I contributi del de cuius non sempre finiscono nelle tasche dell’ascendente

Non può essere erogata la pensione di reversibilità all’ascendente del contribuente, se questi risulti dotato di mezzi propri di sussistenza sufficienti a fronteggiare le primarie esigenze di vita.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione con ordinanza numero 14498, depositata il 26 giugno 2014. Il fatto. La ricorrente proponeva ricorso in Cassazione contro la sentenza d’appello che le impediva di conseguire dall’INAIL la rendita ai superstiti articolo 85 d.P.R. numero 1124/65 , in qualità di madre del contribuente deceduto in seguito ad infortunio sul lavoro, in quanto la Corte d’Appello di Cagliari aveva escluso l’insufficienza dei mezzi di sussistenza della stessa, valutati sì limitati, ma comunque sufficienti a fronteggiare le primarie esigenze di vita. La valutazione della sufficienza dei mezzi di sussistenza. Il livello quantitativo dei mezzi propri di sussistenza non è determinato né per legge, né con direttive amministrative, né attraverso la giurisprudenza di legittimità. La determinazione in concreto della sufficienza dei mezzi di sussistenza è, dunque, tipico giudizio demandato al giudice di merito, il quale può rilevare tale sufficienza in relazione al costo della vita, al potere di acquisto della moneta e agli altri standards sociali del luogo in cui la vicenda si svolge. Nel caso in esame, il giudice d’appello aveva dato rilievo al reddito da pensione e ai debiti inerenti alla casa di abitazione, e non a fatti eccezionali quali i debiti ereditati dal marito defunto nella gestione dell’attività commerciale. Il rapporto tra il contributo del de cuius e i mezzi propri dell’ascendente. Ai sensi dell’articolo 106 d.P.R. numero 1124/65 «la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti ed al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto». I due presupposti, secondo giurisprudenza costante, sono entrambi necessari e devono coesistere in ogni singolo caso Cass., numero 18520/2006 . Per quanto riguarda l’apporto del de cuius, non si richiede che il superstite fosse totalmente mantenuto in tutti i suoi bisogni dal lavoratore defunto, ma è indispensabile che quest’ultimo abbia contribuito in modo consistente al suo mantenimento mediante aiuti economici che per la loro costanza e regolarità configuravano un mezzo normale, anche se parziale, di sussistenza Cass., numero 15914/2005 Cass., numero 3069/2002 Cass., numero 6794/2001 . Tuttavia, è sempre necessario l’altro presupposto, ossia l’insufficienza dei mezzi propri di sussistenza Cass., numero 29238/2011 Cass., numero 2630/2008 . La Corte di Cassazione, nell’esame della domanda sottopostagli, conclude ritenendo che la valutazione sulla sufficienza della pensione percepita dalla ricorrente costituisca tipica valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 6 maggio – 26 giugno 2014, numero 14498 Presidente Mammone – Relatore Mancino Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Cagliari ha rigettato il gravame svolto da A.M. contro la sentenza di prime cure che aveva rigettato la domanda proposta dalla predetta A. , nei confronti dell'INAIL, volta a conseguire la rendita ai superstiti d.P.R. 1124/65, articolo 85 , in qualità di madre di A.A. , convivente e contribuente al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, deceduto il 23 maggio 2005 in seguito ad infortunio sul lavoro 2. il Giudice di appello, pur ritenuto che il figlio contribuiva al mantenimento della madre con la quale conviveva, ha escluso l'insufficienza dei mezzi di sussistenza della donna, sulla base del rilievo secondo cui, tenuto conto della pensione di reversibilità integrata al minimo della quale godeva, il reddito residuo, detratto l'affitto per la casa di abitazione IACP, era certamente assai limitato, ma non insufficiente a fronteggiare le primarie esigenze di vita 3. avverso tale sentenza la A. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo 4. l'INAIL si è costituito, resistendo, con controricorso 5. il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato 6. a prescindere dal rilievo secondo cui la ricorrente, pur deducendo violazione e falsa applicazione del d.P.R. 30 giugno 1965, numero 1124, articolo 85 e 106, si duole, in sostanza, della valutazione, operata dalla Corte di merito, della dedotta gravità della situazione economica, vanno comunque ribaditi, nella vicenda in esame, i principi affermati da questa Corte di legittimità, con la sentenza numero 2630 del 2008 7. “la nozione di vivenza a carico è definita dal D.P.R. 30 giugno 1965, numero 1124, articolo 106 T.U. nei seguenti termini Agli effetti dell'articolo 85, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti ed al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto 8. i due presupposti sono entrambi necessari e come due facce dello stesso fenomeno Cass. 25 agosto 2006 numero 18520 9. il livello quantitativo di sussistenza del richiedente non è determinato né per legge, né con direttive amministrative, né attraverso la giurisprudenza di legittimità 10. sul piano nomofilattico che le compete questa Corte può semplicemente dire che l'espressione mezzi di sussistenza con cui il d.P.R. 30 giugno 1965, numero 1124, articolo 106, definisce lo stato di vivenza a carico richiama l'analoga espressione mezzi necessari per vivere di cui all'articolo 38, primo comma, Cost., e non i mezzi adeguati di vita del lavoratore, di cui al secondo comma. 11. Costituisce, ancora, questione di diritto l'individuazione dei cespiti e dei debiti rilevanti per la valutazione della sufficienza dei mezzi propri di sussistenza appare corretta la premessa dommatica che sottosta alla decisione del giudice d'appello, il quale ha dato rilievo al reddito da pensione ed ai debiti inerenti alla casa di abitazione, e non a fatti eccezionali quali i debiti ereditati dal marito defunto nella gestione dell'attività commerciale. 12. Ciò posto, la determinazione in concreto della sufficienza dei mezzi di sussistenza è tipico giudizio di fatto demandato al giudice del merito, il quale può valutare tale sufficienza in relazione al costo della vita, al potere di acquisto della moneta, e agli altri standards sociali del luogo in cui la vicenda si svolge. 13. Non sembra applicabile al caso di specie, data la diversità delle fonti normative e delle nozioni dalle stesse adottate, la giurisprudenza di questa Corte Cass. 3 luglio 2007 numero 14996 , la quale, al fine di determinare la nozione di vivenza a carico nella diversa fattispecie della pensione di reversibilità a carico dell'Inps in favore di figlio maggiorenne inabile, ha determinato la soglia di autosufficienza recependo le determinazioni dello stesso Istituto previdenziale nel limite di reddito previsto per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali stabilito dal d.l. 30 dicembre 1979, numero 663, articolo 14-septies, convertito, con modificazioni, in L. 29 febbraio 1980, numero 33, nel senso che un reddito proprio del figlio inabile inferiore a tale limite configura il requisito della vivenza a carico. 14. La giurisprudenza di legittimità si è, viceversa, focalizzata sul secondo elemento necessario, il contributo del de cujus ed il rapporto tra questo e i mezzi propri dell'ascendente. 15. Il principio enunciato è che, per quanto riguarda l'apporto del de cujus, non si richiede che il superstite fosse totalmente mantenuto in tutti i suoi bisogni dal lavoratore defunto, ma è indispensabile, e insieme sufficiente, che quest'ultimo abbia contribuito in modo efficiente al suo mantenimento mediante aiuti economici che per la loro costanza e regolarità costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sussistenza Cass. 18 maggio 2001 numero 6794 Cass. 12 giugno 1998 numero 5910 Cass. 4 marzo 2002 numero 3069 Cass. 28 luglio 2005 numero 15914 . 16. È necessario, però, sempre l'altro presupposto, quello dell'insufficienza dei mezzi propri di sussistenza ” così Cass. 2630/2008 v., più di recente, Cass. 29238/2011 . 17. Quanto alla valutazione sulla sufficienza della pensione percepita, depurata dell'onere del canone di affitto dell'alloggio assegnato dall'Istituto autonomo case popolari, essa costituisce tipica valutazione di fatto insindacabile in questa sede di legittimità. 18. La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 6 maggio 2014, ai sensi dell'articolo 375 c.p.c., sulla base della relazione redatta a norma dell'articolo 380 bis c.p.c 19. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. i La ricorrente ha depositato memoria. 21. Il Collegio condivide il contenuto della relazione non infirmato dai rilievi critici della parte ricorrente. 22. Il ricorso va, pertanto, rigettato. 23. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, non sussistendo le condizioni previste dall'articolo 152 disp. att. c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, per l'esonero dal pagamento. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.