Attività circense senza costrizione? Per la Cassazione ‘the show must go on’

Le condizioni di lavoro raccapriccianti offerte dal proprietario di un circo non sono sufficienti per la configurazione del reato di riduzione in schiavitù. Secondo la Cassazione, infatti, nella fattispecie non c’è stata compromissione della capacità di autodeterminazione della persona.

È questo il caso affrontato dalla Cassazione con la sentenza numero 44385/2013, depositata il 31 ottobre scorso. La fattispecie. Il proprietario di un circo veniva ritenuto responsabile per il reato di riduzione in schiavitù articolo 600 c.p. nei confronti di un’intera famiglia – 3 minori e la madre – mantenendola in stato di soggezione continuativa. Lavori domestici, pulizia e manutenzione dell’area destinata agli spettacoli, nonché partecipazione diretta agli spettacoli con l’introduzione di una delle minori in una teca trasparente contenente una tarantola e alcuni serpenti, queste erano le attività cui l’imputato sottoponeva l’intera famiglia. Ma dopo la conferma della condanna da parte dei giudici di merito, l’imputato presenta ricorso per cassazione. Persona ridotta a mera res? Il reato in questione – si legge in sentenza – integra fattispecie delittuosa multipla ed in forma libera, per la cui configurazione occorre o «l’esercizio su una persona di poteri di signoria corrispondenti a quelli del diritto di proprietà» la persona è oggetto di scambio commerciale , ovvero «la riduzione od il mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento». I giudici di merito non danno compiuta ragione dei presupposti del reato. Tuttavia – sottolinea la S.C. – la sentenza impugnata si limita a valorizzare le precarie condizioni igienico-sanitarie in cui il nucleo familiare bulgaro era costretto a vivere, «il carattere asseritamente raccapricciante di alcuni numeri circensi ai quali due ragazze sarebbero state obbligate», nonché il mancato rispetto degli ordinari tempi lavorativi. Compromissione della capacità di autodeterminazione della persona? Si tratta di elementi sintomatici della condizione di continuativa soggezione richiesta dalla norma, ma – secondo gli Ermellini - non sufficienti «a dimostra che agli stessi abbia fatto riscontro una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona, necessaria per la configurazione di quello stato di soggezione rilevante ai fini della sussistenza del reato in questione, anche indipendentemente da una totale privazione della libertà personale» Cass., numero 2775/2011 . In conclusione, la sentenza impugnata viene annullata con rinvio, anche in ordine alla condanna per maltrattamento di animali in quanto manca adeguata motivazione circa la crudeltà e assenza di necessità.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 24 settembre – 31 ottobre 2013, numero 44385 Presidente Dubolino – Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. I.E.R. ed altri erano chiamati a rispondere, innanzi alla Corte d'assise di Salerno, dei reati di seguito indicati - sub a , ai sensi degli articolo 110, 600, commi 1, 2 e 3 cod. penumero , perché riducevano e mantenevano un intero nucleo familiare, composto da P U. , N U. , U.M. , minore degli anni diciotto, e N.U.V. , in stato di soggezione continuativa, costringendolo ad un totale asservimento alle famiglie degli indagati rectius imputati esercenti l'attività circense, impedendo loro di allontanarsi dal circo ed inoltre obbligando - la minore M U. ad entrare, durante gli spettacoli del circo, all'interno di una teca trasparente ove venivano, poi, introdotti, dei serpenti ed una tarantola - V N.U. allo smontaggio e rimontaggio della struttura del circo, alla pulizia ed alla manutenzione dell'area destinata agli spettacoli con turni di lavoro anche di 20 ore - la madre, P U. e le due ragazze, a compiere quotidianamente i lavori domestici all'interno dei camper e dei mezzi itineranti dove vivono gli indagati imputati ed i rispettivi nuclei familiari - tutti i componenti della famiglia U. a seguirli nei loro spostamenti il tutto mediante minacce anche gravi rivolte alle persone offese da parte di tutti gli imputati, consistenti anche nel rappresentare loro che non era stato ancora interamente corrisposto il prezzo pattuito per il loro arrivo e nel caso si fossero allontanati sarebbero stati guai seri e mediante approfittamento della situazione di inferiorità fisica e della situazione di necessità in cui versavano le vittime di nazionalità bulgara, una delle quali minorenne, sradicati dal proprio paese, costretti a vivere in un paese straniero, senza possibilità autonome di orientamento, di relazioni, di mezzi di sostentamento e richieste di aiuto, privandole del cibo anche due giorni consecutivi, alloggiandolo all'interno dei cassoni dei camion infestati da scarafaggi ed in pessime condizioni igienico-sanitarie negando loro ogni forma di assistenza medica il tutto con l'aggravante di aver commesso il fatto anche ai danni di persone minori degli anni 18 - Sub b ai sensi degli articolo 81 cpv, 110, 544 ter commi le 3 cod. penumero perché agendo in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso anche in tempi diversi, nelle circostanze e con la condotta di cui al capo a , mantenendo dodici rettili, una tarantola, otto pesci piranha in condizioni di stabulazione, di custodia, di esibizione e di esposizione al pubblico assolutamente inadeguate, tali da determinare negli animali uno stato di stress prolungato, li sottoponevano in tal modo a comportamenti al lavoro insopportabili in relazione alle rispettive caratteristiche etologiche con l'aggravante di avere determinato il decesso di un esemplare di pandinus imperatore e di un esemplare di pitone delle rocce birmane detto pitone albino. Con sentenza del 06/10/2010, la Corte d'assise dichiarava l'imputato colpevole del reato di cui al capo a e, concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante ed alla recidiva, lo condannava alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione dichiarava lo stesso imputato colpevole del reato ascritto al capo b della rubrica limitatamente alla condotta commessa in danno dei pesci piranha, così scissa l'originaria imputazione ed esclusa l'aggravante di cui al comma terzo dell'articolo 544 ter cod. penumero e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, lo condannava alla pena di Euro 2000,00 di multa nonché al risarcimento dei danni cagionati alle costituite parti civili A. e L. , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, determinati equitativamente, per ciascuna, nella misura finale di Euro 1.000,00, oltre consequenziali statuizioni. Lo assolveva, invece, dalle restanti imputazioni. Pronunciando sul gravame proposto dall'imputato, la Corte d'assise d'appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava l'impugnata pronuncia, con ulteriori statuizioni di legge. Avverso l'anzidetta pronuncia, il difensore dell'imputato, avv. Maria Grazia Pomposelli, ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia erronea interpretazione ed applicazione della legge penale sostanziale e processuale, con riferimento agli articolo 110, 600 commi 1, 2 e 3 cod. penumero capo a ed agli articolo 81 cpv, 110 e 544 ter, comma 1, capo b , ai sensi dell'articolo 606 lett. b cod. proc. penumero . Contesta, in particolare, la ritenuta idoneità del contesto motivazionale a sostenere la contestata sussistenza dei reati in questione. Lamenta che il giudice di appello avrebbe trascurato le risultanze probatorie favorevoli all'imputato, segnatamente le testimonianze a discarico e che, ingiustamente, aveva valorizzato le dichiarazioni delle persone offese, nonostante che dalle intercettazioni telefoniche fosse emerso il movente meramente economico della famiglia U. . Per quanto riguarda il reato di cui al capo b non era stato tenuto conto che, al momento dell'accesso degli esperti, gli imputati erano stati già tratti in arresto, di talché i pesci piranha erano rimasti per alcuni giorni privi di assistenza, cure e nutrimento, dunque in stato di totale abbandono, sicché era ben possibile che, per tali condizioni, potesse essersi sviluppata la riscontrata batteriosi, di certo non addebitabile alla condotta omissiva degli imputati. Con il secondo motivo si denuncia mancanza di motivazione, ai sensi dell'articolo 606 lett. e , per asserita mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità dell'impianto motivazionale. 3. È certamente fondato il primo profilo di doglianza che dubita della sussistenza dei presupposti costitutivi del contestato reato di riduzione o mantenimento in schiavitù od in servitù di cui all'articolo 600 cod. penumero . Alla stregua della perspicua formulazione del dettato normativo - nel testo novellato dall'articolo 1 della L. 11 agosto 2003, numero 228 - il reato in questione integra tipica fattispecie delittuosa multipla ed a forma libera, per la cui configurazione occorre, a mente del disposto di cui al primo comma, o l'esercizio su una persona di poteri di signoria corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, sicché la persona sia ridotta a mera res, oggetto di scambio commerciale ovvero la riduzione od il mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. Con l'importante soggiunta, al comma secondo, che la riduzione od il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenze, minacce, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. Ineludibili condizioni della seconda ipotesi - ritenuta nella fattispecie in esame -sono, in tutta evidenza la riduzione od il mantenimento di uno stato di soggezione continuativa, con costrizione allo svolgimento di determinate prestazioni fisiche ed il consequenziale sfruttamento. Ebbene, la motivazione della sentenza impugnata non da compiuta ragione della ritenuta sussistenza di siffatti presupposti, limitandosi a valorizzare le precarie condizioni igienico-sanitarie in cui il nucleo familiare bulgaro era costretto a vivere, al seguito della carovana del circo il carattere asseritamente raccapricciante di alcuni numeri circensi ai quali due ragazze sarebbero state obbligate la costrizione a lavori defatiganti senza il rispetto degli ordinari tempi lavorativi. Non v'è dubbio che tali elementi fattuali possano essere sintomatici della condizione di continuativa soggezione richiesta dalla norma, ma è pur vero che essi non sono, di per sé, sufficienti, in mancanza di più adeguata giustificazione idonea a dimostrare che agli stessi abbia fatto riscontro una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona, necessaria per la configurazione di quello stato di soggezione rilevante ai fini della sussistenza del reato in questione, anche indipendetemente da una totale privazione della libertà personale cfr. Cass. Sez. 5, numero 2775 del 18/11/2010 dep. 26/01/2011, Rv. 249257 . Soprattutto, il giudice di appello non ha collaudato la tenuta logica di siffatto convincimento - acriticamente recepito dalla pronuncia di prima istanza - alla stregua delle deduzioni difensive, ancor oggi riproposte, con riferimento a circostanze indicative di segno opposto all'ipotesi di supino e coatto assoggettamento, anche alla luce delle trascrizioni di alcune captazioni telefoniche, dalle quali emergerebbe la reale natura dei rapporti, anche economici, intercorsi con i titolari della struttura circense. L'utilità di un'indagine siffatta si poneva anche in ragione dell'indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice secondo cui non integra la fattispecie criminosa di riduzione in schiavitù, il cui evento di riduzione o mantenimento di persone in stato di soggezione consiste nella privazione della libertà individuale, la condotta consistente nell'offerta di un lavoro con gravose prestazioni in condizioni ambientali disagiate verso un compenso inadeguato, qualora la persona si determini liberamente ad accettarla e possa sottrarvisi una volta rilevato il disagio concreto che ne consegue cfr. Cass. Sez. 5, numero 13532 del 10/02/2011, Rv. 249970 . Non è, poi, conferente il richiamo contenuto nella motivazione in esame al precedente di questo Supremo Collegio, riguardante la vicenda cautelare relativa a questo stesso procedimento. Nell'occasione, nell'accogliere il ricorso della parte pubblica avverso l'ordinanza di rigetto del giudice del riesame di Salerno, questa Corte aveva statuito che integra il delitto di riduzione in schiavitù mediante approfittamento dello stato di necessità altrui, la condotta di chi approfitta della mancanza di alternative esistenziali di un immigrato da un Paese povero, imponendogli condizioni di vita abnormi e sfruttandone le prestazioni lavorative al fine di conseguire il saldo del debito da questi contratto con chi ne ha agevolato l'immigrazione clandestina id. Sez. 5, numero 46128 del 13/11/2008, Rv. 241999 . Il riferimento non é, infatti, in alcun modo impegnativo in quanto, come è noto, altra é la valutazione tipica della procedura incidentale de libertate, in funzione della sommaria cognitio della sussistenza del fumus commissi delicti, necessaria per la delibazione del coefficiente di gravità indiziaria richiesto ai fini della legittimità della misura cautelare altra cosa è il giudizio di piena cognizione in ordine alla reale sussistenza dei presupposti necessari per la configurazione del reato contestato. Di talché, alla corretta e condivisibile enunciazione di quei presupposti, astrattamente ravvisabili nella condotta di approfittamento della mancanza di alternative esistenziali di un immigrato, con imposizione di condizioni di vita abnormi e di sfruttamento delle prestazioni lavorative, deve fare riscontro, in sede di merito, la puntuale verifica della reale esistenza di quelle condizioni, tali da risolversi in apprezzabile limitazione delle capacità di autodeterminazione e di reale azzeramento di valide alternative esistenziali. Non sarebbe, del resto, realistica e generosa l'opinione secondo cui il nostro Paese, quantunque afflitto da ben note congiunture economico-sociali, non sia in grado di offrire - né potesse offrirne all'epoca dei fatti - condizioni di vita, anche lavorativa, alternative rispetto a quella di vivere all'interno di un cassone di camion o di introdursi in teche trasparenti in compagnia di rettili pericolosi od in vasche abitate da famelici pesciolini, salvo che l'accettazione di siffatte condizioni esistenziali non sia frutto di reale coartazione mediante l'impiego di una delle metodiche comportamentali tipizzate dalla norma, di cui al menzionato comma secondo dell'articolo 600 cod. penumero , e da verificare in concreto. 4. La motivazione della sentenza impugnata è anche manchevole sul versante della configurazione dei presupposti costitutivi del reato di maltrattamento di animali di cui all'articolo 544 ter, che, come è noto punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Il nucleo fondante della formulazione normativa è, dunque, la crudeltà o l’assenza di necessità, come ineludibili connotati della condotta che ha cagionato la lesione all'animale o che ha determinato sevizie o abnormi, ed innaturali, comportamenti. Nel caso di specie, manca adeguata motivazione sul riferito elemento centrale della fattispecie, che avrebbe dovuto essere plausibilmente colto nelle risultanze di causa, al di là delle ipotizzabili difficoltà di accertare la mancanza di necessità nei confronti di chi svolga attività circense od un atteggiamento ispirato a crudeltà da parte sua. Il giudice del rinvio, chiamato alla rivisitazione della vicenda, valuterà se nella fattispecie siano, eventualmente, ravvisabili - in ipotesi di esclusione del reato di cui all'articolo 544 ter - altre fattispecie illecite, come quella contravvenzionale di cui all'articolo 727, comma 2, cod. penumero . 5. Per quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame nei termini indicati in dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'assise d'appello di Napoli.