Confermata la sanzione adottata da ‘Poste Italiane’ nei confronti di un ex direttore d’ufficio. Decisiva la gravità della condotta da lui tenuta, ossia avere effettuato prelievi sul ‘libretto di risparmio’ di due anziani coniugi. Irrilevante la autorizzazione verbale da parte della cointestataria del ‘libretto’.
Condotta di favore, del direttore dell’ufficio postale, nei confronti di due anziani clienti così, su autorizzazione verbale della cointestataria del ‘libretto’, vengono effettuati notevoli prelievi, arrivando a superare la soglia dei 60mila euro. Nonostante tale quadro, però, la sanzione decisa da ‘Poste Italiane’ – e ‘timbrata’ dai giudici – è durissima direttore licenziato! Cassazione, sentenza numero 152, sezione lavoro, depositata oggi . Prelievi. Sfavorevoli al lavoratore – il direttore di un ufficio – già le valutazioni compiute dai giudici di merito, i quali, difatti, hanno sancito la legittimità del «licenziamento» adottato da ‘Poste Italiane’. Ciò alla luce della «gravità» della condotta tenuta dall’uomo, il quale ha «effettuato», da «direttore di un ufficio postale», diversi «prelievi da un ‘libretto di risparmio’ intestato a due anziani coniugi, ricoverati in una ‘casa di riposo’, pur essendo privo di delega» e, per giunta, «con modalità illecite, quali la falsa sottoscrizione». A rendere i fatti ancora più gravi, poi, anche l’«importo complessivo dei prelievi» ‘abusivi’, pari a 69mila euro! Irrilevante, invece, secondo i giudici, il fatto che «la cointestataria del ‘libretto di risparmio’ aveva dichiarato, agli ispettori postali, di aver permesso i prelievi». A casa. Nonostante tutto, però, l’oramai ex direttore decide di proseguire nella propria battaglia, proponendo ricorso in Cassazione e ribadendo le contestazioni nei confronti del provvedimento adottato da ‘Poste Italiane’, provvedimento eccessivo, a suo dire, soprattutto tenendo presente l’«autorizzazione di prelievi da parte della cointestataria del ‘libretto’». Tale obiezione, però, viene considerata risibile dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, difatti, confermano, in via definitiva, la legittimità del «licenziamento». Ciò perché è «evidente» la «illiceità disciplinare della condotta» del lavoratore, condotta «potenzialmente lesiva del patrimonio di due clienti». Altrettanto lapalissiana è la rottura, secondo i giudici, del «necessario legame fiduciario» tra l’azienda e il «dipendente». E, viene aggiunto, la «autorizzazione verbale» concessa dalla cointestataria del ‘libretto di risparmia’ può attenuare «leggermente l’illecito», ma non modifica la posizione dell’oramai ex direttore dell’ufficio. Consequenziale è la decisione dei giudici di ritenere assolutamente giustificata la «sanzione espulsiva» adottata da ‘Poste Italiane’.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 12 novembre 2014 – 9 gennaio 2015, numero 152 Presidente/Relatore Roselli Ritenuto che con sentenza del 26 aprile 2011 la Corte d'appello di Ancona confermava la decisione, emessa dal Tribunale, di rigetto della domanda proposta da M.M. ed intesa all'annullamento del licenziamento inflittogli da s.p.a. Poste italiane per avere effettuato, mentre era direttore di un ufficio postale di Ancona, numerosi prelievi da un libretto di risparmio intestato a due anziani coniugi, ricoverati in una casa di riposo, pur essendo privo di delega e con modalità illecite, quali la falsa sottoscrizione l'importo complessivo dei prelievi era stato di 69.000, 00 euro che la Corte negava la incolpazione tardiva, in considerazione della complessità e delicatezza degli accertamenti necessari, richiedenti il controllo di numerose operazioni contabili, nonché della struttura notoriamente complessa dell'ufficio del resto la durata complessivamente semestrale delle indagini e dello statium deliberandi non aveva ostacolato la difesa o altri interessi dell'incolpato che, quanto al merito, i fatti addebitati non erano contestati, né aveva rilievo la mancata citazione delle norme violate dal M., data l'evidente illiceità e gravità di essi che la cointestataria del libretto di risparmio aveva bensì dichiarato agli ispettori postali di aver permesso i prelievi, ma ciò poteva attenuare e non escludere la detta gravità che contro questa sentenza ricorre per cassazione il M. mentre la s.p.a. Poste italiane resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria. Considerato che col primo motivo il ricorrente lamenta vizi di motivazione quanto alla tempestività della contestazione dell'addebito disciplinare, non avendo la Corte d'appello spiegato perché le indagini relative all'illecito abbiano durare tre mesi che il motivo non è fondato poiché non é vero che la Corte di merito non abbia dato conto del proprio convincimento circa la tempestività della contestazione, essendosi riferita alla complessità delle necessarie indagini contabili e della complessiva organizzazione amministrativa della società datrice di lavoro che questa motivazione attinente al merito sia della controversia sia dell'attività amministrativa svolta dalla società postale, non è censurabile in quanto giudizio di legittimità che il ricorrente, pur dilungandosi sulla contestazione a suo avviso tardiva, non dice quale pregiudizio il preteso ritardo avrebbe arrecato alla possibilità di difendersi che col secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli articolo 99, 115 cod. proc. civ., 2907 cod. civ. e vizi di motivazione, per mancata indicazione, nel capo d'incolpazione e nella sentenza qui impugnata, delle norme, anche di regolamento, da lui violate per omessa considerazione dell'autorizzazione di prelievi da parte della cointestataria del libretto postale per violazione del principio di disponibilità delle prove nonché di proporzionalità della sanzione che - a prescindere dai profili di inammissibilità del motivo, che contiene in realtà una pluralità di doglianze, procedimentali-amministrative, processuali e sostanziali - nessuna parte di essa ha fondamento che l'evidente illiceità disciplinare della condotta contestata all'incolpato, potenzialmente lesiva del patrimonio di due clienti dell'impresa e del necessario legame fiduciario tra questa ed il suo dipendente, rende irrilevante la precisa evocazione delle norme regolamentari violate che l'autoriz7 wione verbale attenua leggermente l'illecito, non essendo neppure risultato dagli atti il motivo dell'autorizzazione a prelevare complessivamente la ragguardevole somma di 69.000,00 euro che , pacifici i fatti, il ricorrente non specifica come sarebbe stato violato il principio di disponibilità delle prove che la delicatezza della funzione svolta dal direttore dell'ufficio postale ed il necessario vincolo fiduciario con la datrice di lavoro, interrotto dalla condotta di cui sopra, giustificano la sanzione espulsiva che la partecipazione all'illecito di funzionari sottoposti non rende lecita l'attività del direttore ma caso mai avrebbe giustificato -- ammesso che ne ricorressero gli elementi costitutivi - azioni disciplinari contro di loro che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 100,00, oltre ad curo quattromila/00 per compensi professionali, più accessori di legge.