Al fine di ottenere il gratuito patrocinio non devono essere cumulati i redditi dei separati in casa poiché la semplice situazione fisica di convivenza o coabitazione non basta per includere i redditi del convivente nel reddito complessivo del soggetto istante.
La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 29302 del 4 luglio 2014, ha affermato un importante principio ai fini dell’ottenimento del gratuito patrocinio i redditi dei soggetti separati in casa non devono essere cumulati. Per i giudici di legittimità la semplice convivenza tra due separati in casa non rappresenta una situazione sufficiente affinché i redditi di uno, siano cumulati con quelli dell’altro. Il caso. La vicenda coinvolge una persona fisica che ricorre davanti alla Corte di Cassazione il Tribunale, infatti, gli aveva rigettato l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio. Per il ricorrente il Tribunale aveva erroneamente applicato la normativa vigente in materia di gratuito patrocinio, rilevando come la ex moglie non poteva più considerarsi convivente more uxorio bensì solo coabitante separati in casa del medesimo che con essa versava in stato di conflitto di interessi, essendo sottoposto a procedimento penale originato dalla denuncia della predetta, sicché il suo reddito non poteva rientrare nel computo del reddito complessivo, con superamento della soglia di cui al comma 1, dell'articolo 76, DPR 115/2002. Va evidenziato che al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire, sia per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato, vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc. . Ammissione al gratuito patrocinio. L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse la stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario. Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.766,33 se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. La Corte di Cassazione, con riferimento al caso oggetto del presente contenzioso, ritiene che il ricorso sia fondato. Escluso il cumulo dei redditi dei separati in casa. Per i giudici di legittimità entrambi i rilievi del ricorrente sono pienamente fondati tanto quello che sia stata inclusa nella redditualità complessiva del ricorrente la contribuzione di soggetto che, sebbene, coabitante con lo stesso, non può ritenersi, in senso proprio, convivente quanto quello che, in ogni caso, è stato incluso nella commisurazione del reddito complessivo quello di soggetto in conflitto di interessi con l’istante. Quanto al primo, infatti, se il provvedimento impugnato correttamente afferma che, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell’articolo 76, D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, dev'essere computato anche il reddito di qualsiasi persona che con lui conviva, è altrettanto indubbio che non svolge alcuna concreta indagine al fine di stabilire se al rapporto di convivenza si accompagni anche una concreta attività di contribuzione. Per i giudici di legittimità non è sufficiente di certo la mera situazione di fisica convivenza, o di mera coabitazione, per includere tout court i redditi del soggetto coabitante o convivente nel coacervo reddituale del soggetto istante. Il ricorrente aveva rappresentato come, ai fini del beneficio, non potessero essere considerati i redditi del coniuge di fatto separato per l'esplicita esclusione contenuta nell'articolo 76, comma 4, D.P.R. numero 115/2002, il quale prevede che «si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi». Per la Corte di Cassazione poiché il procedimento penale in relazione al quale si richiedeva l'ammissione al beneficio vedeva, quale persona offesa proprio la moglie è di tutta evidenza che, anche ritenendo «costei componente del nucleo familiare perché pienamente convivente e contribuente , appare indubbia la sussistenza del conflitto di interessi».
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 24 aprile - 4 luglio 2014, numero 29302 Presidente D’Isa – Relatore Massafra Ritenuto in fatto Ricorre per cassazione il difensore nell'interesse di V.R. , avverso l'ordinanza emessa in data 6.2.2009 con cui il Presidente del Tribunale di Brescia ha rigettato il ricorso in opposizione proposto dal medesimo avverso il provvedimento con il quale era stata respinta l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio del medesimo. Deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 76 comma 4 del dPR 115/2002 ed il vizio motivazionale circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alla suddetta violazione dell'articolo 76 co. 4 dPR 115/2002, rilevando come la Sig.ra F.A. , ex moglie dell'interessato, non poteva più considerarsi convivente more uxorio e tanto da ben quattro anni, come da sue stesse dichiarazioni bensì solo coabitante separati in casa del medesimo che con essa versava in stato di conflitto di interessi essendo sottoposto a procedimento penale originato dalla denuncia della predetta, sicché il suo reddito non poteva rientrare nel computo del reddito complessivo con superamento della soglia di cui al 1 comma dell'articolo 76 dPR cit Il Procuratore generale in sede, all'esito dell'articolata requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'impugnata ordinanza e rinvio per nuovo esame ad altra Autorità giudiziaria. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita accoglimento, concordandosi pienamente con le puntuali ed appropriate osservazioni svolte dal Procuratore generale. Entrambi i rilievi del ricorrente sono pienamente fondati e cioè tanto quello che sia stata inclusa nella redditualità complessiva del V. la contribuzione di soggetto che, sebbene, coabitante con lo stesso, non può ritenersi, in senso proprio, convivente quanto quello che, in ogni caso, è stato incluso nella commisurazione del reddito complessivo quello di soggetto in conflitto di interessi con l'istante. Quanto al primo, infatti, se il provvedimento impugnato correttamente afferma che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, dev'essere computato anche il reddito di qualsiasi persona che con lui conviva, è altrettanto indubbio che non svolge alcuna concreta indagine al fine di stabilire se al rapporto di convivenza si accompagni anche una concreta attività di contribuzione. In altri termini, secondo il disposto e la ratio della disposizione citata, non è sufficiente di certo la mera situazione di fisica convivenza o di mera coabitazione per includere tout court i redditi del soggetto coabitante o convivente nel coacervo reddituale del soggetto istante. Infatti, ben possono verificarsi situazioni - come quella in esame - nelle quali la mera coabitazione non equivale ad effettiva contribuzione del coabitante situazioni la cui fenomenologia è certamente transitoria separazioni in casa e di fatto , che preludono ad ulteriore formalizzazione e sviluppo e che non autorizzano di certo la presunzione di un incremento reddituale sulla base del solo dato formale della temporanea coabitazione in attesa della definitiva separazione. Ora, nella specie, tale dato era stato ripetutamente evidenziato dall'istante, il quale aveva omesso, proprio in ragione di tale situazione, di indicare, nelle attestazioni anagrafiche a conforto dell'istanza, la presenza del coniuge di fatto separato, ancorché ancora coabitante. Ma tale dato - che avrebbe dovuto indurre il Giudice di merito a svolgere un'accurata verifica delle effettive circostanze di fatto - non è stato in alcun modo recepito e considerato ed in relazione ad esso la motivazione appare carente e formalistica. Ad analoghe conclusioni si perviene esaminando il secondo profilo di censura. L'istante aveva rappresentato come, ai fini del beneficio, non potessero essere considerati i redditi del coniuge di fatto separato per l'esplicita esclusione contenuta nell'articolo 76, comma 4, del d.P.R. numero 115 del 2002, il quale prevede che si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi . Ora, poiché il procedimento penale in relazione al quale si richiedeva l'ammissione al beneficio vedeva, quale persona offesa per i reati ascritti all'odierno ricorrente, proprio la moglie di costui, F.A. , è di tutta evidenza che, anche ritenendo costei componente del nucleo familiare perché pienamente convivente e contribuente , secondo quanto sopra esposto , appare indubbia la sussistenza del conflitto di interessi. Il provvedimento impugnato -ancora una volta arroccato sul formalistico dato della convivenza della donna e della mancata indicazione della stessa nella dichiarazione anagrafica proveniente dall'istante - avrebbe dovuto invece delibare e motivare proprio sulla sostanziale incompatibilità sopra rilevata, anche solo per escluderla con congrua motivazione. Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Brescia. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Brescia.