Non si può espellere lo straniero in pendenza del procedimento di emersione del lavoro irregolare

Nelle more del procedimento di emersione del lavoro irregolare, manca temporaneamente all’autorità amministrativa il potere di adottare il decreto di espulsione.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 16501/15, depositata il 5 agosto. Il caso. Il gdp di Roma respingeva il ricorso di un uomo, cittadino del Bangladesh, che aveva impugnato il decreto di espulsione emesso a suo carico dal Prefetto della stessa città. Avverso tale pronuncia, ricorre per cassazione l’uomo, lamentando che non sia stata adeguatamente valutata la rilevanza della pendenza del procedimento amministrativo di emersione ai sensi del d.lgs. numero 109/2012 Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare , in forza della quale egli aveva pieno titolo per restare in Italia sino alla definizione del procedimento predetto. In pendenza del procedimento di emersione lo straniero espulso ha titolo per rimanere. La Corte ha ritenuto fondata la censura mossa dal ricorrente. Gli Ermellini, infatti, hanno ricordato che ai sensi dell’articolo 5, comma 11, d. lgs. numero 109/2012, nelle more del procedimento di emersione lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti dal successivo comma 13, nessuno dei quali, tuttavia, è stato posto a fondamento della decisione del giudice di prime cure. I Giudici di Piazza Cavour, poi, hanno ribadito l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità in relazione ai provvedimenti legislativi di favore per l’emersione dei lavoratori stranieri irregolari, secondo il quale in pendenza della procedura di emersione manca temporaneamente all’autorità amministrativa il potere di adottare il decreto di espulsione. Per tutte le considerazioni sovraesposte, la Corte ha accolto il ricorso e cassato con rinvio il provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 5 maggio – 5 agosto 2015, numero 16501 Presidente Di Palma – Relatore De Chiara Premesso Che nella relazione depositata ai sensi dell'ars. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue «1. - II sig. S.H., cittadino del Bangladesh, impugnò dinanzi al Giudice di pace di Roma il decreto di espulsione emesso a suo carico dal Prefetto della stessa città il 26 ottobre 2012. Il giudice ha respinto il ricorso osservando dopo aver rinviato agli atti quanto all'indicazione dei motivi del medesimo testualmente «La domanda di emersione è insufficiente per accogliere la domanda. La mancanza di riferimento nel provvedimento impugnato, non è sufficiente per renderlo illegittimo. Si tratta, tra l'altro del secondo provvedimento di espulsione.» II sig. H. ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura, cui l'autorità intimata non ha resistito. 2. - Va preliminarmente rilevato che il ricorso per cassazione è stato notificato al Prefetto di Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato e non già presso il suo ufficio. La notifica è dunque nulla e il Collegio dovrà disporne la rinnovazione. 3. -- Nel merito, può comunque osservarsi quanto segue. 3.1. - Con i due motivi di censura, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, il ricorrente lamenta che non sia stata adeguatamente valutata la rilevanza della pendenza del procedimento amministrativo di emersione ai sensi del d.lgs. 16 luglio 2012, numero 109, con conseguente vizio di motivazione e violazione dell'articolo 5 d.lgs. cit., in forza del quale egli aveva pieno titolo per restare in Italia sino alla definizione del procedimento predetto. 3.2. -- La complessiva censura è fondata sotto il profilo della violazione di legge, disponendo il comma 11 dell'articolo 5, cit., ché égg more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al successivo comma 13», nessuno dei quali viene posto a fondamento della decisione del Giudice di pace. E' del resto giurisprudenza costante di questa Corte, elaborata con riferimento ai precedenti provvedimenti legislativi di favore per l'emersione dei lavoratori stranieri irregolari in tutto analoghi, sotto questo aspetto, al d.lgs. numero 109 del 2012, invocato dal ricorrente , che in pendenza della procedura di emersione manca temporaneamente all'autorità amministrativa il potere di adottare il decreto di espulsione Cass. 5254/2013, 3840/2006, 7668/2005, 6999/2004 » che detta relazione é stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata alle parti costituite che non sono state presentate conclusioni o memorie Considerato Che il collegio condivide detta relazione, dando altresì atto che la notifica dei ricorso è stata ritualmente rinnovata che pertanto il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato nella relazione sopra trascritta e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese al Giudice di pace di Roma in persona di altro magistrato.