RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 11 DICEMBRE 2014 N. 26109 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE. Contratto di lavoro a tempo parziale - Variazione dell'orario concordata dalle parti nel corso del rapporto di lavoro - Novazione - Forma scritta - Necessità. L'art. 5 del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, conv. in legge 19 dicembre 1984 n. 863 applicabile ratione temporis , richiede, a pena di nullità, la forma scritta, ai fini della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo parziale o della trasformazione in quest'ultimo di un rapporto di lavoro a tempo pieno, configurando la modalità oraria come elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto part time . Ne consegue che la variazione, tanto in aumento quanto in diminuzione, nel corso del rapporto di lavoro, del monte ore inizialmente pattuito tra le parti integra gli estremi di una novazione oggettiva dell'intesa negoziale in essere, che postula una rinnovata manifestazione di volontà, soggetta al vincolo della forma scritta ad substantiam . La nullità della clausola sul tempo parziale, per difetto di forma scritta, anche sulla scorta delle indicazioni offerte con la sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 2005, non implica, ai sensi dell'art. 1419, comma primo, cod. civ., l'invalidità dell'intero contratto - a meno che non risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte colpita da nullità - e comporta, per il principio generale di conservazione del negozio giuridico colpito da nullità parziale, che il rapporto di lavoro deve considerarsi a tempo pieno Cassazione 5330/2006. Poiché la legge definisce soltanto la durata massima della prestazione lavorativa, le parti del contratto di lavoro possono prevedere una convenzione caratterizzata da elasticità dell' orario, in ragione delle mutevoli esigenze del datore di lavoro, subordinatamente ad un minimo di programmazione o preavvertimento, senza che sia necessaria la forma scritta, che è richiesta ad substantiam solo per la configurabilità del contratto part - time art. 5 legge n. 863 del 1984 anche in tal caso, peraltro, il datore di lavoro non può variare l' orario lavorativo a suo arbitrio senza alcuna preventiva concertazione ed è obbligato, pertanto, a corrispondere al dipendente la relativa retribuzione per i periodi di tempo in cui questi è rimasto a disposizione cassazione 9134/2000. In argomento si veda anche la più risalente Cassazione 3451/1997 per la quale in tema di rapporto di lavoro part - time, la distribuzione temporale della prestazione lavorativa deve avere carattere convenzionale sottraendosi perciò ad ogni variazione unilaterale del datore di lavoro non solo nelle ipotesi in cui sussista una espressa pattuizione in ordine alla collocazione temporale della prestazione ridotta cosiddetta clausola rigida , ma altresì nelle ipotesi in cui sia prevista soltanto la durata complessiva della prestazione, potendo, in quest'ultimo caso, rilevarsi per facta concludentia l'accordo circa la distribuzione della prestazione lavorativa, in relazione all'adesione del lavoratore ad uno piuttosto che ad altro turno di lavoro. Deve inoltre escludersi, in base ad una lettura dell'art. 5 legge n. 863 del 1984 conforme al dettato costituzionale, l'ammissibilità di pattuizioni che espressamente attribuiscono al datore di lavoro il potere di variare unilateralmente la collocazione temporale della prestazione lavorativa, atteso che una simile pattuizione toglierebbe al lavoratore la possibilità di programmare altre attività con le quali integrare il reddito ricavato dal lavoro a tempo parziale, possibilità che va salvaguardata in quanto soltanto essa rende legittimo il fatto che dal singolo rapporto di lavoro il dipendente percepisca una retribuzione inferiore a quella sufficiente ex art. 36 Costituzione.