CNF, primo passo verso le specializzazioni

Il Consiglio Nazionale Forense ha messo a punto la bozza di regolamento che disciplina l’elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, che verrà riesaminata il prossimo 10 aprile per il varo definitivo. In pratica è stato fatto il primo passo verso le specializzazioni istituite dalla nuova legge sull’ordinamento forense numero 247/2012, articolo 9 .

Cantiere aperto sulle specializzazioni forensi. Il CNF ha infatti messo a punto la bozza di regolamento che disciplina l’elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, che verrà riseminata il prossimo 10 aprile in vista del varo definitivo. Si tratta, in pratica, del primo passo verso le specializzazioni istituite dalla nuova legge sull’ordinamento forense numero 247/2012, articolo 9 , che affida al Consiglio Nazionale Forense il compito di istituire e disciplinare «con apposito regolamento l’elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell’ordinamento democratico delle stesse nonché dell’offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la gratuità» articolo 35, comma 1 lettera s . Le associazioni inserite parteciperanno poi con i Consigli dell’Ordine all’organizzazione di corsi per l’acquisizione del titolo di avvocato specialista. Spetta invece al Ministero della Giustizia adottare il regolamento per la definizione delle modalità per ottenere il titolo di avvocato specialista. Ma vediamo cosa prevede la bozza nel dettaglio. I requisiti per l’iscrizione Il regolamento istituisce l’elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, che ne cura l’aggiornamento costante, ed è pubblicato sul sito internet del CNF www.consiglionazionaleforense.it . Per quanto riguarda i requisiti di iscrizione e i criteri per il riconoscimento, l’articolo 3 prevede che sono riconosciute le associazioni che hanno uno statuto che preveda espressamente tra gli scopi dell’associazione la promozione del profilo professionale specialistico, la formazione e l’aggiornamento nella materia di competenza hanno un numero di iscritti significativo su base nazionale, tenuto conto del settore di interesse e sono presenti con una sede operativa in almeno la metà dei distretti di corte d’appello hanno una sede nazionale e un organismo che coordina le attività delle sedi dislocate su tutto il territorio nazionale hanno un ordinamento interno a base democratica assicurano l’offerta formativa nelle materie di competenza attraverso strutture organizzative e tecnico-scientifiche adeguate non hanno scopo di lucro e assicurano la gratuità delle attività formative, ferma restando la possibilità di richiedere ai partecipanti il rimborso delle spese sostenute per l’organizzazione. Le associazioni che intendono ottenere l’iscrizione devono quindi inviare la domanda tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede amministrativa del CNF oppure tramite posta elettronica certificata alla casella di posta elettronica indicata del sito istituzionale del CNF allegare alla domanda la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti. e le procedure di iscrizione. L’articolo 5 disciplina il procedimento di iscrizione nell’elenco. Il Consiglio Nazionale Forense, ricevuta la richiesta, delibera con provvedimento motivato entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda. Nell’ambito del procedimento, il CNF valuta la regolarità della domanda e la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, e può richiedere integrazioni in via istruttoria, anche convocando i rappresentanti dell’associazione richiedente. Quindi, con provvedimento motivato, il CNF delibera o l’iscrizione nell’elenco o il rigetto della domanda. In caso di rigetto, le associazioni possono presentare nuova richiesta decorso un anno dalla delibera di rigetto. Inoltre, ogni tre anni almeno 30 giorni prima della scadenza del triennio della prima iscrizione e, nei trienni successivi, almeno 60 giorni prima l’associazione iscritta nell’elenco ha l’onere di dimostrare la persistenza dei requisiti, sulla scorta di idonea documentazione. Il CNF delibera entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione. L’iscrizione nell’elenco può essere revocata. L’articolo 7 del regolamento prevede che il Consiglio Nazionale Forense possa, previa audizione dei rappresentanti dell’associazione e con provvedimento motivato, revocare l’iscrizione nell’elenco qualora l’associazione forense specialistica perda uno dei requisiti previsti. L’associazione forense specialistica alla quale viene revocata l’iscrizione nell’elenco può presentare nuova richiesta decorso un anno dalla delibera di revoca. Il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense.