In ipotesi di violazione dell’articolo 1, comma 1, l. numero 197/1991, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di 90 giorni per la notifica della medesima decorre, ex articolo 14, commi 1 e 2, l. numero 689/1981, dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all’Amministrazione per valutare adeguatamente gli elementi acquisiti. Il diritto dell’Amministrazione a riscuotere le somme dovute per la violazione di cui all’articolo 1, comma 1, l. numero 197/1991 si prescrive, ex articolo 28 l. numero 689/1981, nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione medesima, interrotto dalla contestazione dell'addebito, che vale come messa in mora dell'intimato.
In questi termini si è espressa la Sesta Sezione della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza numero 284/18, depositata il 9 gennaio. Il caso. L’amministratore di una società proponeva innanzi al Tribunale di Lecce opposizione ex articolo 22 l. numero 689/1981 avverso il decreto con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze MEF gli aveva contestato la violazione dell'articolo 1, comma 1, l. numero 197/1991 – relativa ad un'ingente operazione di trasferimento di denaro contante effettuata nel luglio 2002 senza ricorrere agli intermediari abilitati – condannandolo al pagamento della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. L'opponente deduceva la violazione dell’articolo 14 l. numero 689/1981 per l'intempestività sia della contestazione dell'illecito amministrativo avvenuta nel novembre 2005 in spregio del termine di novanta giorni, sia della notifica dell'ingiunzione, avvenuta nell’ottobre 2010, essendo decorsi oltre cinque anni dalla commissione della violazione. Il Tribunale accoglieva l'opposizione, ritenendo tardiva la notifica dell'ingiunzione, senza che fosse stata fornita dal MEF idonea giustificazione del ritardo. Il MEF proponeva gravame innanzi alla Corte d'Appello di Lecce la quale confermava l'annullamento dell'ingiunzione seppur sulla base di una diversa motivazione. Il Giudice d’appello rilevava infatti che il termine di cui all'articolo 14 l. numero 689/1981 si riferisce soltanto alla contestazione della violazione, mentre la successiva ingiunzione può essere emessa in qualunque momento dal MEF, salvo il termine di prescrizione di cui all’articolo 28 l. numero 689/1981, interrotto dalla contestazione dell'addebito. Riteneva, pertanto, la Corte d’Appello che la contestazione della violazione avvenuta a distanza di circa tre anni dalla commissione del fatto fosse tardiva poiché a l’avvenimento materiale era immediatamente percepibile attraverso l'esame della documentazione bancaria b l'Amministrazione non aveva svolto altre attività istruttorie, ad eccezione dell'invito rivolto all'incolpato a far pervenire le proprie difese. In ordine a tale invito la Corte d'Appello precisava che lo stesso avrebbe dovuto seguire - e non precedere - la contestazione, risolvendosi in caso contrario in uno strumento impiegato per dilatare surrettiziamente il termine per sollevare l'addebito. Il MEF proponeva ricorso per Cassazione articolando, fra l’altro, i seguenti motivi di impugnazione 1 violazione dell'articolo 14, commi 1 e 2, l. numero 689/1981 avendo la Corte d’Appello omesso di considerare che il termine per la contestazione inizia a decorrere dal momento dell'accertamento, inteso come compimento delle indagini necessarie a riscontrare l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione 2 violazione e/o la falsa applicazione dell'articolo 18 l. numero 689/1981 avendo la Corte d’Appello erroneamente qualificato l'invito all’incolpato a presentare le proprie difese come comportamento strumentale dell'Amministrazione per posticipare il termine della contestazione invece che atto procedimentale successivo all’accertamento della contestazione ma prodromico all'ingiunzione. Detti motivi venivano accolti dalla Suprema Corte di Cassazione. Distinzione tra termine di decadenza della contestazione della violazione e termine di prescrizione dell’ingiunzione. Osserva, in primo luogo, la Corte di Legittimità che ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, l. numero 689/1981, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni per la notifica degli estremi della violazione decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all’Amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari. Rileva dunque la Corte che il secondo Giudice ha erroneamente sovrapposto due fasi procedimentali a quella relativa all'accertamento della violazione, che ha durata variabile e risulta deputata all'acquisizione ed alla valutazione dei dati afferenti gli elementi dell'illecito. Compiuto tale accertamento, l’Amministrazione deve contestare la violazione, in via immediata o con modalità differita, mediante notificazione degli estremi della violazione medesima ed entro il termine di novanta giorni b quella relativa all'irrogazione della sanzione che si prescrive, ex articolo 28 l. numero 689/1981, nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, interrotto dalla contestazione dell'addebito, che vale come messa in mora dell'intimato. L'invito all’incolpato a presentare le proprie difese. Aggiunge poi la Corte di Cassazione che, all'interno della cornice procedimentale appena descritta, nella fase seguente alla contestazione, ma prodromica all'irrogazione della sanzione amministrativa, rientra l'adempimento dell'invito rivolto all'incolpato di presentare eventuali controdeduzioni, per consentire all'Amministrazione di adottare le proprie determinazioni circa l'emissione del provvedimento sanzionatorio o disporre l'archiviazione degli atti. La materia è regolata, ricorda la Corte, dall'articolo 3 d.lgs. numero 231/2007 che richiama espressamente l'art 145 del TUB, a mente del quale per le violazioni ivi previste «cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia contestati gli addebiti ai soggetti interessati, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni con provvedimento motivato. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato». Siffatta normativa, precisano ancora i Giudici di Legittimità, è coerente con l'articolo 18 l. numero 689/1981, il quale stabilisce appunto che «entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente [ ] scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto». Gli insegnamenti della Corte di Cassazione. Così delineato l’iter procedimentale previsto dalla disciplina di settore, la Corte ripercorre la scansione temporale della fattispecie in esame, rilevando che i il fatto oggetto dell'addebito non avrebbe potuto essere conosciuto dall’Amministrazione prima della fase dell'accertamento avviata con le indagini della Polizia Valutaria nel giugno 2003 ii nel novembre 2005 l’organo accertante ha proceduto con la contestazione della violazione attraverso la notifica del processo verbale nel quale anche contenuto l’invito, ex articolo 18 l. numero 689/1991, a presentare eventuali deduzioni difensive iii nell’ottobre 2010 è stata quindi ingiunta la sanzione da parte dell’Amministrazione. Ritiene in conclusione la Corte che la valutazione effettuata dal secondo Giudice, circa la tardività della contestazione e dell'accertamento in asserita violazione dell'articolo 14 l. numero 689/81, sia inequivocabilmente viziata dall’inesatta individuazione del termine di decorrenza del procedimento di accertamento e dall’erronea qualificazione come vizio del procedimento di una delle modalità conoscitive di indagine e di accertamento. I Giudici di Legittimità accolgono dunque il ricorso del MEF e cassano la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, per il riesame del gravame, da effettuare attenendosi agli enunciati di cui sopra. Sul termine di 90 giorni previsto per la notifica della contestazione. Cfr. Cass. 2 aprile 2014, numero 7681 e Cass. 11 aprile 2006, numero 84566 richiamate nella decisione qui annotata cui adde, Cass., 6 ottobre 1999, numero 11129 Cass. 19 novembre 2003 numero 17534 Cass. 4 febbraio 2005 numero 2363 Cass. 8 agosto 2005 numero 16642 Cass. 13 dicembre 2011 numero 26734 Cass. 2 dicembre 2011 numero 25836. Sull’efficacia interruttiva della notifica del verbale di accertamento. Cfr. Cass. 12 agosto 1992, numero 9545 Cass. 27 aprile 1999, numero 4201 Cass. 4 aprile 2000, numero 4094.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 12 luglio 2017 – 9 gennaio 2018, numero 284 Presidente Petitti – Relatore D’Ascola Fatti di causa e ragioni della decisione 1 R.F. , in proprio e nella qualità di amministratore della società semplice Agricola Progetti Turistici Integrati , proponeva innanzi al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase, opposizione ex articolo 22 l. 689/1981 con ricorso depositato il 21.7.2010, avverso il decreto 14.05.2010, numero 80080, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze lo aveva condannato al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 12.911,00. Il decreto gli contestava la violazione dell’articolo 1, comma 1, della l. numero 197/1991 e ss.mm., in relazione ad un’operazione di trasferimento di denaro contante, per un importo pari ad Euro 258.230,00, avvenuta in occasione di un acquisto immobiliare realizzato in data 12.7.2002, senza ricorrere agli intermediari abilitati. L’opponente deduceva la violazione dell’articolo 14 della l. numero 689/1981 per l’intempestività sia della notifica dell’ingiunzione, avvenuta il 22.10.2010, sia della contestazione dell’illecito amministrativo, avvenuta in data 8.11.2005. Censurava, altresì, la violazione e la falsa applicazione degli articolo 11 della l. 689/1981 e 5, comma 1, della l. 197/1991 - disposizione ora contenuta nell’articolo 58 del dlgs. 231/2007 -, nonché eccesso di potere per falsità del presupposto . Il Ministero si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale con sentenza numero 27/2011 accoglieva l’opposizione, ritenendo tardiva la notifica dell’ingiunzione del 22.10.2010, senza che fosse stata fornita dal Ministero una idonea giustificazione del ritardo. 2 Su gravame del Ministero del Economia e delle Finanze, la Corte d’Appello di Lecce con sentenza 7 aprile 2014 confermava l’annullamento dell’ingiunzione, sulla base di una diversa motivazione. La Corte rilevava, in primis, che il termine di cui all’articolo 14 della l. 689/1981 si riferisce alla contestazione della violazione, mentre la successiva ingiunzione può essere emessa in qualunque momento, salvo il termine di prescrizione di cui all’articolo 28 della legge in questione, interrotto dalla contestazione dell’addebito. Ciò premesso, il Giudice d’appello riteneva che non poteva giustificarsi una contestazione successiva di oltre tre anni dalla commissione del fatto, poiché la violazione costituiva un avvenimento materiale immediatamente percepibile attraverso l’esame della documentazione bancaria, richiamata, per giunta, nel corpo dell’ingiunzione, quale unico elemento di indagine. L’Amministrazione, inoltre, non aveva svolto altre attività istruttorie, ad eccezione dell’invito rivolto all’incolpato a far pervenire le proprie difese. Tale invito, tuttavia, secondo la Corte d’Appello, avrebbe dovuto seguire - e non precedere - la contestazione, risolvendosi in caso contrario in uno strumento impiegato per dilatare surrettiziamente il termine per sollevare l’addebito. 3 Per la cassazione della sentenza, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso notificato in data 1/9 ottobre 2014, articolato in tre mezzi. L’intimato non ha svolto difese. La causa è stata avviata a trattazione con rito camerale davanti alla Sesta sezione civile. 3.1 Con il primo motivo, il Ministero ricorrente deduce violazione dell’articolo 14, commi 1 e 2, della l. 689/1981 in relazione all’articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c. Deduce che la Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare che il termine per la contestazione inizia a decorrere dal momento dell’accertamento, inteso come compimento delle indagini necessarie a riscontrare l’esistenza di tutti gli elementi dell’infrazione. 3.2 Con il secondo mezzo il ricorrente censura la violazione e/o la falsa applicazione dell’articolo 18 della l. 689/1981 con riferimento all’articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c. Assume che la Corte d’Appello avrebbe errato nel qualificare l’invito a presentare le proprie difese previsto dalla norma in parola come comportamento strumentale dell’Amministrazione per spostare in avanti il termine della contestazione. Viceversa, l’atto procedimentale de qua avrebbe dovuto essere correttamente inquadrato nell’ambito degli accertamenti successivi alla contestazione ma prodromici all’ingiunzione, deputato ad arricchire la base conoscitiva necessaria all’Amministrazione per l’emissione del provvedimento sanzionatorio. 3.3 I motivi possono essere esaminati congiuntamente, poiché entrambi fondati sull’inquadramento giuridico delle fasi e delle modalità di esplicazione del procedimento amministrativo in questione. Le censure sono manifestamente fondate. L’articolo 14, commi 1 e 2, della l. 689/1981, stabilisce che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente, tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento . Dal riferimento espresso all’accertamento si ricava che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell’infrazione, il termine di novanta giorni per la notifica degli estremi della violazione decorre dal compimento dell’attività di verifica di tutti gli elementi dell’illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all’Amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari Cass., numero 7681/2014 8456/2006 . Nel caso in esame, la Corte d’Appello, pur ricostruendo correttamente la scansione procedimentale, ha in concreto sovrapposto due fasi procedimentali. La prima, relativa all’accertamento della violazione, è dotata di una durata variabile e risulta deputata all’acquisizione ed alla valutazione dei dati afferenti gli elementi dell’illecito. Compiuto l’accertamento, va sollevata la contestazione, in via immediata o con modalità differita, mediante notificazione degli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni. La seconda fase, invece, è relativa all’irrogazione della sanzione. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate si prescrive, a norma dell’articolo 28 della l. 689/1981, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, interrotto dalla contestazione dell’addebito, che vale come messa in mora dell’intimato. Occorre, quindi, riportare il caso in esame all’interno della scansione procedimentale ricostruita alla luce della l. 689/1981, al fine di trarne congrue conseguenze giuridiche. Il fatto oggetto dell’addebito non era stato scoperto dall’Amministrazione - né avrebbe potuto esserlo - alla data del rogito il 12 luglio 2002, cioè al momento del pagamento in contanti di Euro 285.000,00 - come illogicamente ritenuto dalla Corte di appello. La fase dell’accertamento era iniziata in data 30.06.2003, allorché il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria era stato delegato ad effettuare una puntuale verifica sull’osservanza degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, come si evince dal processo verbale di contestazione dell’8.11.2005, puntualmente riportato nel corpo del ricorso per cassazione. Erra quindi la Corte di appello nel ritenere che l’accertamento si era protratto per tre anni. 4 A ciò va soggiunto che, all’interno della cornice procedimentale, nella fase seguente alla contestazione, ma pur sempre prodromica all’irrogazione della sanzione amministrativa, rientra l’adempimento dell’invito rivolto all’incolpato di presentare controdeduzioni, per consentire all’Amministrazione - non già di contestare o meno l’addebito - di adottare le proprie determinazioni circa l’emissione del provvedimento sanzionatorio o disporre l’archiviazione degli atti, una volta esaminati gli scritti difensivi. La materia è regolata dall’articolo 3 dlgs 231/07 che richiama espressamente l’art 145 del Testo unico bancario, a mente del quale per le violazioni ivi previste cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d’Italia contestati gli addebiti ai soggetti interessati, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni con provvedimento motivato. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un’audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l’assistenza di un avvocato . La normativa è coerente con l’articolo 18 della l. 689/1981, il quale stabilisce che entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto . Di tali facoltà l’incolpato è stato avvisato in sede di notifica degli estremi della violazione avvenuta in data 8.11.2005, successivamente e non prima, alla contestazione, come assume erroneamente il Giudice a quo, e come si evince dal processo verbale riportato dal ricorrente in seno al ricorso pag.13 . Va escluso, dunque, che vi sia stato un comportamento abusivo finalizzato ad un ingiustificato allungamento dei termini, essendo viceversa parte integrante del procedimento amministrativo l’acquisizione di informazioni dell’interessato previa sua convocazione nell’ottobre 2005 ricorso pag.14 , attività peraltro rilevante in funzione garantistica e a difesa dell’incolpato. 5 La valutazione circa la tardività della contestazione e dell’accertamento in asserita violazione dell’articolo 14 legge 689/81 è pertanto inequivocabilmente viziata dall’errata individuazione del termine di decorrenza del procedimento di accertamento e dall’erronea qualificazione come vizio del procedimento di una delle modalità conoscitive di indagine e di accertamento. 6 Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte di appello, in diversa composizione, per il riesame del gravame, da effettuare attenendosi agli enunciati di cui si è detto. Il terzo motivo di ricorso non deve essere esaminato poiché articolato in via subordinata. Il Giudice di rinvio provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello Lecce in diversa composizione.