Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato obbligato a corrispondere l’indennizzo per «espropriazione larvata» nei confronti del proprietario di un’area immobiliare che ha subito le immissioni dannose causate dal sorvolo degli aerei sulla sua proprietà.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione con sentenza numero 15223, depositata il 3 luglio 2014. Il caso. La società proprietaria di un vasto compendio immobiliare sito nel parco naturale della Valle del Ticino, considerato dall’Unesco «riserva della biosfera», conveniva in giudizio il Ministero dei Trasporti e la società che gestiva l’aeroporto di Malpensa per il risarcimento del danno subito, causato da immissioni acustiche e da gas di scarico, in conseguenza dell’ampliamento dell’aeroporto, derivanti da sorvolo di aerei con rotta fissa sulla proprietà. Riqualificata dal giudice la domanda proposta come richiesta di indennizzo, i convenuti venivano ritenuti imputabili, anche in appello, dell’obbligo di indennizzo sulla base dell’articolo 46 l. numero 2395/1865 poi articolo 44, d.P.R numero 327/2001 relativo all’indennità per l'imposizione di servitù , integrato ai fini della valutazione della intollerabilità delle immissioni dall’articolo 844 c.c Avverso la sentenza della Corte d’appello, il Ministero proponeva ricorso principale in Cassazione e la società che gestiva Malpensa ricorso incidentale. La normativa applicabile. La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, preliminarmente si sofferma sulla normativa applicabile al caso di specie nell’ipotesi in cui si chiede l’indennizzo per la irreversibile diminuzione del godimento di un immobile derivante dalle immissioni intollerabili con prevedibile durata sine die causate dall’esistenza dell’opera pubblica e dall’esercizio della connessa attività pubblicistica, la fattispecie legale applicabile è quella disciplinata dall’articolo 46 l. numero 2359/1865, e non quella prevista dall’articolo 844 c.c., fatta salva l’operatività di quest’ultima disposizione ai soli fini dell’apprezzamento della intollerabilità delle immissioni. Immissioni intollerabili. Quanto ai criteri per valutare l’intollerabilità delle immissioni, la Cassazione riprende il principio costante secondo il quale, mentre è senz’altro intollerabile il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che fissano nell’interesse della collettività i limiti massimi di tollerabilità, l’eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz’altro tollerabili le immissioni. Il giudizio sulla loro tollerabilità si deve, infatti, formulare alla stregua dei principi di cui all’articolo 844 c.c., tenendo presente la situazione dei luoghi accertata. La disciplina da applicare al caso di specie è la normativa specifica in materia di rumori aeroportuali d.m. 31/10/1997 che fissa per le zone esterne all’aeroporto valori limite delle sorgenti sonore più bassi di quelli previsti per le aree «dell’intorno aeroportuale», con conseguente decrescita dei valori con il progredire della distanza. Espropriazione larvata. Per i giudici della Cassazione non v’è dubbio che il proprietario dell’area immobiliare nella Brughiera del Dosso abbia subito un’«espropriazione larvata» dei suoi beni immobiliari. Ai fini della sussistenza di questa singolare fattispecie espropriativa devono sussistere tre condizioni l’attività lecita della P.A. consistente nella realizzazione e gestione dell’opera pubblica, la produzione di un danno permanente che si realizzi nella perdita o nella diminuzione di un diritto, il nesso di causalità tra l’esecuzione e gestione dell’opera pubblica e il danno, che deve essere sempre ricollegabile causalmente a tale condotta lesiva Cass., numero 9341/03, numero 11080/96 . La permanenza del danno. Il requisito della «permanenza» del danno, condizione per la spettanza dell’indennità prevista dall’articolo 46 l. numero 2359/1865, sussiste non solo se lo stesso appaia definitivo, ma anche qualora non vi siano elementi per ritenere che la deminutio del diritto sia temporanea, per ragioni che appaiono in se stesse tali da escludere la permanenza, secondo lo stesso criterio della normalità causale. Nesso causale tra opera pubblica e danno. Nell’individuazione del nesso causale rileva la particolarità dell’opera pubblica, costituita dall’ampliamento di un aeroporto intercontinentale, le cui strutture e infrastrutture sono funzionali allo svolgimento di un pubblico servizio di trasporto. Risulta palese come i danni lamentati, causati dal sorvolo degli aerei sulla proprietà danneggiata, incidano sul diritto di proprietà di aree non solo non confinanti con l’aeroporto, ma neanche rientranti nel cd. «intorno aeroportuale». Conseguentemente, la Cassazione ritiene che alcun danno diretto può ricondursi causalmente alle strutture in sé considerate, emergendo, invece, in relazione al volo di aerei che non sarebbe possibile in assenza delle strutture stesse. Ciò considerato, è possibile ricondurre pienamente l’obbligo di corrispondere l’indennità nell’ambito della cd. «espropriazione larvata», del tutto indipendente dall’espropriazione delle aree necessarie per la realizzazione dell’opera, perché riguarda solo soggetti estranei all’espropriazione stessa Cass., numero 19972/09 . Per questi motivi la Corte di Cassazione ritiene accertati i requisiti dell’esistenza dell’opera pubblica, del danno permanente derivante dalla diminuzione di un diritto e del nesso causale ai fini dell’imputabilità al Ministero dei danni accertati e condanna lo stesso a risarcire il proprietario dell’area immobiliare inserita nel parco naturale del Ticino.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 13 giugno– 3 luglio 2014, numero 15223 Presidente Amatucci – Relatore Carluccio