I tabulati telefonici sono dati sensibili, perché contengono informazioni personali servizi attivi, costi, numeri contattati dall’interessato . Il gestore telefonico non può fornirli all’avvocato di controparte che non ha alcuna autorità per richiederli , senza il consenso del cliente od un’ingiunzione giudiziale, per usarli in giudizio contro la stessa è un palese caso di violazione della privacy ex articolo 8 Cedu.
È quanto deciso dalla CEDU sez. II nel caso Savotchko comma Repubblica di Moldova Moldavia, ricomma 33074/04 del 28 marzo 2017. Il caso. La sentenza in commento ha origine dalla lite in materia di successioni tra la ricorrente e la madre che, tramite il suo legale, chiese l’accesso e l’acquisizione dei tabulati telefonici della figlia, producendoli in giudizio. Questi dati forniti dal gestore nazionale, senza il previo consenso della ricorrente, riguardavano il costo dell’abbonamento, di eventuali servizi aggiunti, le telefonate effettuate numeri contattati, durata, relativi costi in un primo tempo non erano stati ammessi, perché acquisiti in violazione della legge sulla privacy, poi invece lo furono ed su tale base fu negata alla ricorrente l’esenzione dalla spese di lite. Quest’ultima agì contro il gestore telefonico per essere indennizzata danno morale , ma le sue richieste furono respinte in tutti i gradi di giudizio, perché secondo le Corti in base alla legge forense era concesso ai legali chiedere tali informazioni ed il gestore aveva il dovere di fornirle. Per la CEDU invece, come evidenziato in epigrafe, c’è stata una chiara violazione della privacy, dato che chi gestisce tali dati sensibili è obbligato a divulgarli solo in presenza di una decisione giudiziaria e non per la semplice richiesta di un legale. Quadro normativo ed analogie con la nostra legge. Sul tema, la legge moldava è perfettamente sovrapponibile alla nostra la segretezza delle conversazioni e della corrispondenza, compresa quella telefonica, è garantita dalla Costituzione. È severamente vietato divulgare i dati personali salvo che non vi sia il consenso dell’interessato ed essi fossero già noti prima della richiesta di accesso. Il diritto di accesso, estrazione di copia e l’autorizzazione alla divulgazione avviene solo sulla scorta di una decisione giudiziaria, punendo ogni interferenza in tali diritti articolo 7, 13, 23-25 d.lgs. numero 196/2003 articolo 15 Cost. ed articolo 614-615- quinquies c.p. . Si noti che un recente orientamento della giurisprudenza amministrativa consente l’accesso a dati sensibili solo per curare gli interessi giuridici e difensivi del richiedente articolo 22 - 24 l. numero 241/90 Cons. di Stato numero 5047/12 e TAR Lazio numero 12590/14 TAR Catania numero 29/16 sull’accesso ai redditi della figlia o dell’ex TAR Puglia numero 785/13 sull’accesso alla cartella clinica della ex moglie . La legge professionale moldava, così come quella italiana, impone agli avvocati stringenti doveri di riservatezza, tutela il segreto professionale, ma soprattutto, contrariamente a quanto affermato dalle Corti, non fa alcuna menzione sulla possibilità di richiedere ed ottenere dati sensibili o meno dalle autorità o da privati. Tutela della privacy vs diritti di difesa. È palese, per quanto sopra, come i tabulati telefonici, contenendo informazioni sulle conversazioni telefoniche tra l’interessato/cliente e terzi date, orario, durata, costi, servizi attivi etc. , siano dati sensibili che possono essere accessibili e divulgati solo col consenso dell’interessato o su ordine di un giudice Heglas comma Repubblica Ceca dell’1/3/07 ed Amann comma Svizzera [GC] del 2000 . La fattispecie non rientrava nei pochi tassativi casi in cui è consentito consultare e diffondere tali dati senza il consenso dell’interessato e soprattutto nessuna legge riconosce all’avvocato di una parte di ottenere dati sensibili della controparte per usarli contro la stessa in giudizio. Il gestore chiaramente non era autorizzato a fornire tali informazioni sensibili, sì che le Corti nel considerarne lecito l’uso come prove in giudizio e nel respingere la richiesta d’indennizzo della ricorrente hanno commesso un grave errore perché non hanno esplicato in base a quali standard previsti dall’articolo 8 Cedu base giuridica, motivi imperativi, necessità in una società democratica etc. hanno assunto queste decisioni. Hanno così commesso un’interferenza nella privacy della ricorrente indebita, sproporzionata e non necessaria in una società democratica, tanto più che non aveva alcuna base legale.
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