La Cassazione richiama quanto precedentemente affermato in tema di honeste vivere
La Cassazione richiama quanto precedentemente affermato in tema di honeste viverecon la sentenza numero 39427/17, depositata il 24 agosto. Il caso. Il tribunale di Bari condannava l’imputato a 1 anno di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e di violazione dell’honeste vivere di cui all’articolo 75, comma 2, d.lgs numero 159/11 contenuta nel decreto del Tribunale di sottoposizione del pervenuto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ponendo in essere le condotte criminose indicate. Avverso tale pronuncia il soccombente ricorreva in Cassazione. L’honeste vivere. Nel caso di specie, la Cassazione rileva applicabile quando affermato dal recente orientamento delle Sezioni Unite sentenza numero 32923/2014 della stessa Corte e dalla decisione della Grande Camera della Corte Edu, rilevando la carenza di chiarezza e precisione della prescrizioni di «vivere onestamente e rispettare le leggi» che previste dall’articolo 5 della l. numero 1423/56 erano poste a fondamento della responsabilità penale. Ne deriva che la Cassazione ha ritenuto non configurabile il reato in esame per la vaghezza dello stesso. La Corte conclude quindi affermando che nella determinazione della pena applicata ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. dal Tribunale rientra anche il precetto di cui all’articolo 75, comma 2, d.lgs numero 159/11 e la violazione dell’honeste vivere, per cui la sentenza impugnata va annullata non rispondendo più a reato. Per questo motivo la Corte annulla senza rinvio la sentenza.
Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 22 agosto – 24 agosto 2017, n 39427 Presidente Savani – Relatore Scalia Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Bari, con la sentenza in epigrafe indicata, ha applicato all’imputato, S.L. , la pena concordata, ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. penumero , di un anno di reclusione per i reati, in concorso al primo contestati, di resistenza a pubblico ufficiale articolo 337 cod. penumero , lesioni aggravate articolo 582, 585, 576 numero 1, in relazione all’articolo 61 numero 2 e numero 5-bis cod. penumero e di violazione dell’honeste vivere di cui all’articolo 75, comma 2, d.lgs. numero 159 del 2011 contenuta nel decreto del Tribunale di Bari di sottoposizione del prevenuto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ponendo in essere le condotte criminose indicate. 2. Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza l’imputato a mezzo di difensore di fiducia denunciando con due motivi la nullità dell’impugnata sentenza per carenza assoluta di motivazione in ordine all’applicazione delle cause di proscioglimento di cui all’articolo 129 cod. proc. penumero ed alla qualificazione giuridica dei fatti. Considerato in diritto 1. La sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Bari. Le ragioni sono quelle di seguito indicate. 2. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha recentemente deciso udienza pubblica del 27 aprile 2017, ricorso Paternò la questione se la norma incriminatrice di cui all’articolo 75 d.lgs. numero 159 del 2011 là dove punisce la condotta di chi violi gli obblighi e le prescrizioni imposti con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. cit., abbia ad oggetto anche la violazione delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”. Nell’informazione provvisoria, che dell’indicata decisione ha dato diffusione, si dà conto della risposta negativa al quesito nell’apprezzata, da questa Corte suo più alto consesso, la natura generica ed indeterminata delle prescrizioni contenute nell’articolo 75 cit., con la precisazione che la loro violazione può tuttavia rilevare in sede di esecuzione del provvedimento, ai fini dell’eventuale aggravamento della misura. Si è in tal modo data efficacia alla decisione della Grande Camera della Corte Edu del 23 febbraio 2017 De Tommaso c. Italia , nella parte in cui essa aveva rilevato la carenza di chiarezza e precisione delle prescrizioni di vivere onestamente e rispettare le leggi che previste dall’articolo 5, della legge numero 1423 del 1956 attuale articolo 8, comma 4, d.lgs. numero 159 del 2011 erano poste a fondamento della penale responsabilità. Le ricadute dell’arresto convenzionale sulla questione della prevedibilità della condotta illecita articolo 7 CEDU è stata quindi persuasivamente risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte nel senso della non configurabilità del reato e tanto in raccordo con decisioni già intervenute e dirette ad abbracciare tra le possibili opzioni ermeneutiche della norma quelle costituzionalmente e convenzionalmente conformi Sezioni Unite numero 32923 del 29/05/2014 che ha espunto dal precetto di cui all’articolo 75 d.lgs. numero 159 del 2011 l’omessa esibizione della carta precettiva Corte Costituzionale numero 354 del 2003 che ha evidenziato la natura non precettiva della prescrizione dell’honeste vivere . 3. Poiché nella determinazione della pena applicata ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. penumero dal Tribunale di Bari rientra anche il precetto di cui all’articolo 75, comma 2, d.lgs. numero 159 del 2011 e la violazione dell’honeste vivere, la sentenza impugnata va annullata non rispondendo più a reato, per la segnalata pronuncia di questa Corte, la violazione suddetta. Sull’indicata premessa si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, risultando le parti libere di addivenire, nel mutato quadro sanzionatorio di riferimento, ad un nuovo accordo applicativo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari.