Omicidio colposo alla guida: sospensione della patente immotivata? Basta la dinamica...

Confermato il quantum stabilito dal Gup nei confronti di un anziano resosi protagonista, alla guida della propria vettura, di alcune ‘follie’ che hanno portato alla morte di un ciclista. Nonostante la mancata motivazione sul provvedimento di sospensione della patente, basta il richiamo alla dinamica dell’episodio e alla condotta del conducente per renderlo legittimo.

Patente di guida sospesa per 18 mesi. Questa la sanzione amministrativa accessoria comminata a un anziano guidatore, protagonista di un drammatico episodio e ritenuto responsabile di omicidio colposo, sanzione contestata, dall’uomo, per le carenze motivazionali da parte dei giudici. Questa lacuna, però, può essere valutata come assolutamente secondaria, alla luce della dinamica dei fatti Cassazione, sentenza numero 5481/2013, Quarta Sezione Penale, depositata oggi . Cara patente Terribili le conseguenze di alcune ‘follie’ compiute, alla guida della propria vettura, da un anziano a rimetterci la vita, difatti, è un ciclista. Assolutamente logica la contestazione, nei confronti dell’uomo, del reato di omicidio colposo. A chiudere la vicenda giudiziaria, almeno in apparenza, è il ricorso al patteggiamento così, il Giudice dell’udienza preliminare commina all’uomo 14 mesi di reclusione, e, come sanzione amministrativa accessoria, sancisce la «sospensione della patente di guida per la durata di un anno e 6 mesi». Ma proprio su quest’ultimo punto si sofferma ancora l’uomo, che, proponendo ricorso per cassazione, contesta la decisione del Gup e denuncia la «omessa motivazione in ordine alla determinazione della durata della sanzione accessoria». De lapalisse. E i giudici di terzo grado riconoscono che «la sentenza non ha motivato espressamente in ordine alla durata della sanzione accessoria». Ma, viene aggiunto subito dopo, è lapalissiano il richiamo ai fatti, ossia alla «condotta» tenuta dall’uomo alla guida, condotta «particolarmente negligente ed imprudente, che ha avuto quale tragica conseguenza la collisione con un ciclista che procedeva in senso contrario e il decesso dello stesso, determinato dalle gravi lesioni causate dalla collisione». Così come è cristallina la dinamica dell’episodio l’uomo «senza portare gli occhiali da vista, come prescritto nei suoi confronti, non solo, giunto ad un incrocio stradale, ha svoltato verso sinistra senza concedere la precedenza ai veicoli che procedevano nell’opposto senso di marcia, ma ha anche imboccato una strada procedendo contro mano». Alla luce di questi elementi, è assolutamente legittimo il quantum della sanzione accessoria, peraltro, evidenziano i giudici, «applicata per una durata ben al di sotto della metà del massimo previsto 4 anni ».

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 24 maggio 2012 – 1 febbraio 2013, numero 5481 Presidente Brusco – Relatore Foti Ritenuto in fatto Con sentenza del 29 settembre 2011, il Gup del Tribunale di Firenze ha applicato a F.P., imputato del reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la pena, concordata tra le parti, ex articolo 444 c.p.p., di un anno e due mesi di reclusione, previo riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno dichiarata prevalente sull’aggravante contestata. Con la stessa sentenza, il giudice ha applicato all’imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno e sei mesi. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il F., che deduce omessa motivazione in ordine alla determinazione della durata della sanzione accessoria ed erronea applicazione dell’articolo 222 co. 2 del codice della strada. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. E’ vero che la sentenza non ha motivato espressamente in ordine alla durata della predetta sanzione accessoria, è tuttavia altrettanto vero che il richiamo in sentenza all’entità del fatto ed alla personalità del F. rimanda alle modalità, alle cause ed alle conseguenze dell’incidente, nonché alla condotta di guida dell’imputato che, senza portare gli occhiali da vista, come prescritto nei suoi confronti, non solo, giunto ad un incrocio stradale, ha svoltato verso sinistra senza concedere la precedenza ai veicoli che procedevano nell’opposto senso di marcia, ma ha anche imboccato una strade procedendo contro mano. Condotta in tutta evidenza particolarmente negligente ed imprudente, che ha avuto quale tragica conseguenza la collisione con un ciclista che procedeva in senso contrario ed il decesso dello stesso determinato dalle gravi lesioni causate dalla collisione. E’ ancora altrettanto vero che la durata della sanzione è stata applicata per una curata ben al di sotto della metà del massimo previsto quattro anni , avendo evidentemente il giudicante, seppur in maniera poco ortodossa, cioè senza indicare i passaggi intermedi, direttamente individuato la durata finale della sanzione, già depurata della diminuzione «fino ad un terzo» prevista per i casi di patteggiamento articolo 222. co. 2 bis c.d.s. . Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.