Assegno straordinario di sostegno al reddito: l’accertamento spetta al giudice ordinario

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non delle commissioni tributarie, la controversia avente ad oggetto l’accertamento e la determinazione dell’assegno straordinario di sostentamento al reddito erogato ai lavoratori dipendenti delle imprese di credito nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo lavorativo di cui al DM numero 158 del 2000.

È quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza numero 7526 del 26 marzo 2013. Il caso. La pronuncia nasce dal ricorso proposto da alcuni ex dipendenti di un istituto di credito, i quali avevano aderito ad un accordo che favoriva l’esodo volontario per i lavoratori che, a quella data, non avessero ancora maturato il diritto alla pensione INPS. L’esodo veniva incentivato mediante la previsione di un assegno straordinario di sostentamento al reddito a carico del Fondo di solidarietà istituito con DM numero 158/2000. In particolare, nel caso di specie, i ricorrenti lamentavano che il predetto assegno era stato determinato al netto della tassazione ordinaria laddove, invece, il decreto fissava una disciplina diversa. Entrambi i giudici di merito rilevavano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in quanto la controversia poneva una questione di individuazione del soggetto tenuto a sostenere la tassazione dell’assegno straordinario, nonché una questione di entità del tributo stesso, con conseguente giurisdizione del giudice tributario. Le Sezioni Unite della Cassazione ribaltano le decisioni di merito, rinviando al giudice di primo grado vista la doppia declinatoria della giurisdizione in primo e in secondo grado. I confini della giurisdizione tributaria. La Suprema Corte innanzitutto individua l’oggetto della giurisdizione tributaria, richiamando il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui tale giurisdizione involge le problematiche inerenti all’ an e al quantum della pretesa tributaria e comprende anche l’individuazione del soggetto tenuto al versamento dell’imposta o dei limiti nei quali esso, per la sua qualità, sia obbligato cfr. Cass. S.U. numero 7792/2005, numero 23020/2005, numero 7805/2006 . Non ricorre, invece, quando non è in discussione l’obbligazione tributaria e neppure il potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario cfr. Cass. numero 20545/2008, numero 15031/2009, numero 15032/2009, numero 8312/2010 . Pertanto deve ritenersi che non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformino in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni. Le controversie aventi ad oggetto l’assegno di sostegno al reddito. Oggetto della domanda, nel caso di specie, era la determinazione dell’ammontare dell’assegno di sostegno a reddito previsto per i lavoratori dipendenti delle imprese di credito coinvolti nel processo di agevolazione all’esodo lavorativo di cui al DM numero 158/2000. Detto assegno, in base all’articolo 10, comma 9, lett. a , del decreto citato, deve essere computato sommando i seguenti importi 1 l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità 2 l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario. La controversia, pertanto, riguardava semplicemente l’interpretazione di tale norma regolamentare e la determinazione dell’ammontare dell’assegno ivi disciplinato, senza che fosse in discussione né l’obbligazione tributaria né l’obbligo della ritenuta fiscale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. A conferma della statuizione, i giudici di legittimità rilevano che il richiamo fatto dagli attori alla normativa fiscale, chiaramente finalizzato solo alla determinazione dell’assegno sopra citato, non poteva certo ritenersi sufficiente a far ritenere la causa di natura tributaria.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 26 febbraio - 26 marzo 2013, numero 7526 Presidente Preden – Relatore nobile Svolgimento del processo Con ricorso del 6-7-2005 gli ex dipendenti del Banco di Napoli, in epigrafe indicati, premesso di aver aderito all'accordo siglato il 1-3-2002, che prevedeva un esodo volontario incentivato per i dipendenti che a quella data non avessero ancora maturato il diritto alla pensione INPS mediante il ricorso al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle imprese di credito, tenuto a corrispondere un assegno di sostentamento regolato dalle previsioni di cui al DM 158/2000, lamentavano che il predetto assegno era stato determinato al netto della tassazione ordinaria, e dunque in modo illegittimamente difforme da quanto previsto dal citato decreto. La controparte si costituiva contestando la fondatezza della domanda e in via preliminare eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario essendo competente il giudice tributario. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Lecce, con sentenza numero 8740 del 2007, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione. Avverso la detta sentenza, con ricorso depositato l'11-12-2008, proponevano appello gli ex dipendenti per A.F. , nel frattempo deceduto, i suoi eredi e il Fondo di Solidarietà INPS resisteva al gravame. La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza depositata il 21-2-2011, rigettava l'appello e compensava le spese. In sintesi la Corte territoriale rilevava che nel caso di specie si era in presenza di una domanda che poneva una questione di individuazione del soggetto tenuto a sostenere la tassazione dell'assegno straordinario e di una domanda subordinata che poneva una questione di entità del tributo stesso, con conseguente giurisdizione del giudice tributario. Per la cassazione di tale sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso con tre motivi. Il Fondo di Solidarietà INPS ha depositato procura in calce alla copia del ricorso notificata. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti rilevano che la domanda era diretta all'accertamento relativo dell'ammontare lordo dell'assegno straordinario di sostegno al reddito e che i riferimenti alla tassazione ordinaria dei crediti da lavoro dipendente e quelli alla tassazione separata per il TFR e trattamenti assimilati non riguardavano affatto la tassazione dell'assegno da versarsi all'erario all'atto della messa in pagamento , bensì la precedente fase della formazione e costituzione dell'ammontare lordo dell'assegno stesso secondo quanto previsto dall'articolo 10, punto 9, lettera a , del decreto interministeriale 158 del 2000, di guisa che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che si trattasse di questioni attinenti al chi ed al quantum dell'obbligazione tributaria da versarsi all'erario , confondendo le due diverse fasi, quella quella della formazione del lordo dell'assegno e quella della sua successiva tassazione . Con il secondo motivo i ricorrenti deducono che è un falso presupposto quello secondo il quale essi avessero adito il Giudice del lavoro per questioni relative alla tassazione dell'assegno straordinario perché essi invece l'avevano investito della questione della formazione e costituzione del lordo dell'assegno straordinario cioè di fase e fatti anteriori al momento della sua tassazione . Tanto meno, poi, con la domanda subordinata era stata introdotta una questione relativa alla entità del tributo , essendo stata soltanto prospettata l'applicazione di altra aliquota - diversa da quella applicata dall'INPS - da applicarsi per la formazione e costituzione del lordo dell'assegno straordinario e perciò, sempre, per fase anteriore alla tassazione . Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano che la impugnata sentenza, ravvisata la carenza di giurisdizione del G.O. , ha omesso di considerare le domande formulate, dirette alla verifica della correttezza e congruità dell'operato dell'INPS nella fase della formazione del lordo dell'assegno straordinario . Sui detti motivi, che in quanto strettamente connessi tra loro possono essere esaminati congiuntamente, osserva il Collegio che, come ripetutamente affermato da queste Sezioni Unite, la giurisdizione tributaria ha per oggetto sia l’an che il quantum della pretesa tributaria e comprende anche l'individuazione del soggetto tenuto al versamento dell'imposta o dei limiti nei quali esso, per la sua qualità, sia obbligato v. fra le altre Cass. S.U. numero 7792/2005, numero 23020/2005, numero 7805/2006 , ma non ricorre allorquando non è in discussione l'obbligazione tributaria e neppure il potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario cfr. Cass. S.U. numero 20545/2008, numero 15031/2009, numero 15032/2009, numero 8312/2010, numero 26820/2009, nonché in specie con riguardo alle controversie tra sostituito e sostituto di imposta che non ineriscano alla legittimità delle ritenute d'acconto operate e non abbiano cioè ad oggetto l'obbligo di effettuare le ritenute fiscali cfr. Cass. S.U. numero 865/2003, numero 11025/2003, 13351/2003 . In tali sensi, quindi, come più volte è stato ribadito, deve ritenersi che non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale, si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni. Orbene nel caso in esame gli attori hanno chiesto a accertare e dichiarare che l'assegno straordinario di sostentamento al reddito in applicazione è costituito dalla somma lorda della prestazione pensionistica obbligatoria e cioè l'importo dell'assegno al netto dei contributi aumentato dell'ammontare della tassazione b accertare e dichiarare, in via gradata, che l'assegno straordinario di sostentamento al reddito erogato ai lavoratori dipendenti delle imprese del credito, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo è quello previsto dalla legge quadro 449/97 articolo 59, comma 3 e che ai fini dell'irpef, è sottoposto a tassazione separata e/o ridotta del 50% così come previsto c accertare e dichiarare, pertanto, che il ricorrente è creditore di una somma pari condannare il Fondo di Solidarietà al pagamento . . Oggetto della domanda è quindi la determinazione dell'ammontare dell'assegno di sostegno a reddito che, in base all'articolo 10, comma 9, del citato decreto è computato sommando l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario. La controversia riguarda pertanto semplicemente l'interpretazione di tale norma regolamentare e la determinazione dell'ammontare dell'assegno, senza che sia in discussione né l'obbligazione tributaria né l'obbligo della ritenuta fiscale. Del resto il richiamo fatto dagli attori alla normativa fiscale, chiaramente finalizzato soltanto alla detta determinazione, non può ritenersi sufficiente a far ritenere la causa di natura tributaria. Tanto basta per accogliere il ricorso, cassare l'impugnata sentenza e dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, con rinvio della causa stante la doppia declinatoria della detta giurisdizione in primo e in secondo grado al Giudice del lavoro del Tribunale di Lecce, il quale statuirà anche sulle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese di legittimità, al Giudice del lavoro del Tribunale di Lecce.