Nella risoluzione numero 84/E del 16 settembre 2014, l'Agenzia delle Entrate, in sede di interpello, chiarisce che l'imposta di bollo prevista dall'articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, Allegato A, al d.p.r. numero 642/1972, non si applica ai rapporti di conto corrente e di custodia di titoli che siano strumentali al servizio di tesoreria svolto dalla banca per conto di enti pubblici, trattandosi di rapporti non assimilabili a quello tra l'ente gestore e la propria clientela.
Rimborso dell’imposta di bollo Nell'ambito del rapporto tra enti pubblici e enti gestori del servizio di tesoreria degli stessi, non si applica l'imposta di bollo prevista dall'articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, Allegato A, al d.p.r. numero 642/1972, trattandosi di rapporti non assimilabili a quello tra l'ente gestore e la propria clientela. Ne consegue che l'imposta versata per gli anni 2012 e 2013 può essere chiesta a rimborso. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, in sede di interpello, nella risoluzione numero 84/E del 16 settembre 2014. In risposta a un quesito posto da una banca, l'Agenzia, condividendo con l'istante il rilievo secondo cui il conferimento del servizio di tesoreria, di cui all'articolo 209 d.lgs. numero 267/2000, avviene in adempimento di un obbligo di legge, ha spiegato che la banca che agisce in veste di tesoriere svolge la funzione di agente contabile dell'ente locale ai sensi dell'articolo 93 d.lgs. numero 267/2000, e dunque «la documentazione inviata dalla banca all'ente, in virtù della convenzione di tesoreria, è riconducibile e funzionale alla redazione del conto della gestione cui il tesoriere è obbligato per legge». Detta documentazione può essere ricondotta nella previsione di cui all'articolo 27 della Tabella allegata al d.p.r. numero 642/1972, che dispone l'esenzione assoluta dall'imposta di bollo per i “Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome” e per i “conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni”. da richiedere entro 3 anni dal giorno del pagamento. Riguardo alle modalità di recupero dell'imposta indebitamente versata, l'Agenzia ha precisato che gli importi corrisposti per le annualità 2012 e 2013 dalla banca istante possono essere chiesti a rimborso entro il termine di decadenza di 3 anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento articolo 37, d.p.r. numero 642/1972 , mentre non possono essere compensati con i versamenti dell'imposta di bollo da effettuare nel 2014. fonte www.fiscopiu.it
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