeguatamente le argomentazioni del giudice di primo grado 3. vizio di motivazione per avere la Corte territoriale tratto conclusioni dalle dichiarazioni di O.A. non congruenti con le stesse infatti O. ha riferito di non essere stato minacciato, ma di essersi spaventato conoscendo i precedenti di R . ciò nonostante la Corte d'appello ha ritenuto che il comportamento di R. preludesse ad una reazione violenta laddove perdurasse il rifiuto di O. 4. violazione di legge in quanto nel caso in esame non vi sarebbe stata alcuna condotta minacciosa o violenta, né l'intenzione di procurarsi un ingiusto vantaggio con altrui danno. Considerato in diritto Tutti i motivi di ricorso sono infondati ed in parte svolgono censure di merito. La Corte d'appello ha ritenuto, sulla scorta delle dichiarazioni rese da O.A., che lo stesso si sia indotto a consegnare l'autovettura in quanto R.G., di cui conosceva i precedenti penali, ha alzato il tono di voce, mi sono spaventato, poteva avere pure qualche reazione con me p. 4 sentenza impugnata . Il tale valutazione di merito, fondata sul tono fermo e arrogante, assenza di spiegazioni, reiterazione della pretesa, spavalderia dell'interlocutore e mutamento del tono di voce dopo il primo rifiuto, nonché in ragione dei precedenti penali dell'imputato noti alla persona offesa p. 5 e 6 sentenza impugnata non vi è alcuna violazione di legge o vizio di motivazione. Questa Corte ha infatti chiarito che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre ad essere palese ed esplicita, può essere manifestata anche in maniera implicita ed indiretta, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19724 del 20/05/2010 dep. 25/05/2010 Rv. 247117, già citata nella sentenza impugnata . La Corte territoriale ha confutato le diverse argomentazioni del Tribunale e motivato anche in punto di elemento soggettivo e dell'esistenza dell'ingiusto profitto disponibilità dell'auto con danno della persona offesa conseguente alla privazione dell'autovettura . Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.