Il caso affrontato è assolutamente singolare nel suo genere un matrimonio concordatario celebrato in assenza dello sposo perché versava in stato vegetativo.
Nonostante ciò, però, il parroco celebrava il matrimonio, ma secondo il rito canonico in articulo mortis alla presenza della sposa e dei testimoni e, successivamente, presentava l’atto di matrimonio all’ufficiale di stato civile che provvedeva alla trascrizione del matrimonio agli effetti civili. L’ipotesi accusatoria falso ideologico. Ma lo stato comatoso in cui versava lo sposo, poi deceduto, porta al rinvio a giudizio di tutti i protagonisti perché, in concorso tra loro, a vario titolo, avevano commesso falsità ideologica in atto pubblico. Da un lato, il parroco, la sposa e i testimoni poiché avevano attestato che i contraenti erano stati interrogati ed avevano espresso il consenso matrimoniale e che il parroco aveva dato lettura degli articoli del codice civile sui diritti e doveri del matrimonio. Dall’altro lato, poi, l’ufficiale di stato civile del comune che, una volta ricevuta la richiesta di trascrizione, nonostante la presenza di impedimenti inderogabili e, cioè, l’incapacità di intendere e volere dello sposo che risultava per tabulas aveva trascritto l’atto di matrimonio nei registri di stato civile. Tutto alla luce del sole. In primo grado, però, il Tribunale di Como aveva assolto parroco, sposa e testimoni dal momento che il matrimonio era stato celebrato secondo il rito canonico in articulo mortis dando espressamente notizia di ciò che uno dei nubendi era in stato comatoso. Aveva, invece, condannato l’ufficiale di stato civile e dichiarato la falsità dell’atto di matrimonio ordinandone la cancellazione. Avverso quella sentenza avevano proposto appello sia l’ufficiale di stato civile che la Corte di appello assolverà per mancanza dell’elemento soggettivo sia la sposa avverso la statuizione con la quale il Tribunale aveva dichiarato la falsità dell’atto di matrimonio e ne aveva ordinato, ai sensi dell’articolo 537 c.p.p., la cancellazione. La sorte degli effetti civili del matrimonio. Senonché, la Corte di appello aveva ritenuto inammissibile l’appello della sposa in quanto carente di legittimazione attiva ella era stata assolta dal capo di imputazione relativo alla formazione dell’atto di matrimonio e, quindi, non aveva titolo all’autonoma impugnazione prevista dall’articolo 537 c.p.p Inevitabile, quindi, il ricorso per cassazione per tentare di salvare il matrimonio da un lato sostenendo che essendo ella interessata alla pronuncia sulla falsità le spetta sicuramente la legittimazione all’impugnazione della statuizione in ordine alla falsità del documento. Dall’altro lato, poi, nel merito, sostenendo che, nel caso di specie, non esistevano cause ostative alla trascrizione del matrimonio dal momento che l’incapacità naturale dello sposo rappresentava soltanto una causa di impugnazione della trascrizione. Per la Corte di Cassazione il ricorso è fondato e, quindi, la sentenza della Corte di appello viene annullata con rinvio ad altra sezione. Ed infatti, per la Suprema Corte non vi può essere alcun dubbio che l’impugnazione della statuizione relativa alla falsità del documento spetti a chiunque vi abbia interesse e, quindi, anche all’imputato prosciolto rispetto al capo di imputazione ascritto. Diversamente non avrebbe senso la disciplina processuale che consente al giudice penale di pronunciarsi sull’atto soltanto in presenza degli interessati articolo 537, comma 2, c.p.p. senza poi riconoscere a quest’ultimi la legittimazione all’impugnazione di quel capo. La specialità della disciplina, infatti, risiede nella possibilità di un’impugnazione autonoma di quel capo secondo le forme proprie del capo che contiene la decisione sull’imputazione. Occorrerà, quindi, attendere la nuova decisione della Corte di appello per sapere se il nubendo in stato vegetativo possa, oppure no, legittimamente sposarsi.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 30 novembre 2012 - 7 gennaio 2013, numero 240 Presidente Teresi – Relatore De Marzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16/02/2011, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como, sezione distaccata di Erba del 24/11/2009, ha assolto l'imputata R.E. dall'imputazione ascrittale perché il fatto non costituisce reato, revocando le connesse statuizioni civili, ha dichiarato C.C. carente di legittimazione ad impugnare la sentenza e ha confermato nel resto la decisione di primo grado. 2. Le imputazioni originarie coinvolgevano a C.C. , P.B. , Ca.La. e D.M.R. , perché, in concorso tra loro, la prima nella qualità di sposa, il secondo nella qualità di sacerdote, gli ultimi due quali testimoni, formando l'atto di matrimonio celebrato in data OMISSIS tra la prima e Pa.Ac.Co. , avevano attestato falsamente che entrambi i contraenti erano stati interrogati dal sacerdote celebrante ed avevano espresso il loro consenso e che, successivamente, il sacerdote aveva dato lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, circostanze non vere, in quanto il Pa. si trovava ricoverato in una clinica in coma, in stato vegetativo articolo 110 e 479 cod. penumero b R.E. , perché, in qualità di ufficiale dello stato civile del comune, avendo ricevuto la richiesta di trascrizione agli effetti civili del matrimonio di cui al capo a , pur risultando agli atti che lo sposo era in stato di coma, eseguendo la trascrizione, attestava falsamente l'insussistenza di impedimenti inderogabili, circostanza non vera, dal momento che il Pa. versava in stato di incapacità di intendere e di volere articolo 479 cod. penumero . 3. Nel giudizio di primo grado si era costituita parte civile Pa.Id.Cl. , sorella dello sposo, deceduto in seguito, senza essersi ripreso dallo stato comatoso. Il Tribunale di Como 1 aveva assolto gli imputati in relazione al capo a sopra riportato, non avendo gli stessi reso false attestazioni, dal momento che il matrimonio era stato celebrato con rito canonico in articulo mortis ed era stato espressamente indicato nell'atto che uno dei nubendi era in stato comatoso 2 aveva condannato la R. alla pena ritenuta di giustizia 3 aveva, a norma dell'articolo 537, cod. proc. pen,, dichiarato la falsità della trascrizione dell'atto di matrimonio e ne aveva ordinato la cancellazione. 4. La Corte d'Appello, prima di assolvere anche la R. , essendo insufficiente la prova dell'elemento soggettivo, ha ritenuto, ai sensi dell'articolo 599, comma 1, lett. a cod. proc. penumero , la C. carente di legittimazione ad impugnare la pronuncia di primo grado con riguardo al capo della sentenza aveva ordinato la cancellazione della trascrizione dell'atto di matrimonio. Secondo la Corte, l'articolo 537 cod. proc. penumero consente l'autonoma impugnazione della pronuncia sulla falsità dei documenti anche all'imputato prosciolto, ma limitatamente al capo della sentenza che contiene la decisione sull'imputazione. Pertanto la C. era priva di legittimazione, dal momento che non le non era stata rivolta alcuna accusa riguardo alla trascrizione dell'atto di matrimonio, avendo la sua imputazione ad oggetto esclusivamente la formazione dell'atto di matrimonio. 5. Nell'interesse della C. è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a due articolati motivi. 5.1. Con il primo motivo, si lamenta, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b e c cod. proc. penumero , inosservanza ed erronea applicazione di norme di legge, nonché inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o di decadenza, con particolare riferimento agli articolo 537 e 591, comma 1, lett. a cod. proc. penumero . La ricorrente rileva che l'articolo 537, comma 2 cod. proc. penumero impedisce di ordinare la cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel processo. Da tale previsione si ricava che la parte del processo ha il diritto di impugnare le statuizioni in punto di falsità dei documenti che incidano sui suoi interessi. E, nella specie, la cancellazione della trascrizione dai registri dello stato civile del matrimonio canonico avrebbe impedito al matrimonio di produrre i suoi effetti nell'ordinamento dello Stato. In questa prospettiva, la regola di legittimazione ad impugnare posta dall'articolo 537, comma 3, cod. proc. penumero , si pone, da un lato, come norma speciale rispetto a quella di cui all'articolo 593, comma 2, cod. proc. penumero , e, dall'altro, come logico sviluppo della disciplina contenuta nel comma 2 del medesimo articolo 537. 5.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b cod. proc. penumero , inosservanza ed erronea applicazione di norme di legge, con particolare riguardo agli articolo 479 cod. penumero , 12, 13, 16 della legge 27 maggio 1929, numero 847, e 8 della legge 25 marzo 1985, numero 121, sottolineando l'erroneità dell'affermazione della Corte per cui il matrimonio, nel caso di specie, non avrebbe dovuto essere trascritto, per l'incapacità naturale del nubendo. La ricorrente rileva che tale vizio non rientra tra le cause, tassative, ostative alla trascrizione del matrimonio canonico, disciplinate dall'articolo 12 della L. numero 847 del 1929, ma rappresenta, a seguito della sentenza 1 marzo 1971, numero 32 della Corte costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 16 della medesima L. numero 847 cit., solo una causa di impugnazione della trascrizione. 6. Nella sua memoria, la parte civile rinvia alle argomentazioni della Corte territoriale in punto di legittimazione all'impugnazione e, nel merito, rileva che l'assoluta impossibilità dello sposo, in stato comatoso, di esprimere il consenso determina l'inesistenza del matrimonio. Considerato in diritto 1. Il primo motivo del ricorso è fondato. Come già precisato da questa Corte Sez. 5, numero 16506 del 21/04/2006, Di Sero, Rv. 234455 , il capo della sentenza relativo alla declaratoria di falsità è appellabile dall'imputato anche in caso di proscioglimento, posto che l'articolo 537, comma 3, cod. proc. penumero istituisce una regola speciale rispetto a quella dettata dall'articolo 593, comma 2, cod. proc. penumero . Ciò posto, deve rilevarsi che, già sul piano letterale, l'articolo 537, comma 3 non circoscrive affatto l'impugnazione dell'imputato al capo della sentenza che contiene la decisione sull'imputazione a lui contestata. La norma, infatti, si limita a individuare il mezzo di gravame posto a disposizione dell'imputato e prevede che la pronuncia sulla falsità è impugnabile, anche autonomamente, con il mezzo previsto dalla legge per il capo che contiene la decisione sull'imputazione. Ne discende che la legittimazione all'impugnazione riposa sul presupposto previsto, in generale, dall'articolo 568, comma 4, cod. proc. penumero per proporre impugnazione è necessario avervi interesse . Tale conclusione è rafforzata dalla lettura sistematica dell'articolo 537 del codice di rito, il cui comma 2 esclude che la cancellazione, la rinnovazione o la riforma dell'atto o del documento possano essere ordinate, quanto siano suscettibili di pregiudicare gli interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento. Il legislatore, in tal modo, condiziona lo stesso potere dell'autorità giudiziaria di assumere decisioni rispetto all'atto alla partecipazione degli interessati al procedimento, con la conseguenza che del tutto coerentemente deve poi riconoscersi a questi ultimi, in quanto espressamente considerati come parti del procedimento stesso, il potere di impugnazione di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo 537 cod. proc. penumero . 2. La sentenza va pertanto annullata con rinvio. Il riconoscimento della legittimazione ad impugnare, infondatamente negata dal giudice di secondo grado, comporta infatti la necessità che sia sempre quest'ultimo a delibare il merito delle questioni proposte. Un diversa soluzione finirebbe per privare la parte interessata di un grado di giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per il giudizio.