Abuso del diritto e prassi, il punto di Assonime

L’Associazione fra le Società per Azioni italiane ha commentato la recente prassi dell’Agenzia delle Entrate in merito all’applicazione della disciplina in tema di abuso del diritto in relazione a talune operazioni di scissione e di conferimento di azienda.

Lo scorso 3 agosto Assonime ha pubblicato la circolare n. 20 dal titolo L’abuso del diritto nei recenti documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate le operazioni di scissione e di conferimento di azienda . Il documento prende in analisi le recenti risoluzioni n. 97/E, n. 98/E e n. 99/E con le quali l’Agenzia delle Entrate ha preso posizione in merito all’applicazione della disciplina in tema di abuso del diritto ex art. 10- bis l. n. 212/2000 in relazione a talune operazioni di scissione e di conferimento di azienda. Abuso del diritto. Uno spunto interessante contenuto nel lavoro dell’Associazione riguarda le indicazioni fornite dalla risoluzione n. 97/E, e in particolare l’affermazione secondo cui affinché non siano ravvisabili profili di abuso del diritto, la scissione deve caratterizzarsi come un’operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante. Inoltre, non deve trattarsi di società sostanzialmente costituite solo da liquidità, i ntangibles o immobili, bensì di società che esercitano prevalentemente attività commerciali ai sensi dell’art. 87, comma 1, lettera d , del T.U.I.R. . Ebbene, stando ai contatti intervenuti tra l’Agenzia e Assonime, sembrerebbe che tale riserva non si riferisca in senso proprio alla specifica fattispecie oggetto della risoluzione n. 97/E scissione proporzionale finalizzata alla successiva cessione delle partecipazioni nella società scissa . La circolare. Secondo quanto si legge nella circolare dell’Associazione, con l’indicazione in parola, le Entrate hanno inteso ribadire che la scissione, di per sé, non presenta profili di elusività quando si limiti alla separazione del patrimonio preesistente di una società che svolgeva attività di impresa, a condizione che tale attività prosegua anche dopo tale separazione. In quest’ottica si legge nel documento di Assonime la scissione dovrebbe rispondere ad effettive finalità di riorganizzazione aziendale. Inoltre, a tal fine, nel concetto di attività di impresa andrebbe ricompresa, ad avviso dell’Agenzia, anche la semplice gestione della naturale redditività degli asset attribuiti o rimasti in esito alla scissione, come appunto nel caso di specie in cui si prospettava l’attribuzione alla società beneficiaria di beni immobili da sfruttare economicamente tramite la locazione a prezzi di mercato. Ciononostante, queste affermazioni suscitano qualche dubbio . Dubbio che riguarda la conciliabilità dello schema applicativo della disciplina antiabuso con il principio, sebbene ipotetico, che, di per sé, l’operazione di scissione, al di là di quali partecipazioni si intenda eventualmente cedere, possa essere ritenuta elusiva quando non risponda ad effettive finalità di riorganizzazione aziendale di una attività di impresa che continui ad essere svolta dalle società che partecipano all’operazione . Abbiamo già messo in rilievo che la stessa Agenzia scrivono da Assonime assume correttamente che, una volta accertato che il vantaggio non è indebito nel senso che non contraddice la ratio delle norme fiscali invocate dal contribuente , non occorre interrogarsi sugli ulteriori requisiti dell’abuso e in particolare, sulla sostanza economica dell’operazione. Ebbene, se poi, subito dopo, l’esistenza dell’abuso viene fatta dipendere dalla effettività delle ragioni di riorganizzazione aziendale, in pratica, si viene a smentire questa premessa e si reintroduce surrettiziamente la preminenza delle valutazioni delle ragioni economiche dell’operazione . Fonte www.fiscopiu.it