Dichiara un reddito falso per l’esenzione ticket, ma il valore economico è troppo basso per la configurazione del reato

Il reato di falso ideologico è assorbito in quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Questo anche nel caso in cui non sia stata superata la soglia minima del valore economico del contributo o della erogazione e, quindi, sia configurabile una mera violazione amministrativa.

A ricordarlo è la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 1574 depositata il 15 gennaio 2014. Il caso. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico articolo 483 c.p. perché, al fine di ottenere l’esenzione ticket, attestava falsamente un reddito complessivo inferiore ad euro 8.263,31 per l’anno 2005. È per tale condotta che un uomo veniva condannato nei giudizi di merito. Quale reato è stato commesso? L’errore commesso dai giudici di merito, però, secondo l’imputato ricorrente in Cassazione, è rinvenibile nella sussunzione del reato. Infatti, la condotta posta in essere doveva sussumersi nell’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato articolo 316 ter c.p. , restando in esso assorbito il reato di falso ideologico. Inoltre, visto che il contributo erogato era inferiore alla soglia minima di rilevanza penale del fatto, pari a 3.999,96 euro, l’imputato andava assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Il ticket era di 48,65 euro. Gli Ermellini, avallando quanto dedotto dal ricorrente, precisano che «nel concetto di conseguimento indebito di una ‘erogazione’ da parte di enti pubblici rientrano tutte le attività di ‘contribuzione’ ascrivibili a tali enti, non soltanto attraverso l’elargizione precipua di una somma di danaro, ma pure attraverso la concessione dell’esenzione dal pagamento di una somma dagli stessi dovuta, perché, anche in questo secondo caso, il richiedente ottiene un vantaggio e beneficio economico, che viene posto a carico della comunità». In sostanza, la nozione di ‘contributo’ non può essere limitata alle sole elargizioni di denaro. E, soprattutto, è stato commesso un reato o una mera violazione amministrativa? Il reato di falso ideologico articolo 483 c.p. – viene chiarito in sentenza – è assorbito in quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato articolo 316 ter c.p. , questo anche nel caso in cui – come quello di specie – non sia stata superata la soglia minima del valore economico del contributo o della erogazione e, quindi, sia configurabile una mera violazione amministrativa. In conclusione, la S.C., qualificato il fatto come indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato articolo 316 ter c.p. , annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 26 novembre 2013 – 15 gennaio 2014, numero 1574 Presidente Savani – Relatore Lignola Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza del 4 febbraio 2010 del Tribunale di Genova, confermata dalla Corte d'appello di Genova con la sentenza impugnata, B.P. era condannato alla pena di giustizia per il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico articolo 483 cod. penumero perché, al fine di ottenere l'esenzione ticket, attestava falsamente nella dichiarazione fatta presso l'Istituto Gaslini di Genova un reddito complessivo inferiore ad Euro 8263,31 per l'anno 2005. 2. Propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, avv. Stefano Sambugaro, il quale deduce la violazione dell'articolo 606, lettera B ed E, in relazione all'articolo 483 cod. penumero , poiché in considerazione del valore irrisorio del ticket evaso, pari ad appena Euro 48,65 comprensivi di interessi, per le modalità di realizzazione della condotta e per il comportamento successivo dell'imputato, il quale risarciva integralmente il danno patito dall'Istituto, doveva escludersi l'elemento soggettivo del reato. 2.1 Sotto altro profilo il ricorrente deduce che la condotta andava sussunta nell'ambito dell'articolo 316 ter cod. penumero , che punisce la condotta di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 7537 del 25 febbraio 2011, restando in esso assorbito il delitto di falsità ideologica, anche allorché il contributo erogato sia inferiore alla soglia minima di rilevanza penale del fatto, pari a Euro 3999,96, sicché l'imputato andava assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La circostanza che l'erogazione della prestazione sia stata evasa da un ente privato convenzionato è irrilevante, poiché dirimente era la natura pubblicistica del servizio sanitario e, quindi, dell'agevolazione indebitamente ottenuta in forza di una convenzione stipulata con un ente pubblico. 3. Il ricorrente deduce altresì violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, numero 6, cod. penumero , sul presupposto errato che il risarcimento del danno non fosse integrale, poiché non comprensivo degli interessi maturati nei tre anni dal fatto a tal proposito allega una nota dell'Istituto Gaslini del 4 settembre 2009, dalla quale risulta che l'importo di Euro 48,65 è comprensiva di interessi legali. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato, con riferimento alla seconda censura. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte Sez. U, numero 7537 del 16/12/2010 - dep. 25/02/2011, Pizzuto, Rv. 249104 , integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato la falsa attestazione circa le condizioni reddituali per l'esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni sanitarie e ospedaliere che non induca in errore, ma determini al provvedimento di esenzione sulla base della corretta rappresentazione dell'esistenza dell'attestazione stessa. La Corte, superando un precedente contrasto tra le sezioni semplici, ha infatti ritenuto che nel concetto di conseguimento indebito di una erogazione da parte di enti pubblici rientrano tutte le attività di contribuzione ascrivibili a tali enti, non soltanto attraverso l'elargizione precipua di una somma di danaro, ma pure attraverso la concessione dell'esenzione dal pagamento di una somma dagli stessi dovuta, perché, anche in questo secondo caso, il richiedente ottiene un vantaggio e beneficio economico, che viene posto a carico della comunità. La nozione di contributo va intesa, infatti, quale conferimento di un apporto per il raggiungimento di una finalità pubblicamente rilevante e tale apporto, in una prospettiva di interpretazione coerente con la ratio della norma, non può essere limitato alle sole elargizioni di danaro. Tale situazione si determina anche allorché la prestazione sanitaria in regime di esonero sia erogata da una struttura convenzionata, poiché anche in tal caso l'esenzione è concessa e va a carico del Servizio Sanitario Nazionale. 2. Nel caso di specie, come in quello esaminato nel 2011 dalle Sezioni Unite, l'assistito si è limitato a sottoscrivere una dichiarazione attestante un reddito inferiore ad 8.263 Euro per il 2005, mentre in realtà aveva prodotto un reddito pari a 12.986 Euro e solo in base a tale dichiarazione la struttura sanitaria ha erogato le prestazioni in regime di esonero. 3. La sussunzione della fattispecie nell'ambito dell'articolo 316 ter cod. penumero determina l'assorbimento del delitto di falso, per il quale è intervenuta condanna. 3.1 Atteso il rapporto di parziale identità tra le fattispecie di cui agli articolo 316 e 483 il primo reato assorbe quello di falso, in quanto l'uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituisce un elemento essenziale per la sua configurazione, nel senso che la falsa dichiarazione rilevante ex articolo 483, ovvero l'uso di un atto falso, ne costituiscono modalità tipiche di consumazione Sez. U, numero 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962 la fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altri enti pubblici, infatti, si configura come fattispecie complessa, ex articolo 84 cod. penumero , che contiene tutti gli elementi costitutivi del reato di falso ideologico Sez. U, numero 7537 del 16/12/2010 - dep. 25/02/2011, Pizzuto non ha rilievo, proprio per tale motivo, la diversità del bene giuridico tutelato dalle due norme, dato che in ogni reato complesso si ha per definizione pluralità di beni giuridici protetti, a prescindere dalla collocazione sistematica della fattispecie incriminatrice. 3.2 È appena il caso di notare come a tale conclusione debba pervenirsi anche nella ipotesi in cui, per il non superamento della soglia minima del valore economico del contributo o della erogazione, sia configurabile una mera violazione amministrativa, perché rientra nelle valutazioni discrezionali del legislatore la scelta della natura e qualità delle risposte sanzionatorie a condotte antigiuridiche, e quindi l'assoggettabilità dell'autore, in una determinata fattispecie, a sanzioni amministrative, pur se frammenti di queste condotte, ove non sussistesse la fattispecie complessa, sarebbero sanzionabili con autonomo titolo di reato, dovendosi fare applicazione anche in questa ipotesi del principio di specialità intercorrente tra fattispecie penali e violazioni amministrative stabilito dalla L. 24 novembre 1981, numero 689, articolo 9 Sez. U, numero 7537 del 16/12/2010 – dep. 25/02/2011, Pizzuto, Rv. 249105 precedentemente, Sez. 6, numero 28665 del 31/05/2007, Piga, Rv. 237115 Sez. 5, numero 31909 del 26/06/2009, Arcidiacono, Rv. 244814 da ultimo Sez. 2, numero 17300 del 16/04/2013, Corona, Rv. 255195 . 4. In conclusione, i fatti contestati vanno ricompresi nello schema descrittivo dell'articolo 316 ter cod. penumero , nel quale resta assorbito il reato di falso ed a ciò consegue la declaratoria di non previsione del fatto come reato, in quanto non risulta superata la soglia di punibilità, ragguagliata al valore di Euro 3.999,96, indicata nel secondo comma della richiamata previsione legislativa. 4.1 la sentenza impugnata va perciò annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Prefetto di Genova, per l'applicazione della prevista sanzione amministrativa. P.Q.M. qualificato il fatto come fattispecie ex articolo 316 ter c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti al Prefetto di Genova per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal 2 comma dello stesso articolo 316 ter c.p