Con il parere numero 13354 del 19 marzo 2013, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione ha risposto ad un Comune turistico, che aveva chiesto se anche per l’assunzione di addetti al servizio di raccolta dei rifiuti valesse il patto di stabilità interno, che prevede per le PA un tetto massimo di spesa rispetto alla stipulazione di contratti di lavoro flessibile, fissato nel 50% della stessa tipologia di spese sostenute nel 2009. La risposta è affermativa, la deroga prevista per l’assunzione di poliziotti, insegnanti ed operatori sociali è tassativa.
La richiesta di parere. Un Comune, per far fronte alla maggior popolazione presente durante il periodo turistico, deve provvedere ad adeguare il servizio di raccolta dei rifiuti, gestito da una società controllata dall’ente stesso. Ma si trova vincolato dal patto di stabilità, previsto dal d.l. numero 78/2010. Vuole quindi conoscere la portata di tale vincolo. Il patto di stabilità per assunzioni nel pubblico impiego. L’articolo 9, comma 28, d.l. numero 78/2010, al fine di contenere le spese in materia di pubblico impiego, prevede che le PA «possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009». La deroga. La medesima norma prevede che «a decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale». La tesi del Comune. Il Comune sostiene che tale deroga possa essere applicata estensivamente anche per il servizio di raccolta dei rifiuti. Tale argomentazione si basa sull’articolo 14, comma 27, lett. f , d.l. numero 78/2010, che prevede tra le funzioni fondamentali dei Comuni «l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi». Quindi, essendo un servizio fondamentale, al pari di quello di polizia locale, deve essere in ogni caso garantito, con la conseguente applicazione della deroga. Revisione della spesa pubblica. L’articolo 4, d.l. numero 95/2012, prevede la riduzione di spese, la messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche. I soggetti della norma sono quelle società che ricavano dall’ente controllante più del 90% del proprio fatturato. Il Ministero chiarisce che il comma 9, nel prevedere che a tali società controllate si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l’amministrazione controllante, si riferisce alle sole assunzioni a tempo indeterminato. Il comma 10 prevede che «a decorrere dall'anno 2013 le società di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009». Nessuna estensione è possibile. Il Ministero rileva che tale norma non opera un rinvio dinamico al comma 28 dell’articolo 9, d.l. numero 78/2010, «fissando piuttosto un preciso limite di spesa che le società interessate sono chiamate ad applicare in riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato» e ai co.co.pro Non possono quindi trovare applicazione le deroghe previste, vista la loro ratio e che le eccezioni a regole generali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati. Somministrazione e lavoro accessorio, contratti non vincolati. Il Ministero fornisce comunque un consiglio al Comune per garantire ugualmente il servizio. Le forme di lavoro flessibile sottoposte al vincolo sono solo quelle del contratto a tempo determinato e del co.co.pro Infatti l’articolo 4, comma 9, d.l. numero 95/2012, prevede solo queste due forme contrattuali. Il legislatore ha dimostrato che quando ha voluto ricomprendere altre forme, lo ha fatto esplicitamente, come all’articolo 9, comma 28, d.l. numero 78/2010. La società di raccolta dei rifiuti potrà quindi fare ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro e di lavoro accessorio, pur nei limiti delle risorse disponibili nel proprio bilancio e nel rispetto dei principi generali di contenimento delle spese previsti dalla normativa vigente.
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