Le sanzioni per l’omesso pagamento delle imposte vanno versate perché sono irrilevanti le motivazioni sul fatto che la crisi di liquidità - che ha determinato il mancato pagamento - sia dipesa dall'inadempimento dei clienti.
La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 3049, dell’8 febbraio 2018, nell’accogliere il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’impresa che si trovi in una difficile situazione di liquidità e non abbia proceduto al versamento delle imposte deve, in ogni caso, versare le sanzioni per il ritardo nel pagamento delle imposte non versate. Il caso. La CTR, con sentenza del maggio 2015, confermava la pronunzia di primo grado che aveva annullato le sanzioni emesse nei confronti di una società per azioni, per ritardato pagamento di accise relative all'anno 2008, in particolare evidenziando l'esistenza della forza maggiore in relazione all'elevata morosità dei propri clienti, fra i quali vi erano anche enti pubblici. Avverso la sentenza sfavorevole, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione in particolare le Entrate prospettano la violazione dell’articolo 6, comma 5, d.lgs. numero 472/1997 e dell'articolo 56, d.lgs. numero 504/1995, nonché dell'articolo 11 c.c. e degli articolo 61 e 63 d.lgs. numero 300/199. La CTR non avrebbe considerato che lo stato di crisi di liquidità dell'impresa, non indotto, peraltro dall’amministrazione finanziaria che non era debitore della società ricorrente, non rientrava fra le cause di forza maggiore. Per i Giudici di legittimità il motivo del ricorso è fondato. La Cassazione evidenzia di aver di recente ritenuto, con riguardo alla materia dell'IVA, ma con affermazione che può senz'altro estendersi alla materia, pure comunitarizzata, delle accise, «il concetto di forza maggiore, richiamato nel d.lgs. numero 472/1997, articolo 6, da interpretarsi in modo conforme a quello elaborato dalla giurisprudenza eurounitaria» precisando ancora che «con la sentenza della Corte di Giustizia CE C/314/Q6, infatti, al punto 24, è stato specificato che la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi». Un precedente. Con la precedente sentenza numero 14953/2014, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che il mancato pagamento dell’IVA, in una situazione di grave crisi di liquidità, sia giustificato solo se dipende da un evento eccezionale e di rilevanti dimensioni. Per i Giudici di legittimità l'eventuale crisi di liquidità economica, nell'ambito dell'attività di impresa, di norma non costituisce un evento imprevedibile e come tale insuperabile. La crisi di liquidità, invece, rappresenta un evento possibile, concretizzando lo stesso un rischio inerente all'attività di impresa, cui occorre far fronte tempestivamente con opportuni interventi sul cosiddetto “flusso di cassa” dell'azienda. I Giudici ritengono che l'asserita crisi di liquidità economica costituiva, tutt'al più, soltanto motivo personale e soggettivo per il quale l’imprenditore non ha effettuato il versamento dovuto. La stessa cioè la crisi di liquidità , tuttavia, non era una valida ragione giuridica idonea a giustificare il mancato pagamento dell'IVA dovuta. Conclusioni. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso, evidenzia che la sentenza della CTR, ha tralasciato di analizzare l'elemento soggettivo nonché i profili dell'elemento oggettivo che hanno caratterizzato l’imprevedibilità ed irresistibilità degli eventi che avrebbero impedito il pagamento dei tributi, nemmeno soffermandosi sull'adozione di idonee precauzioni per evitare la situazione venutasi a creare. Sulla base di tali considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza deve essere cassata.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 20 dicembre 2017 – 8 febbraio 2018, numero 3049 Presidente Iacobellis – Relatore Conti Fatti e ragioni della decisione La CTR del Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la pronunzia di primo grado che aveva annullato le sanzioni spiccate nei confronti della Exergia spa per ritardato pagamento di accise relative all'anno 2008, in particolare valorizzando l'esistenza della forza maggiore in relazione all'elevata morosità dei propri clienti, fra i quali vi erano anche Enti pubblici e pubbliche amministrazioni. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, pure depositando memoria. La parte intimata non si è costituita. Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata. La ricorrente prospetta la violazione dell'articolo 6 c.5 d.lgs.numero 472/1997 e dell'articolo 56 d.lgs.numero 504/1995, nonchè dell'articolo 11 c.comma e degli artt.61 e 63 d.lgs. numero 300/199. La CTR non avrebbe considerato che lo stato di crisi di liquidità dell'impresa, non indotto, peraltro dal Fisco che non era debitore della società ricorrente, non rientrava fra le cause di forza maggiore. Il motivo è fondato. Questa Corte ha di recente ritenuto, con riguardo alla materia dell'IVA, ma con affermazione che può senz'altro estendersi alla materia, pure comunitarizzata, delle accise, che ' il concetto di forza maggiore, richiamato nel D.Lgs. numero 472 del 1997, articolo 6, da interpretarsi in modo conforme a quello elaborato dalla giurisprudenza eurounitaria' precisando ancora che ' con la sentenza della Corte di Giustizia CE C/314/06, infatti, al punto 24, è stato specificato che la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze Ricomma 2015 numero 27958 sez. MT - ud. 20-12-2017 -2- anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi cfr. anche Ord. 18.1.2005 Causa C-325/03 P, Zuazaga Meabe/UAMI punto 25 è stato, altresì, evidenziato che la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso CGCE sent. 15.12.1994 causa C-195/91 P, Bayer/Commissione, punto 31, nonché sent. 17.10.2002 causa C-208/01, Parras Medina punto 19 ' -cfr. Cass. numero 22153/2017-. In tale circostanza si è ancora chiarito che ' sotto il profilo naturalistico, la forza maggiore si atteggia come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talché essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poiché il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso contribuente, nonostante tutte le cautele adottate'. Orbene, dovendosi dare continuità a tale indirizzo che questa Corte condivide, risulta che la CTR, nel procedimento di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta di forza maggiore, ha omesso di applicare alla vicenda esaminata i superiori principi, tralasciando ogni indagine in ordine all'elemento soggettivo nonchè sui profili dell'elemento oggettivo caratterizzanti l'imprevedibilità ed irresistibilità degli eventi che avrebbero impedito il pagamento dei tributi, nemmeno soffermandosi sull'adozione di idonee precauzioni per evitare la situazione venutasi a creare. Ricomma 2015 numero 27958 sez. MT - ud. 20-12-2017 -3- Sulla base di tali considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Piemonte anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimit. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Piemonte anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.