Studi di settore: ultimi chiarimenti dalle Entrate

A pochi giorni dal 30 settembre, data di scadenza della presentazione telematica del Modello Unico, l’Agenzia delle Entrate – con la circolare n. 30/E del 19 settembre 2013 - fornisce alcune soluzioni a problemi pratici riscontrati nella compilazione dei modelli. Al centro della disamina gli ex minimi, il credito d'imposta per il caro petrolio e la cessazione dell'attività prevalente.

Ecco, in sintesi, i principali chiarimenti contenuti nel documento di prassi. Ex minimi compilazione quadro T. Coloro che hanno cessato di avvalersi del regime dei minimi dal 31 dicembre 2011 hanno obiettive difficoltà nella compilazione del quadro relativo alla congiuntura economica. Perché funzionino adeguatamente i correttivi è necessario che siano indicati dati riferiti al periodo 2010 ed al periodo 2011, per i quali è necessaria una scrupolosa e non semplice opera di ricostruzione, essendo tali soggetti non obbligati alla tenuta della contabilità nei periodi in questione. L’Agenzia consente, per tali soggetti, la mancata compilazione del quadro, e la precisazione, fra le annotazioni di GERICO della propria specifica situazione soggettiva e del comportamento che essi intendono adottare. In tale modo però non si renderanno applicabili i correttivi, con la conseguenza che il contribuente potrebbe, ad esempio, trovarsi in una situazione di non congruità. Credito d’imposta per il caro petrolio. L’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto asserito nella precedente circolare n. 23/E del 15 luglio scorso, e cioè che nella compilazione del rigo X04 contenuto nello studio di settore VG68U trasporto merci su strada andrà esclusivamente indicato il credito d’imposta evidenziato nella colonna 1, rigo RU23, di Unico, corrispondente ai consumi del 2011, e non l’importo complessivamente spettante, calcolato sulla base dei consumi del 2011 e del primo trimestre 2012. Chi in un primo momento avesse errato la compilazione e si fosse poi ravveduto versando le eventuali maggiori imposte a seguito della redazione corretta del modello, non sarà soggetto a sanzione se il pagamento dei tributi è avvenuto entro il 20 agosto 2013. Cessazione dell’attività prevalente. Nella circolare 30/E è esaminato anche il caso di un contribuente con doppia attività che, nel 2012, cessa quella principale. Si tratta di una causa di esclusione dall’applicazione degli Studi? Secondo l’Agenzia la risposta è affermativa. Fra le circostanze che conducono all’esclusione dall’applicazione da Studi per non normale svolgimento dell’attività” c’è anche quella della modifica in corso d’anno dell’attività esercitata sempre che le attività in questione non appartengano al medesimo Studio . Coloro che cessano in corso d’anno l’attività principale saranno dunque chiamati alla sola compilazione del modello che afferisce all’attività contraddistinta da maggiori ricavi/compensi, anche se si tratta di quella cessata. Sono comunque esclusi dalla compilazione del modello i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2012 vd. infra . Periodo di non normale svolgimento dell’attività a seguito degli eventi sismici del 2012. I soggetti con residenza o sede operativa in uno dei Comuni individuati dal decreto interministeriale 1° giugno 2012 che si trovano in situazione di non normale svolgimento dell’attività, in liquidazione volontaria o che abbiano cessato l’attività, sono esclusi dall’obbligo di presentazione degli Studi. L’Agenzia precisa, tra l’altro, che possono considerarsi in un periodo di non normale svolgimento dell’attività anche - coloro che hanno subito danni nei locali destinati alla propria attività tali da renderli inidonei all’uso - coloro che hanno subito danni rilevanti alle scorte di magazzino, che hanno comportato la sospensione della produzione - coloro che non hanno potuto accedere ai locali in cui svolgevano la propria attività perché situati nelle c.d. zone rosse” - coloro che hanno il cliente unico o principale che, risiedendo nell’area colpita dal sisma, ha interrotto la propria attività. Contribuente non normale” per effetto degli altri componenti negativi”. Laddove dall’esito dello Studio risulti una non normalità” per avere inserito, al rigo F23 - altri componenti negativi l’ammontare dell’IRAP versata relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lettera a , 1-bis, 4-bis,4- bis.1 del D.Lgs. n. 446/1997 , il contribuente potrà utilizzare la sezione relativa alla presenza di cause giustificative del mancato adeguamento per depurare il calcolo dal valore di tali elementi. Di tale comportamento dovrà essere data notizia nel riquadro note aggiuntive” di GERICO. fonte www.fiscopiu.it

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