Utilizzo di fotografie a fini pubblicitari, senza il consenso dell’attrice: condotta illecita

Ai sensi dell’articolo 110 della l. numero 633/1941, la divulgazione dell’immagine, senza il consenso dell’interessato, è lecita soltanto qualora connessa ad esigenze di pubblica informazione, tra cui non possono essere ricomprese le finalità pubblicitarie. Il consenso è un negozio unilaterale, avente ad oggetto l’esercizio del diritto all’immagine e, benché inserito in una fattispecie contrattuale, rimane distinto ed autonomo rispetto alla pattuizione e può sempre essere revocato.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza numero 1748/2016, depositata il 29 gennaio scorso. Il caso. Un’attrice conveniva in giudizio una s.p.a., al fine di ottenere dalla stessa il risarcimento del danno per aver utilizzato la sua immagine, senza averle chiesto consenso. Il Tribunale adito rigettava la domanda di parte, rilevando come la s.p.a. non avesse sfruttato abusivamente l’immagine della professionista, avendo quest’ultima acconsentito alla divulgazione di proprie fotografie e ritratti, attraverso la sottoscrizione di un contratto, con una società diversa dalla convenuta, che prevedeva la possibilità di cessione dell’immagine anche a terzi. L’attrice proponeva gravame, ma la Corte territoriale dichiarava inammissibile il ricorso ai sensi dell’articolo 348 – bis c.p.c . La soccombente ricorreva per cassazione, lamentando violazione degli articolo 2 e 117 Costituzione, 8 CEDU e 10, 1372, 1373, 1418, 2043, 2059, 2697 c.c , oltre all’articolo 110 della l. numero 633/1941. “Vita Privata” una nozione ampia. La Suprema Corte ha precisato, preliminarmente, che, ai sensi dell’articolo 110 della l. numero 633/1941, la divulgazione dell’immagine, senza il consenso dell’interessato, deve ritenersi lecita soltanto ove connessa ad esigenze di pubblica informazione, tra cui non possono essere ricomprese le finalità pubblicitarie. Gli Ermellini hanno, in tal senso, ricordato che la Corte Europea dei diritti dell’uomo, in relazione al disposto dell’articolo 8 CEDU, ha segnato i confini della nozione di “vita privata”, estendendo il significato di tale locuzione a numerosi aspetti dell’identità di un individuo, con riferimento all’integrità fisica e morale della persona, e quindi ricomprendendo il nome e tutti gli elementi riferiti al diritto all’immagine. L’impostazione di cui sopra, pertanto, conferma il principio per cui la pubblicazione di fotografie di un soggetto, anche se pubblico, non possa essere posta in essere senza consenso dell’interessato. Il consenso alla pubblicazione è un negozio unilaterale. Il Collegio ha, quindi, evidenziato come il suddetto consenso integri un negozio unilaterale, avente ad oggetto l’esercizio del diritto all’immagine benché inserita in una fattispecie contrattuale, pertanto, tale autorizzazione rimane distinta ed autonoma rispetto alla pattuizione e può sempre essere revocata, indipendentemente dal termine eventualmente previsto per la pubblicazione consentita e dalla pattuizione del consenso. Gli Ermellini hanno, perciò, affermato, con riferimento al caso di specie, l’erroneità della statuizione del Tribunale, che non ha preso in considerazione la revoca del negozio unilaterale di concessione del diritto all’utilizzo dell’immagine da parte della ricorrente. Peraltro, ha chiosato il Collegio, la trasmissione dei diritti di utilizzazione necessita di prova per iscritto, ai sensi dell’articolo 110 della l. numero 633/1941. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 4 novembre 2015 – 29 gennaio 2016, numero 1748 Presidente Di Palma – Relatore Valitutti Ritenuto in fatto 1. Con atto di citazione notificato il 30.5.2008, V.M. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, la Segafredo Zanetti s.p.a., chiedendo accertarsi che detta società aveva utilizzato, ed utilizzava, l'immagine dell'attrice, senza o contro il consenso della medesima. La V. chiedeva, quindi, condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni subiti, oltre alla rimozione ed alla distruzione di tutti i ritratti e le fotografie illecitamente utilizzati, ed alla pubblicazione dell'emananda sentenza su uno o più giornali a diffusione nazionale e locale. 1.1. La causa veniva definita con la pronuncia numero 508/2013, con la quale la domanda attorea veniva rigettata con compensazione delle spese di lite. 1.2. Il Tribunale riteneva, infatti, che l'uso delle immagini della V. , effettuato dalla Segafredo Zanetti s.p.a. in Italia e all'estero, non fosse abusivo, per avere la medesima acconsentito espressamente alla divulgazione delle fotografie e dei ritratti con il contratto stipulato, in data 5.6.2000, con la società austriaca Rock & amp Partner, la quale - secondo il giudice di primo grado - avrebbe avuto, altresì, la possibilità di cedere l'immagine anche a terzi . La domanda di risarcimento danni sarebbe stata, dipoi, infondata - a giudizio del Tribunale - per difetto di prova del pregiudizio subito da parte dell'attrice. 2. Avverso decisione di prime cure proponeva, quindi, appello la V. , che veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Bologna, ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c., con ordinanza numero 1922/2014, depositata l'1.4.2014. 3. Tale ordinanza e la sentenza di primo grado sono state, pertanto, entrambe impugnate con ricorso per cassazione da V.M. nei confronti della Segafredo Zanetti s.p.a., affidato a cinque motivi. 4. La società resistente ha replicato con controricorso e con memoria ex articolo 378 c.p.c Considerato in diritto 1. In via pregiudiziale, deve dichiararsi inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto da V.M. nei confronti dell'ordinanza numero 1922/2014, resa dalla Corte di Appello di Bologna, ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c La ricorrente non muove, invero, censura alcuna in relazione a tale provvedimento, essendo i motivi di ricorso tutti incentrati sulla decisione numero 508/2013, con la quale il Tribunale di Bologna ha rigettato la domanda proposta in giudizio dalla V. . 2. Premesso quanto precede, va rilevato che, con il primo, secondo e quinto motivo dei ricorso proposto avverso la decisione di prime cure - che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente - V.M. denuncia la violazione degli articolo 2 e 117 Cost., 8 CEDU, 10, 1372, 1373, 1418, 2043, 2059, 2697 c.c. e 110 della l. numero 633 del 1941, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360, co. 1, nnumero 3 e 5 c.p.c 2.1. Si duole la ricorrente del fatto che il Tribunale - avverso la cui sentenza ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 348 ter, co. 3, c.p.c., essendo stato l'appello dichiarato inammissibile ex articolo 348 bis c.p.c. - abbia erroneamente ritenuto che l'uso delle immagini della ricorrente, effettuato dalla Segafredo Zanetti s.p.a. in Italia ed all'estero, non fosse abusivo, per avere la medesima acconsentito espressamente alla divulgazione delle fotografie e dei ritratti che la raffiguravano con il contratto stipulato, in data 5.6.2000, con la società austriaca Rock & amp Partner, la quale - stando all'impugnata sentenza - avrebbe avuto, altresì, la possibilità di cedere l'immagine anche a terzi . Senonché, rileva la V. che, in data 13.11.2007, la medesima aveva revocato il proprio consenso alla diffusione della propria immagine, recedendo dal contratto suindicato - stipulato, peraltro, senza l'indicazione di un termine di scadenza -, e diffidando la predetta società austriaca e la Segafredo Zanetti s.p.a. - la quale aveva intanto diffuso a scopo pubblicitario, pur senza averne titolo, le foto ed i ritratti della V. - a non utilizzare in alcun modo l'immagine dell'odierna ricorrente. 2.2. D'altro canto, la società resistente - la quale avrebbe continuato, nonostante la diffida, a diffondere le foto ed i ritratti della V. - non avrebbe, ad avviso della istante, in alcun modo dimostrato di essersi resa cessionaria dei diritti di utilizzazione dell'immagine della V. , per averli acquistati dalla Rock & amp Partner, o per avere altrimenti titolo ad avvalersene. La condotta posta in essere dalla Segafredo Zanetti s.p.a. integrerebbe, pertanto, un illecito, con conseguente diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti. 2.3. Premesso quanto precede, va osservato che, a norma dell'articolo 10 c.c., nonché degli articolo 96 e 97 della l. numero 633 del 1941 sul diritto d'autore, la divulgazione dell'immagine, senza il consenso dell'interessato - il quale può, come ogni altra forma di consenso, essere condizionato da limiti soggettivi in relazione ai soggetti in favore dei quali è prestato od oggettivi in riferimento alle modalità di divulgazione - è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione sia pure intesa in senso lato , non anche, pertanto, ove sia rivolta - come nel caso di specie - a fini pub-blicitari cfr. Cass. 1503/1993 5175/1997 8838/2007 21995/2008 . 2.4. In tal senso si è espressa, peraltro, anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo CEDU la quale, con riferimento all'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ha osservato che la nozione di vita privata - enunciata nella norma succitata - è una nozione ampia, non soggetta a una definizione esaustiva, che comprende l'integrità fisica e morale della persona e può, quindi, includere numerosi aspetti dell'identità di un individuo, come il nome o elementi che si riferiscono al diritto all'immagine. Tale nozione ricomprende, dunque, tutte le informazioni personali che un individuo può legittimamente aspettarsi non vengano pubblicate senza il suo consenso CEDU, 6.4.2010, numero 184/06, Saaristo e altri c. Finlandia . La pubblicazione di una o più foto, pertanto, in quanto invade la vita privata di una determinata persona, anche se si tratta di un soggetto pubblico, non può essere effettuata senza il consenso della persona medesima cfr. CEDU, 21.2.2002, numero 42409/98, Schussel c. Austria CEDU, 24.6.2004, numero 59320/00, Von Hannover c. Germania CEDU, 19.9.2013, numero 8772/10, Von Hannover c. Germania . 2.5. Ebbene, va osservato, al riguardo, che il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all'immagine, che in quanto tale non può costituire oggetto di negoziazione, ma soltanto l'esercizio di tale diritto. Il consenso in parola, pertanto, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, resta tuttavia distinto ed autonomo dalla pattuizione che lo contiene, con la conseguenza che esso è sempre revocabile, quale che sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita, ed a prescindere dalla pattuizione del compenso, che non costituisce un elemento del negozio autorizzativo in questione, stante la natura di diritto inalienabile e, quindi, non suscettibile di valutazione in termini economici rivestita dal diritto in discussione Cass. 3014/2004 . 2.6. Da tali premesse di principio discende che deve ritenersi errata, nel caso concreto, la decisione del Tribunale, laddove ha ritenuto che la divulgazione delle immagini della V. fosse da reputarsi lecita, stante il consenso manifestato dalla medesima con il contratto del 5.6.2000. Per intanto, va difatti rilevato che - essendo stato detto consenso alla diffusione della propria immagine revocato dalla V. in data 13.11.2007 - il contratto autorizzativo in questione è da ritenersi del tutto privo di effetti, stante la rilevata prevalenza che, rispetto al vincolo contrattuale, assume la revoca del negozio unilaterale di concessione del diritto all'utilizzo dell'immagine altrui. Né coglie nel segno l'ulteriore assunto del giudice di merito, laddove ha aggiunto che, in ogni caso, dopo il 13.1.2007, l'utilizzo delle fotografie in questione, da parte della Segafredo Zanetti s.p.a. sarebbe avvenuta per un periodo temporale limitato , avendo la società provveduto a rimuovere le immagini della V. subito dopo l'introduzione del giudizio di primo grado. La stessa sentenza del Tribunale di Bologna evidenzia, infatti, che la società convenuta aveva effettivamente rimosso le foto esposte nel OMISSIS e nell'aeroporto OMISSIS , ma che a tanto non aveva ancora provveduto - ancorché si fosse impegnata a farlo - anche con riguardo alle foto esposte negli aeroporti e Caffè internazionali . 2.7. A quanto precede va, dipoi, soggiunto che, ai sensi dell'articolo 110 della l. numero 633 del 1941, “la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto , al fine di dirimere i conflitti tra pretesi titolari del medesimo diritto di sfruttamento delle immagini Cass. 10957/2010 . 2.7.1. Orbene, con riferimento al caso di specie, va rilevato che il menzionato contratto del 5.6.2000 non è affatto intercorso tra la V. e la Segafredo Zanetti s.p.a., bensì tra la prima e la società austriaca Rock & amp Partner. Sicché è del tutto evidente che l'atto autorizzativo alla diffusione dell'immagine della ricorrente, quand'anche - in via di mera ipotesi - fosse da considerarsi ancora valido ed efficace, non potrebbe comunque legittimare l'utilizzazione del ritratto e delle fotografie della V. da parte della Segafredo Zanetti s.p.a., essendo quest'ultima terza rispetto a tale pattuizione, costituente per detta società niente altro che una res inter alios acta, della quale la medesima non può, pertanto, in alcun modo giovarsi, atteso il disposto dell'articolo 1372, co. 2, c.c 2.7.2. Né l'odierna resistente ha in alcun modo dimostrato di essere divenuta titolare del diritto di utilizzazione dell'immagine della V. , per intervenuta cessione di tale diritto in suo favore. Dalla stessa impugnata sentenza si evince, infatti, che la società convenuta non ha esibito i pretesi contratti di cessione dei diritti di utilizzazione delle immagini della V. - ai fini della prova della trasmissione di tali diritti che, come dianzi detto, va data per iscritto ex articolo 110 della l. 633 del 1941 - neppure a seguito dell'ordine di esibizione emesso dal Tribunale ai sensi dell'articolo 210 c.p.c 2.8. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, le censure in esame devono essere accolte. 3. Con il terzo motivo di ricorso, V.M. denuncia la violazione dell'articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360, co. 1, numero 4 c.p.c 3.1. La ricorrente lamenta l'omessa pronuncia, da parte del Tribunale, sulla domanda di rimozione o distruzione dei ritratti e delle fotografie pubblicate, nonché di pubblicazione della sentenza di condanna mediante iscrizione per estratto su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale. 3.2. Il motivo è infondato. 3.2.1. Non è configurabile, infatti, il vizio di omessa pronuncia quando una domanda, pur non espressamente esaminata, debba ritenersi - anche con pronuncia implicita - rigettata perché indissolubilmente avvinta ad altra domanda, che ne costituisce il presupposto e il necessario antecedente logico - giuridico, decisa e disattesa dai giudicante Cass. 19131/2004 17580/2014 . 3.2.2. Ebbene, nel caso concreto, il Tribunale ha implicitamente rigettato le domande accessorie in questione, avendo disatteso la domanda principale della V. , sul presupposto - sebbene erroneo - della non abusività della diffusione delle sue fotografie. Per cui la denunciata omissione di pronuncia non può essere ritenuta sussistente. 3.3. Il mezzo va, di conseguenza, rigettato. 4. L'accoglimento del primo, secondo e quinto motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bologna in diversa composizione, per nuovo esame della controversia. A tal fine, il giudice di rinvio si atterrà ai seguenti principi di diritto a norma dell'articolo 10 c.c., nonché degli articolo 96 e 97 della l. numero 633 del 1941 sul diritto d'autore, la divulgazione dell'immagine senza il consenso dell'interessato è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione, non anche, pertanto, ove sia rivolta a fini pubblicitari il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all'immagine, ma soltanto l'esercizio di tale diritto e, pertanto, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, tale consenso resta distinto ed autonomo dalla pattuizione che lo contiene, con la conseguenza che esso è sempre revocabile, quale che sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita, ed a prescindere dalla pattuizione del compenso, che non costituisce un elemento del negozio autorizzativo in questione la trasmissione del diritto all'utilizzazione dell'immagine altrui va provata per iscritto, ai sensi dell'articolo 110 della l. numero 633 del 1941 . 5. L'accoglimento delle suddette censure determina l'assorbimento del quarto motivo, con il quale la V. si duole del mancato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni subiti, per mancata prova degli stessi. La liquidazione di tali danni va demandata, invero, al Tribunale di Bologna in sede di rinvio, il quale provvederà in merito tenendo conto di quanto affermato da questa Corte circa la possibilità per la parte lesa di far valere, in ordine ai danni patrimoniali conformemente ad un principio recepito dall'articolo 128 della l. numero 633 del 1941, novellato dal d.lgs. numero 140 del 2006, applicabile alla specie ratione temporis , il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa. La stessa norma prevede, peraltro, anche il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali. Cass. 12433/2008 11353/2010 . 6. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso l'ordinanza numero 1922/2014 della Corte di Appello di Bologna accoglie il primo, secondo, e quinto motivo del ricorso proposto avverso la sentenza numero 508/2013 del Tribunale di Bologna, rigettato il terzo ed assorbito il quarto cassa l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Bologna in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, da atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso articolo 13.