La Regione dichiarò che il terreno della madre della ricorrente era una zona di pubblico interesse, il comune lo requisì sine titulo per edificarci appartamenti di edilizia popolare, senza versare il dovuto indennizzo. La CEDU ha ribadito che l’espropriazione indiretta è un’illecita violazione del diritto di proprietà, indegna di uno stato di diritto.
È quanto stabilito dalla CEDU, sez. II, nella sentenza Pascucci v. Italia emessa il 14 gennaio 2014 ricomma 1537/04 . Il caso. La madre della ricorrente possedeva, a Bernalda, un terreno di circa 1267 metri quadri, ma con una serie di atti espropriativi per pubblica utilità fu occupato dal comune e fu destinato all’edificazione di alloggi di edilizia popolare. Restavano a sua disposizione solo pochi metri quadri 30 , anzi, da una perizia in corso di lite, risultava totalmente occupato da questi edifici, sì che era del tutto inutilizzabile. Non essendogli stato notificato alcun decreto di esproprio, né avendo ricevuto alcun indennizzo, agiva contro l’ente per il risarcimento dei danni da occupazione illecita e per la «rivalutazione dell’indennizzo per la provvisoria espropriazione», rectius per l’indisponibilità del bene requisito. Nelle more periva e la causa era proseguita dalla figlia, attuale ricorrente. Nel 1998 il Tribunale di Matera ordinò una perizia supplementare e dichiarò la sua incompetenza, ratione materiae , per quest’ultima indennità, ma proseguì la lite per il risarcimento da occupazione abusiva. La causa si concluse nel 2003 con la condanna del comune a versarle € 37880,56 oltre interessi dalla data della nuova perizia al saldo. Ricorreva alla CEDU per chiedere la refusione dei danni patrimoniali e morali per questa violazione dell’articolo 1 protocollo 1 addizionale alla Cedu. Si noti che la Corte per riconoscerle un risarcimento complessivo di € 57000, oltre interessi dal passaggio in giudicato di questa sentenza all’effettivo saldo, ha impiegato un decennio, nonostante abbia più volte bacchettato l’Italia per l’eccessiva durata dei suoi processi. La tutela della proprietà . Il menzionato articolo 1 sancisce che «qualsiasi persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto della sua proprietà. Nessuna persona deve essere privata della sua proprietà per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e il generale principi del diritto internazionale. ». Orbene «la ricorrente ricorda che è stata privata della sua proprietà secondo il principio dell'espropriazione indiretta, un meccanismo che consente all'autorità di acquisire proprietà illegalmente, che non è ammissibile in uno stato di diritto». La giurisprudenza e la dottrina in materia condividono questi dubbi. L’espropriazione indiretta. Le espropriazioni per pubblica utilità si distinguono in dirette, regolate dal DPR 327/01 intervento normativo reso necessario dopo le prime condanne della CEDU ed indirette occupazione abusiva od appropriativa od accessione invertita . Queste si verificano quando la PA, in forza di una dichiarazione di pubblica utilità, occupa un fondo altrui sine titulo decreto espropriativo o quando questo è divenuto inefficacie. Il bene, per questa trasformazione irreversibile, diviene inservibile ed il proprietario ha diritto ad un indennizzo per il periodo di tempo in cui non ha avuto la sua disponibilità e per l’occupazione abusiva. Il diritto si prescrive in cinque anni ex articolo 43 DPR sui problemi per l’individuazione del die a quo Martire, Breve nota all'articolo 43 T.U. Espropriazioni per p.u.-dpr 327/01-. Possibili implicazioni sulla prescrizione del diritto al risarcimento danni da utilizzazione senza titolo per scopi di interesse pubblico . Più semplicemente si ha un’inversione della regola sancita dagli artt.934 ss cc il proprietario non acquisisce i beni costruiti sul suo fondo, ma è lo Stato che edificando sul suo suolo ne acquisisce la proprietà CDS 5453/02,1095/08, 5113/125095/13 Tar Toscana 901/13 e Lecce 1451/13 Cass. civ. 21092/05, 8707/06 e 21143/07 . È stata, perciò, considerata incostituzionale C.Cost. 181/11, 293/10 e 348-349/07, 204/04 contra 188/95 . La dottrina ha dato atto dell’evoluzione dell’istituto contestuale a quella della giurisprudenza in materia e delle problematiche che rimangono ancora irrisolte, malgrado le numerose condanne della CEDU Veltri, La tutela risarcitoria in materia espropriativa lo stato della giurisprudenza ed i nodi ancora irrisolti.Atti del convegno, Espropriazione per pubblica utilità , svoltosi a Reggio Calabria in data 11-12/10/13 Vaccari, L’espropriazione indiretta e Cavallari, Giudice amministrativo e tutela della proprietà . Le precedenti condanne della CEDU. Queste fonti evidenziano come sin dagli anni ’90 il nostro paese è stato condannato per questa pratica considerata «indegna di uno stato di diritto». Le linee guida ed una completa ricostruzione, normativa e giurisprudenziale, di questo istituto sono state delineate dai casi Belvedere Alberghiera s.r.l. v. Italia del 30/5/00 , Scordino v. Italia del 17/5/07 e Velocci v. Italia del 18/3/08. Detti principi sono sintetizzabili con la massima del caso Scordino «l’occupazione di un terreno non dovrebbe avvenire se non quando è stabilito il relativo progetto e i provvedimenti concernenti l’espropriazione sono stati adottati nel rispetto delle regole e sono assistiti da una previsione economica idonea a garantire un risarcimento rapido ed adeguato all’interessato». I nuovi criteri di risarcimento dei danni. La Grand Chamber Guiso-Gallisay del 22/12/09 ha modificato la giurisprudenza CEDU circa i parametri sino allora utilizzati Greco, Il risarcimento dei danni da occupazione illegittima profili sostanziali e processuali . «In particolare, ha deciso di respingere le pretese dei ricorrenti, in quanto si basano sul valore del terreno alla data della sentenza del Tribunale e di non più tenere conto, nel valutare i danni, i costi di costruzione degli edifici costruiti dallo Stato sul terreno espropriato. Il risarcimento, pertanto, deve corrispondere al valore pieno del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito da perizia ordinata dal giudice competente nel corso della procedura interna. Poi, una volta che da esso sarà detratto l'importo eventualmente assegnato a livello nazionale, tale importo deve essere aggiornato per compensare gli effetti dell'inflazione. Inoltre si dovrebbero imporre interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo tempo trascorso dopo l'esproprio della terra». La Corte ha liquidato la suddetta somma, tenendo conto solo del periodo che va dall’occupazione del bene 1981 alla perdita definitiva dello stesso, id est alla data della conclusione dell’opera pubblica che aveva giustificato la privazione della proprietà 12/9/86 . Dalla stessa data discende, secondo la giustizia italiana, la perdita della proprietà, ma il principio dell’espropriazione indiretta ed i danni da esso derivanti sono valutabili solo dal passaggio in giudicato della sentenza declaratoria nella fattispecie dal 27/08/04. La nuova condanna . Solo da questo momento la ricorrente ha avuto la certezza che il comportamento della PA fosse contrario al principio di legalità e ledesse il suo diritto di proprietà ex articolo 1 protocollo addizionale 1 Cedu.
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