Svalutazione civilistica e riassorbimento, i chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 98/E di ieri affronta nuovamente la problematica delle modalità di riallineamento, tanto ai fini IRES quanto a quelli IRAP, della svalutazione delle immobilizzazioni materiali avente rilevanza solo civilistica.

L’Interpello oggetto della risoluzione n. 98/E, concernente l’interpretazione dell’art. 102, comma 2, d.p.r. n. 917/1986, ritorna ad affrontare il tema della svalutazione delle immobilizzazioni materiali, già esaminato dalle Entrate nella circolare n. 26/E del 2012. Riconoscimento tributario della svalutazione, come agire? La società istante, attiva nel settore dell’energia elettrica, ha dovuto svalutare parzialmente alcune immobilizzazioni materiali a seguito di riscontrate perdite di valore connesse alle attività. La svalutazione è stata effettuata nel bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 aderendo a quanto prescritto dalle disposizioni contenute nell’art. 2426, comma 1, punto 3 , c.c. e dal Principio contabile OIC n. 16 Immobilizzazioni materiali . In particolare, tramite la svalutazione il valore delle centrali elettriche è stato ridotto per allinearlo al valore recuperabile tramite l’uso. Il dubbio interpretativo della società istante, alla luce della circolare n. 26/E del 20 giugno 2012, verte sulle modalità di riconoscimento tributario della svalutazione, la cui deducibilità verrebbe a trovare ingresso recuperando il costo durante il prosieguo dell’ordinario processo di ammortamento fiscale. Imputazione anticipata a conto economico. Come evidenziato dall’OIC n. 16, l’ammortamento è il procedimento attraverso il quale si ripartisce il costo pluriennale di un’immobilizzazione materiale sugli esercizi di competenza. La svalutazione, invece, esprime una perdita durevole di valore subita dal bene strumentale, legata ad aventi straordinari e gravi. Il manifestarsi della perdita durevole di valore, sottesa alla svalutazione, comporta l’anticipata imputazione a conto economico di una quota di costo dell’immobilizzazione materiale, non più recuperabile attraverso i flussi di cassa derivanti dall’utilizzazione del bene c.d. valore d’uso o attraverso la cessione c.d. valore realizzabile dall’alienazione . Il parere dell’Entrate sull’IRES. Sotto il profilo IRES, l’art. 102, comma 2, T.U.I.R., stabilisce che la deduzione delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze D.M. 31 dicembre 1988 . La deduzione, ovviamente, è consentita nel rispetto del principio contenuto nell’articolo 109, comma 4, del TUIR, in base al quale Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza principio di previa imputazione al conto economico . IRAP, ammortamento sulla base della vita residua del bene. In base ai principi enunciati nella circolare n. 26/E del 2012, si ritiene che la svalutazione non dedotta si riassorba applicando il criterio di ammortamento contabile, ossia ripartendo il valore IRAP del bene residuo al lordo della svalutazione fiscalmente non dedotta sulla base della vita utile residua. Per questo, la quota di ammortamento deducibile ai fini IRAP è pari ad una quota dedotta per derivazione in quanto imputata al conto economico e una quota dedotta attraverso una variazione in diminuzione nella dichiarazione IRAP. fonte www.fiscopiu.it

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