Le garanzie previste dall’articolo 103 c.p.p. non sono volte alla tutela personale e privilegiata del soggetto esercente la professione legale, ma sono previste a favore di colui che riveste la qualità di difensore in forza di specifico mandato conferitogli nelle forme di legge, essendo essenzialmente apprestate in funzione di garanzia del diritto di difesa dell’imputato.
Lo ha affermato al Corte di Cassazione con la sentenza numero 25848 depositata il 18 giugno 2015. Il caso. Il gip presso il Tribunale di Latina emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di C.E., esercente la professione legale, indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina mediante predisposizione di documentazione contraffatta in cambio del pagamento di somme di denaro, nonché per concorso nell’acquisto di banconote falsificate allo scopo di metterle in circolazione. Il giorno successivo l’esecuzione del titolo custodiale, il locale Procuratore della Repubblica disponeva la perquisizione presso lo studio legale dell’indagato ed il consequenziale sequestro della documentazione costituente corpo dei reati oggetto di accertamento. Avverso il decreto di sequestro del pm l’indagato proponeva istanza di riesame ex articolo 324 c.p.p., deducendo l’assoluta omissione di motivazione, la mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 253 c.p.p. e l’inesistenza di specifiche esigenze probatorie da tutelare. Il Tribunale del Riesame di Latina rigettava le doglianze difensive e confermava il sequestro. Avverso tale ordinanza reiettiva l’indagato ricorreva per Cassazione, deducendo due differenti motivi di gravame in primis, nullità del decreto di sequestro per incompetenza funzionale del pm, essendo necessario il decreto motivato di autorizzazione del giudice a norma dell’articolo 103 c.p.p. in secundis, inefficacia del sequestro per omessa motivazione, nonché illegittimità dello stesso per difetto sia dei presupposti previsti dall’articolo 253 c.p.p. che di concrete esigenze probatorie. La sezione Penale I della Suprema Corte ha rigettato entrambi i motivi di ricorso, confermando l’ordinanza cautelare impugnata. I limiti alle garanzie di libertà del difensore. Il motivo di ricorso afferente l’asserita violazione dell’articolo 103 c.p.p. – comunque non eccepito davanti al Tribunale del riesame – è infondato stante l’inapplicabilità al caso di specie della disposizione codicistica de qua. In particolare, secondo il pacifico e costante orientamento giurisprudenziale sul punto, le garanzie previste dall’articolo 103 c.p.p. non sono volte alla tutela personale e privilegiata del soggetto esercente la professione legale, ma sono previste a favore di colui che riveste la qualità di difensore in forza di specifico mandato conferitogli nelle forme di legge, essendo essenzialmente apprestate in funzione di garanzia del diritto di difesa dell’imputato, pertanto esse non possono trovare applicazione qualora gli atti di cui all’articolo 103 c.p.p. – ovvero ispezioni, perquisizioni, sequestri – debbano essere compiuti nei confronti di esercente la professione legale sottoposto ad indagine e non siano attinenti all’oggetto di alcuna difesa. Donde, in applicazione del presente principio di diritto si evince come, nel caso de quo, il ricorrente non riveste la qualità di difensore nel procedimento penale nell’alveo del quale è stato emesso il decreto di sequestro, pertanto la documentazione sequestrata non è relativa all’oggetto della difesa ex articolo 103, comma 2, c.p.p., ma costituisce essa stessa corpo del reato. I limiti del ricorso per Cassazione in materia cautelare reale. Per ciò che concerne, invece, il secondo motivo di ricorso, i Supremi Giudici hanno chiarito, da un lato, come con lo stesso vengano meramente sollevate censure di merito relativamente alla qualificazione della documentazione sequestrata, ovviamente inammissibili in sede di legittimità dall’altro, che avverso l’ordinanza in materia di riesame del decreto di sequestro a norma dell’articolo 253 c.p.p. il ricorso per Cassazione è consentito esclusivamente per il vizio di violazione di legge.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 29 aprile – 18 giugno 2015, numero 25848 Presidente Siotto – Relatore Locatelli Ritenuto in fatto In data 3.6.2014 veniva data esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dai Giudice delle indagini preliminari dei Tribunale di Latina nei confronti di C.E., esercente la professione legale, indagato per i reati previsti da articolo 12 d.lgs numero 286 dei 1998 favoreggiamento dell'immigrazione clandestina mediante predisposizione di documentazione contraffatta in cambio del pagamento di somme di denaro articolo 453 cod. penumero concorso nell'acquisto di banconote falsificate allo scopo di metterle in circolazione . In data 4.6.2014 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, richiamata l'avvenuta esecuzione della misura custodiale, disponeva la perquisizione ed il sequestro presso io studio legale dell'indagato, allo scopo di reperire documentazione costituente corpo del reato ovvero pertinente ai reati per cui era stata emessa la misura coercitiva personale. Avverso il decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero il difensore dell'indagato proponeva richiesta di riesame, deducendo l'assoluta omissione di motivazione, la mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 253 cod. proc. penumero e l'inesistenza di specifiche esigenze probatorie da tutelare. Con ordinanza del 1.7.2014 il Tribunale dei riesame di Latina , adito a norma dell'articolo 324 cod. proc. penumero , confermava il sequestro probatorio. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame il difensore propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi 1 nullità del decreto di sequestro per incompetenza funzionale del pubblico ministero, essendo necessario il decreto motivato di autorizzazione del giudice a norma dell'articolo 103 cod. proc. penumero 2 inefficacia del sequestro probatorio per assoluta omissione di motivazione, illegittimità del sequestro per difetto dei presupposti normativi previsti dall'articolo 253 cod. proc. penumero nonché insussistenza dei corpi di reato e/o di concrete esigenze probatorie, non ravvisandosi alcun tipo di collegamento e di nesso pertinenziale tra la documentazione sequestrata, costituita da pratiche relative a cittadini indiani o extracomunitari, e la condotta illecita contestata. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.I1 motivo relativo alla dedotta violazione dell'articolo 103 cod. penumero non eccepita davanti al Tribunale del riesame è infondata per inapplicabilità al caso di specie della disposizione richiamata. Secondo la costante interpretazione di questa Corte, le garanzie previste dall'articolo 103 cod. proc. penumero , non sono volte alla tutela personale e privilegiata del soggetto esercente la professione legale, ma sono previste a favore di colui che riveste la qualità di difensore in forza di specifico mandato conferitogli nelle forme di legge, essendo essenzialmente apprestate in funzione di garanzia dei diritto di difesa dell'imputato pertanto, esse non possono trovare applicazione qualora gli atti di cui all'articolo 103 cod. proc. penumero ispezioni, perquisizioni, sequestri debbano essere compiuti nei confronti di esercente la professione legale sottoposto ad indagine e non siano attinenti all'oggetto di alcuna difesa Sez. 5, numero 12155 del 05/12/2011 - dep. 30/03/2012, Ranieri, Rv. 252147 Sez. 2, numero 32909 del 16/05/2012, Marsala, Rv. 253263 Sez. 2, numero 31177 del 16/05/2006 , P.M. in proc. Castellini, Rv. 234858 . Nel caso in esame neppure si prospetta che il ricorrente rivesta la qualità di difensore nel procedimento nel quale è stato emesso il decreto di sequestro ovvero in altro procedimento, e che pertanto la documentazione sequestrata pratiche relative all'ingresso nel territorio nazionale di cittadini indiani o comunque extracomunitari possa rientrare nell' oggetto della difesa e non sia essa stessa corpo di reato a norma dell'articolo 103 comma 2 cod. proc. penumero . 2. Il secondo motivo di ricorso deduce censure di merito in ordine alla qualificazione della documentazione sequestrata quale corpo di reato, o comunque pertinente a reato, inammissibili in via generale nel ricorso per cassazione, ovvero allega vizi di motivazione non deducibili con il ricorso avverso l'ordinanza in materia di riesame dei decreto di sequestro a norma dell'articolo 253 cod. proc. penumero , ricorso consentito esclusivamente per il vizio di violazione di legge artt.257 e 325 cod. proc. penumero . A norma dell'articolo 616 cod. proc. penumero il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.