Cadono le accuse nei confronti di un cittadino siciliano. Nella sua abitazione erano stati rinvenuti quindici grammi di droga, suddivisi in dieci dosi. Per i Giudici della Cassazione, però, si deve ipotizzare un uso esclusivamente personale. Irrilevante la disponibilità di una bilancia elettronica e di una pellicola di alluminio.
Legittimo detenere in casa 15 grammi di marijuana, poiché si tratta di sostanza destinata all’esclusivo consumo personale. Irrilevante la suddivisione in dosi, e priva di significato è anche la disponibilità di un rotolo di pellicola di alluminio e di una bilancia elettronica Cassazione, sentenza numero 35257, sezione sesta penale, depositata oggi . Il consumo. Fatale il controllo effettuato, nel luglio del 2011 a Messina, dalle forze dell’ordine nella casa di un uomo lì vengono ritrovate dieci dosi di marijuana per un totale di quindici grammi di sostanza stupefacente. Inevitabile il processo, che si conclude con una condanna sia in Tribunale che in Corte d’Appello nel primo giudizio, l’uomo viene condannato a «otto mesi di reclusione e 2mila euro di multa» nel secondo giudizio, invece, la pena viene ridotta a «sette mesi di reclusione e 1.600 euro di multa». Nessun dubbio, però, per i giudici sul fatto che l’uomo fosse stato beccato in possesso di droga destinata ad essere messa in commercio. Su questo punto vengono richiamati due elementi primo, «un bilancino di precisione» secondo, «materiale utile per il confezionamento». La visione tracciata tra Tribunale e Corte d’Appello viene però demolita in Cassazione, laddove i giudici ritengono non dimostrato il fatto che la droga non fosse destinata all’uso esclusivamente personale dell’uomo. In particolare, i magistrati ritengono non decisivo il richiamo alla «suddivisione in dosi», e aggiungono che perplessità nascono dalla lettura proposta in appello, poiché ci si trova di fronte a «una bilancia elettronica» – non «un bilancino di precisione» –, e «la pellicola di alluminio è stata rinvenuta in cucina» e quindi «non rappresenta un elemento decisivo». Di conseguenza, è plausibile pensare che la marijuana rinvenuta nell’abitazione fosse una scorta personale dell’uomo, che perciò non può essere punito.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 9 maggio – 24 luglio 2018, numero 35257 Presidente Rotundo – Relatore Costantini Ritenuto in fatto 1. Da. Lu. ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina che, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Messina del 16 settembre 2011, che aveva condannato l'imputato alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per il delitto di cui all'articolo 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, numero 309 in Messina il 28 luglio 2011 , ha rideterminato la pena in mesi sette di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa. 2. Il ricorrente deduce i motivi di cui appresso. 2.1. Violazione dell'articolo 597 cod. proc. penumero poiché il giudice d'appello, a seguito del mutamento del quadro normativo quanto a fattispecie di cui all'articolo 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, numero 309, nonostante fosse stato dedotto nei motivi di gravame l'eccessiva quantificazione della pena, è partito da una pena elevata rispetto a quella del primo giudice che era invece partito da un anno di reclusione, pena corrispondente al minimo edittale, per poi ridurre la stessa a mesi otto per la scelta del rito. Tanto avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a rideterminare la pena in mesi quattro di reclusione, atteso il minimo edittale di mesi sei previsto dall'attuale disciplina. La Corte ha, invece, determinato la pena in mesi sette di reclusione, così effettuando una non ammessa reformatio in peius. 2.2. Vizio di motivazione in ordine alla responsabilità in ordine all'articolo 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, numero 309. La Corte si è limitata a motivare per relationem in ordine ai rilievi puntualmente dedotti in sede di gravame nonostante le puntuali censure effettuate al riguardo. 2.3. Vizio di motivazione in ordine all'omessa concessione delle attenuanti generiche. Considerato in diritto 1. Il ricorso, con riferimento al motivo sulla responsabilità penale, è fondato, con conseguente annullamento della sentenza e assorbimento degli altri motivi. 2. Deve premettersi che al ricorrente viene contestato di aver detenuto presso la propria abitazione quindici grammi di marijuana suddivisa in dieci dosi, circostanza che, unitamente al possesso di un bilancino di precisione e di materiale utile per il confezionamento, veniva ritenuto non esclusivamente destinato ad un uso personale. Nei motivi d'appello il ricorrente aveva fatto presente che il possesso di un bilancino e di un rotolo di pellicola di alluminio, non erano elementi idonei a far ritenere che quanto rinvenuto non fosse destinato ad un uso esclusivamente personale. La Corte d'appello, ritenendo che, a prescindere dalla detenzione del rotolo di pellicola di alluminio e del bilancino, la suddivisione in dosi della sostanza fosse ex se elemento idoneo a far ritenere la destinazione allo spaccio della sostanza sequestrata, ha rigettato il relativo motivo, anche rinviando alla ricostruzione operata dalla sentenza di primo grado. 3. Deve innanzitutto osservarsi che il rinvio operato dalla Corte territoriale alla sentenza di primo grado consente di rilevare che, contrariamente a quanto enunciato nell'imputazione, nell'abitazione nel vano cucina era stato rinvenuto un rotolo di pellicola di alluminio, una bilancia elettronica e dieci dosi di marijuana per un peso complessivo di quindici grammi. A fronte di tale situazione, che già denota un quadro certamente non chiaro circa la finalità del possesso dello stupefacente, elemento caratterizzante la valenza penale del delitto contestato, seppure nell'ipotesi lieve di cui all'articolo 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, numero 309, la Corte territoriale avrebbe dovuto analizzare, come specificamente dedotto in quella sede e di cui è evidente l'omissione, non solo il dato connesso alla suddivisione in dosi, circa le cui modalità nulla emerge sia dalla sentenza di primo che di secondo grado, ma anche la presenza di ulteriori elementi che, tenuto conto della minimale quantità, potevano fornire una lettura alternativa alla condotta divenuta ormai orfana, sulla base di quanto dalla stessa Corte territoriale affermato, della significativa presenza di un bilancino di precisione , non più tale ma apprezzato quale mera bilancia elettronica in questi termini si esprime la sentenza d'appello e della pellicola di alluminio, che essendo rinvenuta in cucina, non rappresentava un elemento significativo ai fini della valutazione in ordine all'uso personale o meno di quanto sequestrato al ricorrente. Tanto più che nei motivi di gravame era stata contestata la valenza della presenza della pellicola di alluminio in quanto la sostanza non era stata con questa confezionata. Su tali basi era stato proposto un vaglio alla Corte d'appello per mezzo dei motivi di ricorso che, invece di fondare su elementi realmente significativi la esistenza del presupposto della fattispecie di reato contestato, ha inteso valorizzare la sola suddivisione in dosi, elemento chiaramente insufficiente, tenuto conto del peso lordo dello stupefacente sul quale non era stata effettuata consulenza tecnica, venuti meno, per quanto dalla stessa Corte distrettuale ammesso, gli ulteriori elementi di cui sopra. In proposito si rinvia a giurisprudenza di questa Corte secondo cui è necessaria, a fronte di modica quantità di stupefacente pur suddivisa in dosi, la valutazione circa le modalità comportamentali dell'imputato astrattamente idonee a giustificare una destinazione ad uso esclusivamente personale Fattispecie relativa alla detenzione di un quantitativo di hashish suddiviso in nove involucri, per un peso complessivo non superiore ai limiti tabellari di cui all'articolo 73, comma primo bis, lett. a , D.P.R. numero 309 del 1990, che l'imputato aveva appena acquistato Sez. 6, numero 2652 del 21/11/2013 - dep. 21/01/2014, Leoncavallo, Rv. 2582451 . 4. Le evenienze sopra enunciate che non consentono - alla luce dei rilievi posti in sede di gravame, in uno all'assenza di consulenza tossicologico, all'inconferenza del possesso della bilancia elettronica e del rotolo di pellicola di alluminio, circostanza a cui non è stata attribuita valenza significativa a tali fini -di ritenere sussistenti elementi idonei a ricondurre il possesso della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, rendono necessario l'annullamento della sentenza impugnata per insussistenza del fatto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.