Solo ammenda invece dell’arresto: “già qui?” chiede la Cassazione

Ai sensi dell’articolo 593, comma 3, c.p.p., secondo cui sono inappellabili le sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda, il giudice d’appello non può fare solo riferimento alla denominazione attribuita alla pena nel dispositivo, ma deve anche verificare la propria competenza in ordine alla norma incriminatrice cui è correlata la sanzione.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 40531, depositata il 1° ottobre 2014. Il caso. Il tribunale di Verbania condannava un’imputata ad un’ammenda per una serie di contravvenzioni in materia ambientale, unificati i reati col vincolo della continuazione. Il difensore si appellava davanti alla Corte di Torino, deducendo innanzitutto l’appellabilità della sentenza, nonostante la condanna alla sola pena pecuniaria, illegalmente irrorata, in quanto due delle contravvenzioni sono punite con pena congiunta o esclusiva dell’arresto. La Corte d’appello di Torino, invece, trasmetteva gli atti alla Corte di Cassazione. La Cassazione rileva che, effettivamente, due dei reati contestati, ai sensi dell’articolo 137, commi 5 e 11, d. lgs. numero 152/2006, sono sanzionati rispettivamente con la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda o del solo arresto. Errore del giudice. Di conseguenza, la sentenza di primo grado, anche se aveva stabilito erroneamente la sola pena pecuniaria, era appellabile in base all’articolo 593 c.p.p., in quanto l’errore del giudice non muta il regime delle impugnazioni. Infatti, ai sensi dell’articolo 593, comma 3, c.p.p., secondo cui sono inappellabili le sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda, il giudice d’appello non può fare solo riferimento alla denominazione attribuita alla pena nel dispositivo, ma deve anche verificare la propria competenza in ordine alla norma incriminatrice cui è correlata la sanzione. Perciò, la Corte d’appello avrebbe dovuto pronunciarsi sull’appello, invece di trasmettere gli atti alla Cassazione. Questo è ciò che farà, in seguito all’annullamento dell’ordinanza di trasmissione degli atti da parte dei giudici di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 11 giugno – 1° ottobre 2014, numero 40531 Presidente Fiale – Relatore Orilia Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 23.4.2013 il Tribunale di Verbania ha dichiarato Z.A.M. colpevole di una serie di contravvenzioni in materia ambientale e, unificati i reati col vincolo della continuazione, l'ha condannata, con le attenuanti generiche, alla pena - sospesa - di Euro. 2.900,00 di ammenda. 2. Il difensore ha proposto appello davanti alla Corte di Torino deducendo innanzitutto l'appellabilità della sentenza, nonostante contenga condanna alla sola pena pecuniaria, illegalmente irrogata, giacché almeno due delle contravvenzioni contestate quelle di cui ai capi e e d della rubrica sono punite con pena congiunta o esclusiva dell'arresto. Richiama la giurisprudenza che regola il caso ritenendosi in tal modo privato di un grado di giurisdizione di merito. Propone poi altre censure con cui denunzia violazioni di legge e vizi di motivazione lamenta in particolare erronea applicazione dell'articolo 650 cp capo b mancata assoluzione e assenza di correlazione tra capo di imputazione e sentenza articolo 521 comma 2 cpp , nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione apparente articolo 125 comma 3 cpp erronea applicazione degli articolo 256 comma 4, 279 comma 1, 137 comma 1 e 74 lett. ff. D.Lgs. numero 152/2006. Mancata assoluzione in relazione al capo e e d , erronea applicazione degli articolo 74 ff e 137 comma 5 e 11 D. Lgs. 152/2006 in relazione al concetto di scarico manifesta illogicità e contraddittorietà delle relative motivazioni mancata assoluzione in relazione al capo e ed erronea applicazione dell'articolo 256 D.Lgs. numero 152/2006 mancata riconduzione del fatto al capo a di imputazione mancata assoluzione in relazione al capo f ed erronea applicazione dell'articolo 269 D.Lgs. numero 152/2006 mancata riconduzione del fatto al capo a di imputazione. L'atto è stato trasmesso a questa Corte Suprema. Sono pervenuti motivi nuovi con cui si insiste sulla appellabilità della sentenza. Considerato in diritto Deve rilevarsi preliminarmente che nella specie è stata contestata e affermata la responsabilità anche per la violazione dell'articolo 137 comma 5 del decreto legislativo numero 152/2006 scarico non autorizzato di acque reflue industriali, con superamento dei valori limite capo e e dell'articolo 137 comma 11 inosservanza dei divieti di scarico capo d , cioè per reati sanzionati, rispettivamente, con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda o del solo arresto cfr. articolo 137 cit. . La sentenza di primo grado, quindi, pur avendo erroneamente irrogato la sola pena pecuniaria, era certamente appellabile ex articolo 593 cpp, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, a cui va data senz'altro continuità, l'errore del giudice non può mutare il regime delle impugnazioni tra le varie, Sez. 1, Sentenza numero 14639 del 28/03/2008 Ud. dep. 08/04/2008 Rv. 239906 Sez. F, Sentenza numero 35653 del 30/08/2005 Ud. dep. 04/10/2005 Rv. 232037 Sez. 6, Ordinanza numero 1644 del 02/12/2002 Ud. dep. 15/01/2003 Rv. 223280 Cass. 09.03.1994, Mandolesi . È stato precisato in particolare che ai fini dell'operatività dell'articolo 593, comma terzo, cod. proc. penumero - per il quale sono inappellabili le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda - il giudice di appello non deve limitarsi a fare riferimento alla denominazione attribuita alla pena nel dispositivo, ma deve innanzitutto verifica re la propria competenza in ordine alla norma incriminatrice cui è correlata la sanzione, procedendo ad una lettura congiunta degli articolo 593 cod. proc. penumero e 17 ss. cod. penumero cfr. sentenza 14639/2008 cit. . Ha dunque errato la Corte d'Appello di Torino a trasmettere sic et simpliciter gli atti a questa Corte Suprema, essendo invece tenuta a pronunciarsi sull'appello ritualmente proposto , in applicazione del suddetto principio. L'ordinanza di trasmissione va pertanto annullata senza rinvio. L'impugnazione è quindi un appello, così come l'aveva qualificata la difesa dell'imputata e gli atti vanno restituiti al giudice di secondo grado. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza 13.12.2013 della Corte di appello di Torino e dispone trasmettersi gli atti alla stessa Corte per la delibazione del gravame.