Per poter procedere al sequestro preventivo per equivalente il Giudice della cautela avrebbe dovuto precisare se e in che termini la società dell’imputato ha incassato somme inerenti i lavori eseguiti dopo la scadenza naturale dell’originario appalto.
La Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, con sentenza numero 41972/14, depositata lo scorso 8 ottobre, ha annullato il provvedimento con cui il Tribunale di Napoli aveva rigettato il ricorso interposto dall’imputato avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente reso dal Gip di Napoli a suo danno. Il caso. Il ricorrente ha posto a fondamento del suo ricorso la violazione di legge sostanziale e processuale e l’omessa valutazione di dati probatori decisivi. In particolare, lamenta assenza di motivazione e mancata valutazione del dato probatorio volto a confermare il mancato incasso di somme successive alla proroga del contratto, elemento destinato ad incidere sulla esistenza del profitto preso a spunto del sequestro per equivalente. Il ruolo fondamentale dell’incasso degli importi. La Corte di Cassazione è intervenuta ritenendo il ricorso fondato per una serie di motivi. Innanzitutto, la misura cautelare reale è stata al ricorrente correlata esclusivamente al profitto indebitamente lucrato dalla sua ditta per l’illegittima proroga dell’appalto scaduto nel marzo del 2009. Risulta di tutta evidenza che l’avvenuto incasso degli importi correlati ai lavori eseguiti dopo la proroga costituisce momento di rilievo sia in ordine alla possibilità di rendere il contrastato provvedimento di sequestro, sia in punto di determinazione del quantum cui parametrare l’intervento cautelare. Questo perché, ove manchi integralmente l’incasso, manca il presupposto utile a giustificare il sequestro per equivalente, che va rapportato all’arricchimento indebitamente acquisito dall’autore della condotta illecita. Dalla documentazione allegata dal ricorrente emerge un contenzioso pendente con l’amministrazione comunale di riferimento relativo al pagamento, vantato dall’impresa dell’imputato e rimasto inevaso, dell’intero corrispettivo maturato per l’anno 2009, in esso compreso il periodo coperto dalla proroga, posto a fondamento dell’illecito legato alla misura in contestazione. Per queste ragioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato, dovendo il Giudice della cautela precisare se e in che termini la società del ricorrente ha incassato somme inerenti i lavori eseguiti dopo la scadenza naturale dell’originario appalto.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 23 settembre – 8 ottobre 2014, numero 41972 Presidente Agrò - Relatore Paternò Raddusa Ritenuto in fatto 1. P.G. , tramite il difensore fiduciario, propone ricorso per Cassazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale d Napoli, quale giudice dell'appello ex articolo 324 cod.proc.penumero , ha rigettato il ricorso interposto dal P. avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente reso dal Gip del Tribunale di Napoli ai danni del ricorrente, indagato anche del reato d truffa aggravata ex articolo 640 comma II nr 1 cod.penumero capo E della rubrica del PM . 2. Adduce il ricorrente violazione di legge sostanziale e processuale e omessa vantazione di dati probatori decisivi. In particolare, lamenta assenza assoluta di motivazione quanto alla nullità del provvedimento del Gip perché argomentato esclusivamente con pedissequa reiterazione della prospettazione accusatoria compendiata nella richiesta del PM erronea valutazione in punto alla sussistenza del giudicato cautelare rispetto alla reiezione di analoga richiesta in precedenza articolata dal PM eccentricità della valutazione resa dal Tribunale rispetto al tema del fumus, riscontrato guardando ad ipotesi di reato pur ascritte al P. ma diverse da quella posta a fondamento della misura contestata mancata valutazione del dato probatorio volto a confermare il mancato incasso di somme successive alla proroga del contratto, assertivamente illegittima, elemento in fatto destinato ad incidere sulla configurabilità della truffa siccome consumata e sulla esistenza del profitto preso a spunto del sequestro per equivalente. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini segnalati da qui a poco. 2. Non coglie nel segno il rilievo legato all'intervenuto giudicato cautelare. Giova precisare che il provvedimento di sequestro in disamina si inserisce all'interno di un complesso e articolato procedimento nel quale al ricorrente, quale titolare della impresa Sice Appalti, in concorso con M.G. , responsabile dell'ufficio manutenzione degli uffici giudiziari del Comune di Nola, sono ascritte diverse imputazioni cautelari dalla truffa aggravata al peculato ed all'abuso di ufficio immediatamente correlate all'appalto ed alla esecuzione dei lavori legati alla manutenzione edile degli uffici giudiziari del Comune di Nola. Accanto alla misura cautelare reale in contestazione, al ricorrente, per tutti i reati allo stesso imputati, risulta inflitta la misura interdittiva di cui all'articolo 290 cod.pro.penumero . La misura reale, tuttavia, è stata nella specie esclusivamente correlata, in ragione del combinato disposto di cui agli articolo 640 comma II nr 1 cod.penumero , 640 quater e 322 ter stesso codice, al profitto indebitamente lucrato dalla Sice appalti del P. per l'illegittima proroga dell'appalto sopra indicato, scaduto nel marzo del 2009 proroga ottenuta secondo la prospettazione accusatoria tramite gli artifizi e raggiri direttamente posti in essere dal M. si cfr pagina sette del provvedimento di sequestro . 3. Tale delimitazione impone nella specie una serie di corollari logici immediatamente conseguenziali. 4. Non coglie nel segno l'adotta violazione del giudicato cautelare giacché il provvedimento di reiezione reso il 12 marzo 2012 e ribadito il successivo 6 aprile e le relative richieste poste a monte degli stessi non afferivano al profitto immediatamente correlato alla proroga indebita ed alla truffa compendiata al capo E, fatti oggetto del provvedimento oggi contrastato. 5. Del pari, è inconferente il riferimento alla nullità del provvedimento del Gip perché assolutamente carente di motivazione, dato integralmente pretermesso dal Tribunale. Tanto per la infondatezza a monte del rilievo, considerato il tenore del provvedimento assunto dal GIP, sia per la presenza di valutazioni ad integrazione rese dal Tribunale del riesame, comunque destinate a colmare l'addotta assenza integrale di motivazione. 6. Vero è, tuttavia, che la motivazione contrastata si è rivelata assolutamente carente in punto ad un elemento essenziale della presente vicenda cautelare. Pur muovendo dall'idea della consumazione della truffa contestata al capo E in forza della mera acquisizione del diritto alla percezione del corrispettivo legato in esito alla proroga dell'originario appalto, poco importa se successivamente contestato, è comunque di tutta evidenza che l'avvenuto incasso dei relativi importi correlati ai lavori eseguiti dopo la proroga assertivamente indebita costituisce momento di indefettibile rilievo sia in ordine alla possibilità di rendere il contrastato provvedimento di sequestro, sia in punto di determinazione del quantum cui parametrare l'intervento cautelare. Tanto perché, ove manchi integralmente l'incasso, manca, parimenti, il presupposto in fatto utile a giustificare il sequestro per equivalente, che va comunque rapportato all'arricchimento indebitamente acquisto dall'autore della condotta illecita. In parte qua, sia il provvedimento del Gip prima che quello del Giudice dell'appello poi, mancano di qualsivoglia approfondimento ciò malgrado la contestazione sollevata dalla difesa del P. , adeguatamente supportata dalla documentazione allegata in uno al presente ricorso. Documentazione, questa, dalla quale emerge un contenzioso pendente con l'amministrazione comunale di riferimento relativo al pagamento, vantato dalla impresa del P. e rimasto inevaso, dell'intero corrispettivo maturato per l'intero anno 2009, in esso integralmente compreso il periodo coperto dalla proroga, assertivamente posto a fondamento dell'illecito legato alla misura in contestazione. In ragione di tanto, per poter procedere al sequestro nei termini all'uopo resi, il Giudice della cautela avrebbe dovuto dunque precisare se e in che termini la società del P. ha incassato somme inerenti i lavori eseguiti dopo la scadenza naturale dell'originario appalto, non valendo al fine il riferimento agli importi complessivamente percepiti nel corso degli anni ove esclusivamente riferibili a lavori posti in essere prima della proroga e in ragione della originaria causale contrattuale, poco importa, allo stato, se inficiata da ragioni di illiceità diverse da quelle strutturalmente correlata alla misura reale qui contrastata. 9. Ne viene l'annullamento del provvedimento impugnato occorrendo nuovamente valutare gli elementi sottesi alla misura del sequestro alla luce dei principi sopra enucleati P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Napoli.