Copiose elargizioni di denaro all’amante: se sopraggiunge incapacità, c’è induzione

In relazione all’illecito di circonvenzione di incapace, il comportamento tenuto dalla persona circuita quando era corpus sui non rileva se, nel procedimento, è stata data prova del fatto che l’agente ha abusato dello stato di infermità o deficienza psichica della vittima, con compimento, da parte della persona offesa, di azioni pregiudizievoli verso se stessa.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 1923/16, depositata il 19 gennaio. Il caso. La Corte d’Appello di Torino, confermando la statuizione del giudice di prime cure, riconosceva un’imputata colpevole per l’illecito di cui all’articolo 643 c.p. circonvenzione di persone incapaci . Alla condannata era rimproverato di aver circuito il facoltoso amante, con cui da circa quaranta anni intratteneva una relazione e che, dal 2004, affetto da una sofferenza cerebrale con compromissione della capacità d’intendere e di volere , aveva iniziato a prelevare dal proprio conto corrente delle anomale quantità di denaro, di cui la donna era risultata essere la beneficiaria. La condannata ricorreva per cassazione, lamentando la carenza dell’elemento dell’induzione. Il comportamento tenuto dalla vittima quando era in possesso delle proprie facoltà ha rilevanza? La Suprema Corte ha ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui l’induzione consiste in qualsiasi condotta dell’agente alla quale la vittima, in ragione delle sue condizioni minorate, non risulta in grado di opporsi. Gli agiti del reo devono portare la persona offesa a compiere atti che, in condizioni normali, non avrebbe posto in essere e che gli arrechino un pregiudizio, rivestendo carattere favorevole per l’agente. Gli Ermellini hanno chiarito che l’attività di induzione deve essere valutata in relazione allo stato psichico della vittima. Il Collegio ha, pertanto, precisato che, in relazione all’illecito di circonvenzione di incapace, il comportamento tenuto dalla persona circuita quando era corpus sui, ovvero in condizioni normali, non rileva se, nel procedimento, è stata data prova del fatto che l’agente ha abusato dello stato di infermità o deficienza psichica della vittima, con compimento, da parte della persona offesa, di azioni pregiudizievoli verso se stessa. Non è possibile, hanno chiosato gli Ermellini, comprendere se, in condizioni normali, la vittima avrebbe assunto tali comportamenti e, quindi, «quegli stessi atti che prima dello stato di incapacità erano normali ed incensurabili, diventano anomali e punibili penalmente, se compiuti in uno stato d’incapacità». Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 18 dicembre 2015 – 19 gennaio 2016, numero 1923 Presidente Prestipino – Relatore Rago Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 06/06/2014, la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza con la quale, in data 03/10/2011, il giudice monocratico dei Tribunale di Cuneo aveva ritenuto P.D. colpevole dei reato di cui all'articolo 643 cod. penumero a danno di M.G.B 2. Contro la suddetta sentenza, l'imputata, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'articolo 643 cod. penumero sotto il profilo di seguito indicato. La difesa, innanzitutto, sostiene che entrambi i giudici di merito non avrebbero inquadrato la vicenda nella sua giusta e concreta dimensione il M. e la P. erano stati amanti per più di quarant'anni, nel corso dei quali, il facoltoso M., con la consapevole accondiscendenza delle stesse figlie che stimavano la P., aveva regalato alla sua amante notevoli somme di denari e costosi oggetti, consentendole, quindi, di mantenere un alto tenore di vita. Le modalità di questa relazione erano, poi, proseguite anche quando il M. era invecchiato, sicchè non vi era motivo di ritenere che fosse stato circuito i giudici di merito, non avevano tenuto in alcun conto la circostanza fondamentale «rappresentata dalla mancata accettazione da parte della P. di sposare il M., così rifiutando la soluzione più semplice e adottata dagli amanti dopo la morte del coniuge amato». In altri termini, sostiene la difesa, non vi sarebbe alcuna prova dell'induzione perché il M. continuò «ostinatamente a fare ciò che aveva sempre fatto». 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 4. I punti di fatto - dei tutto pacifici perché non messi in discussione neppure dalla difesa nel presente ricorso - dai quali occorre partire per la disamina del presente ricorso sono i seguenti a il M. e la P. furono amanti per circa quarant'anni la suddetta relazione non era osteggiata dalle figlie dei M. che, anzi ammiravano la P. il facoltoso M. non lesinava alla P. né denaro né regali che le consentivano di tenere un alto tenore di vita b dal 2004, incominciò per il M., un lento, costante ed inarrestabile decadimento fisico e psichico a causa di una sofferenza cerebrale a partire dal 2005, il M. cominciò a prelevare un'anomala quantità di denaro tanto che il funzionario di banca, allarmato, ritenne di avvisare la famiglia che, in effetti, potette accertare «una vera e propria emorragia di denaro dal conto corrente» quantificata nella somma di circa € 250.000,00, somma di cui risultò beneficiaria la P. pag. 11 sentenza impugnata c «a partire dall'inizio dei 2007, si era verificata una compromissione globale, intesa come completa incapacità di intendere e di volere, ravvisabile a terzi, per quanto frequentatori abituali, per le modalità di stile di vita dello stesso che, in precedenza, avevano coperto i deficit cognitivi» pag. 4 sentenza impugnata d sottoposto all'amministrazione di sostegno, il M. - che era diventato totalmente succube della P. pag. 12 sentenza - in modo ossessivo, cercava di racimolare e mettere da parte più soldi possibili che metteva in una busta destinata alla P. che la ritirava quando lo andava a trovare pag. 12-13 . 5. Alla stregua dei suddetti fatti, la decisione della Corte Territoriale non si presta ad alcuna censura. La difesa della ricorrente fa leva sostanzialmente su un unico argomento il M., anche dopo la malattia, continuò a fare ciò che aveva fatto per tutta la vita e cioè continuò ad elargire denaro alla P., sicchè, non essendo ravvisabile alcuna induzione, di nulla sarebbe responsabile l'imputata. In realtà, proprio in punto di fatto, come ha rilevato la Corte Territoriale «così non è, tenuto conto del fatto che, per un verso il M., a differenza di quanto accadeva negli anni passati, non era più libero di determinarsi nelle sue donazioni verso la P., a causa della sua deficienza psichica e, per altro verso, veniva indotto dall'imputata a proseguire in tali donazioni di denaro con una costante attività di suggestione, di pressione morale, volta a determinare la sua minorata volontà. Ma v'è di più, solo che si consideri che in un quinquennio 1998/2002 il M. ha versato alla P. l'anzidetta somma di € 260.000, con una media di circa € 50.000 per ciascuno degli anni sopra indicati viceversa, come si è visto nell'anno 2005 - quando il M. già versava in una situazione di deficienza psichica per diffusa destrutturazione sul piano citoarchitettonico della cosiddetta materia grigia , con compromissione della deambulazione sul piano ortopedico deficit motori primari su base traumatica e visivo ipovedente grave - la P. ha ricevuto dallo stesso una somma che, certamente, non è di molto inferiore ai complessivi prelievi effettuati tra il primo e secondo semestre di tale anno, pari a circa € 185.000,00» pag. 14-15 sentenza . Il suddetto accertamento di fatto, consente, quindi, di disattendere la tesi difensiva della mancanza di prova in ordine all'elemento dell'induzione, dovendo, sul punto, ribadirsi il consolidato principio di diritto secondo il quale l'induzione può essere desunta in via presuntiva potendo consistere anche in un qualsiasi comportamento o attività da parte dell'agente come ad es. una semplice richiesta alla quale la vittima, per le sue minorate condizioni, non sia capace di opporsi e la porti, quindi, a compiere, su indicazione dell'agente, atti che, privi di alcuna causale, in condizioni normali non avrebbe compiuto e che siano a sé pregiudizievoli e a lui favorevoli, atteso che l'attività di induzione dev'essere diversamente valutata e graduata a seconda dello stato psichico in cui versi la vittima Cass. II, 18583/2009 Rv. 244546 Cass. 4816/2010 Rv. 246279. E' irrilevante che il M., quando era compus sui, elargiva alla P. regali che le consentivano di tenere un alto tenore di vita. Infatti, una volta che un soggetto sia dichiarato affetto da uno stato di deficienza psichica, la legge fa scattare intorno a lui una sorta di cordone sanitario proprio al fine di impedire che altri chiunque esso sia se ne possa approfittare. Diventa, quindi, dei tutto irrilevante ragionare sulla base dei comportamento tenuto dal circuìto quando era compus sui, proprio perché, stante la sua condizione patologica, diventa impossibile stabilire se - ove fosse stato compus sui - avrebbe tenuto o continuato a tenere, quel determinato comportamento di conseguenza, quegli stessi atti che prima dello stato di incapacità erano normali ed incensurabili nella specie atti di donazione di notevole valore , diventano anomali e punibili penalmente, se compiuti in uno stato d'incapacità. Ovviamente, il suddetto meccanismo legislativo non è assoluto in quanto la legge ha richiesto la prova dell'abuso, da parte dell'agente, dello stato di infermità o deficienza psichica e dell'induzione al compimento di atti dannosi. Prova che, nel caso di specie, l'accusa ha ampiamente fornito e a fronte della quale la ricorrente si è limitata ad allegare un irrilevante comportamento pregresso del circuito peraltro smentito, in punto di fatto pag. 14-15 supra cit. , da entrambi i giudici di merito. Deve, sul punto, quindi, essere enunciato il seguente principio di diritto «In tema di circonvenzione di persone incapaci - una volta che la pubblica accusa, abbia provato l'abuso, da parte dell'agente, dello stato di infermità o deficienza psichica e l'induzione al compimento di atti dannosi - diventa del tutto irrilevante il comportamento tenuto dal circuìto quando era compus sui, proprio perché, stante la sua condizione patologica, diventa impossibile stabilire se - ove fosse stato compus sui - avrebbe tenuto o continuato a tenere, quel determinato comportamento di conseguenza, quegli stessi atti che prima dello stato di incapacità erano norm ali ed incensurabili nella specie atti di donazione di notevole valore , diventano anomali e punibili penalmente, se compiuti in uno stato d'incapacità». 6. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00. P.Q.M. DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende