Il Magistrato di sorveglianza, nei confronti del detenuto in regime di 41 bis ord. pen., può disporre il trattenimento di una missiva inviata dallo stesso, quando il contenuto della lettera presenti frasi equivoche e non intellegibili. Inoltre, secondo l’articolo 18 ter ord. pen., dell’avvenuto trattenimento deve essere data immediata notizia all’interessato e al difensore, che però non possono essere informati delle ragioni a fondamento del provvedimento, perché altrimenti sarebbe vanificata la decisione del giudice. Questo procedimento non viola il diritto di difesa del detenuto, potendo lo stesso proporre reclamo, comportando questa scelta un controllo di legittimità e di merito del provvedimento.
E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 46116, depositata il 7 novembre 2014. Il caso. Il Tribunale di sorveglianza rigettava il reclamo proposto da un detenuto, sottoposto a regime detentivo ex articolo 41 bis ord. penumero , avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva disposto il trattenimento di una missiva inviata dal detenuto. Avverso tale ordinanza di rigetto, proponeva ricorso per cassazione il detenuto, lamentando la violazione di legge, censurando, in particolare, il comportamento dell’Amministrazione di non comunicare la motivazione del provvedimento di trattenimento, ritenuto illegittimo, in quanto violante il diritto di difesa del ricorrente stesso. Procedimento semplificato. La Cassazione nel risolvere la questione in esame ricorda che il reclamo, ex articolo 18 ter, comma 5, ord. penumero viene definito con il procedimento semplificato di cui all’articolo 14 ter, ord. Penumero Cass., numero , 26082/2013 . L’accesso alle ragioni e alla missiva vanifica il trattenimento della stessa. D’altra parte, l’articolo 18 ter predetto, come ricordato nella sentenza della Suprema Corte numero 47748/2011, non è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non permette al detenuto di conoscere le ragioni per le quali la corrispondenza in arrivo gli è stata trattenuta, né gli permette di prendere visione dell’atto stesso, dal momento che l’accesso alla missiva vanificherebbe totalmente la decisione del giudice sul gravame. La norma predetta, difatti, impone di avvisare immediatamente il detenuto dell’avvenuto trattenimento della corrispondenza, ma non contempla la possibilità per l’interessato o il suo difensore di visionare e estrarre una copia della comunicazione epistolare trattenuta Cass., numero 7505/2011 . Nessuna violazione del diritto di difesa. Nel caso di specie, al detenuto fu data immediato avviso dell’avvenuta trattenuta, che trovava giustificazione nell’interesse diretto a scongiurare il pericolo per l’ordine pubblico, dal momento che nella lettera erano presenti frasi equivoche e non intellegibili. Non poteva considerarsi violato il diritto di difesa, prima di tutto perché avendo lo stesso detenuto redatto la lettera, ben conosceva il contenuto, e poi, perché, avendo presentato reclamo avverso il provvedimento, vi era stato un controllo di legittimità e di merito da parte del Tribunale di sorveglianza, con conseguente possibilità per il difensore di accedere agli atti contenuti nel fascicolo e di depositare memorie e prospettare difese in sede di udienza camerale. Sulla base di tali argomenti, la Cassazione rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 21 ottobre – 7 novembre 2014, numero 46116 Presidente Giordano - Relatore Cavallo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza deliberata il 4 aprile 2013 il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava il reclamo proposto da G.G. , sottoposto a regime detentivo ex articolo 41 bis ord. penumero , avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza della sede in data 30 ottobre 2012 che disponeva il trattenimento di una missiva inviata dal detenuto. 1.1 Il Tribunale motivava la sua decisione osservando - che il provvedimento di trattenimento della missiva, seppure succintamente motivato, recava fondato riferimento all'ambiguità del contenuto complessivo della lettera contenente frasi dal significato oscuro riferentisi a contesti poco chiari il cui inoltro poteva quindi effettivamente costituire pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza, sussistendo il pericolo che le parole usate contenessero messaggi criptati - che il detenuto era stato immediatamente informato del mancato inoltro della missiva, ciò risultando dalla relata di notifica e dal riferimento, contenuto nel reclamo, agli estremi del provvedimento impugnato numero di pratica - che nessuna effettiva lesione del diritto di difesa era ravvisabile nella dedotta circostanza che il detenuto non fosse stato sentito dal collegio pur avendone fatto richiesta, ciò non prevedendo il procedimento instauratosi a seguito di reclamo ex articolo 18, comma 6, Ord. Penumero . 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l'interessato deducendone l'illegittimità per violazione di legge, censurando, in particolare, il comportamento dell'Amministrazione di non comunicare la motivazione del provvedimento di trattenimento, ritenuto illegittimo, non consentendo esso al detenuto di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. 1.1 Il Tribunale di sorveglianza ha dato conto adeguatamente sia delle ragioni per le quali il G. non aveva diritto di essere sentito personalmente nel procedimento davanti al tribunale di sorveglianza per la trattazione dei reclami avverso provvedimenti di trattenimento della corrispondenza, dal momento che il reclamo ex articolo 18 ter, comma 5 Ord. Penumero per espressa previsione normativa viene effettivamente definito con il procedimento semplificato di cui all'articolo 14 ter, Ord. Penumero in termini, ex multis, Sez. 1, numero 26082 del 22/05/2013 - dep. 13/06/2013, Mandalà, Rv. 255923 fu adottato il provvedimento di trattenimento di una missiva inviata dal detenuto in partenza , sia delle ragioni per le quali fu adottato il provvedimento di non inoltro al destinatario e di trattenimento di una missiva redatta al detenuto, atteso il significato oscuro di alcune frasi ed il tenore complessivo poco decifrabile delle stesse. 1.2 Quanto poi al rilievo con il quale si evidenzia che il ricorrente non ha avuto contezza delle ragioni del trattenimento della missiva ma del solo fatto storico del concreto esercizio del potere di trattenimento della missiva, va anzitutto evidenziato che questa Corte ha già avuto occasione di evidenziare “come debba ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 ter Ord. Penumero , sollevata per contrasto con gli articoli 3, 15, 24, 112 e 117 della Costituzione quest'ultimo richiamato in relazione agli articoli 8 e 13 della Convenzione EDU , nella parte in cui dispone che il detenuto non può conoscere le ragioni per le quali la corrispondenza in arrivo gli è stata trattenuta, né prenderne visione, atteso che l'accesso ad essa vanificherebbe la decisione del giudice sul gravame” Sez. 1, numero 47748 del 05/12/2011 - dep. 21/12/2011, Lo Piccolo, Rv. 252188 . 1.2.1 Al riguardo occorre per altro considerare, per un verso, che il comma 5 dell'articolo 18 ter Ord. Penumero prevede, in effetti, che il detenuto e l'internato siano immediatamente informati dell'avvenuto trattenimento e che nel procedimento di controllo della corrispondenza dei detenuti e degli internati non sussiste un diritto dell'interessato o del difensore alla visione e alla estrazione di copia della comunicazione epistolare trattenuta Sez. 1, numero 7505 del 25/01/2011 - dep. 25/02/2011, Trigila, Rv. 249803 per altro verso, che nel caso di specie il diritto di difesa del detenuto non risulta aver subito alcuna effettiva ed illegittima compressione, dal momento che trattandosi di mancato inoltro di una lettera redatta dal detenuto, lo stesso ne conosceva perfettamente il contenuto e ben poteva spiegare, attraverso il reclamo, il significato della missiva di cui era autore. 1.3 Nel caso particolare è stato specificato, in altri termini, che al G. fu dato tempestivo avviso del trattenimento della missiva, che trovava giustificazione nell'interesse - più ampio rispetto a quello, pur rilevante, del singolo, alla segretezza della corrispondenza - diretto a scongiurare il pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dell'Istituto, rappresentato dalla presenza nella missiva censurata di frasi equivoche e non intellegibili, il che porta ad escludere qualsiasi effettiva violazione del diritto di difesa, specie ove si consideri che l'interessato ha comunque proposto reclamo avverso il provvedimento di trattenimento della missiva, provocando così un controllo di legittimità e di merito da parte del Tribunale di Sorveglianza, come di fatto avvenuto nel caso in esame, con conseguente possibilità per il difensore di accedere agli atti contenuti nel fascicolo e di depositare memorie e prospettare adeguate difese in sede di udienza camerale. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente per legge articolo 616 cod. proc. penumero al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.