La Quinta Sezione della Corte rimette alle Sezioni Unite la questione se l’espressione normativa “violenza alla persona”, di cui all’articolo 408 comma 3 bis, c.p.p., introdotto con l’articolo 2, comma 1, lett. g d.l. numero 93/2013, convertito, con modificazioni, con la legge numero 119/2013, e 393 e 649, comma 3, c.p., comprenda le sole condotte di violenza fisica o includa anche quelle di minaccia, e se, di conseguenza, il reato di cui all’articolo 612 bis c.p. sia incluso fra quelli per i quali il citato articolo 408, comma 3 bis, prevede la necessaria notifica alla persona offesa dell’avviso di conclusione indagini.
La rimessione è avvenuta con la sentenza numero 42220/2015 della Cassazione, depositata il 20 ottobre. Il caso. Nei confronti dell’indagato dei reati di cui agli articolo 612 bis e 594 c.p. veniva emessa richiesta di archiviazione. Tuttavia, alla persona offesa denunciante, non veniva notificato il provvedimento. La stessa, pertanto, proponeva ricorso per cassazione, rilevando che, nonostante non avesse indicato nell’atto di denuncia-querela di volere essere avvisata, l’obbligo di tale avviso deriverebbe dall’articolo 408, comma 3 bis , c.p.p., che lo prevede per tutti i reati commessi con violenza alla persona. La ricorrente, invero, ritiene che l’articolo 612 bis c.p. vada incluso tra tali reati, sia perché la norma è stata introdotta proprio dalla legge intitolata al contrasto sulla violenza di genere, sia perché, il decreto legge citato ha espressamente introdotto l’obbligo di notifica dell’avviso di conclusione indagini di cui all’articolo 415 bis c.p.p. proprio per tale reato. Notifica dell’avviso per tutti i reati commessi con violenza alle persona. La Corte affronta la questione partendo dall’analisi del d.l. 93/2013, che all’articolo 2 comma 1, lett. g . prevedeva, in origine, la notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione solo per il reato di cui all’articolo 572 c.p La legge di conversione, evidenziano i giudici, infatti, ha modificato ed esteso tale disposizione, prevedendo la notifica dell’avviso per tutti i reati «commessi con violenza alle persona». La stessa legge di conversione poi, ha esteso l’obbligo di notifica dell’avviso di conclusione indagini oltre che al reato di maltrattamenti, già previsto dal decreto legge, alla lett. h dell’articolo 2, anche al delitto di atti persecutori. Orbene, stante l’identità di ratio delle due previsioni normative, queste dovrebbero comportare anche gli stessi effetti, tra cui quello di includere il reato di stalking tra quelli per i quali è prevista l’obbligatorietà della notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione. Confronto tra norme. Ebbene, seppur la norma di cui all’articolo 408, comma 3 bis, c.p.p., afferma la Corte, sia stata introdotta dalla novella intitolata al contrasto della violenza di genere, all’interno della quale non può che ricomprendersi il reato di atti persecutori, è pur vero che tale circostanza non è sufficiente per la risoluzione del problema. D’altra parte, poi, la circostanza dell’espressa menzione del reato di cui all’articolo 612 bis nella norma di cui all’articolo 415 bis c.p.p., fra le fattispecie per cui è previsto l’obbligo di notificare l’avviso di conclusione indagini alla persona offesa, può essere letta in due modi diversi. In primo luogo, nel senso dell’analoga necessità ed obbligo di notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione anche per tale reato. In secondo luogo, di contro, proprio il mancato analogo esplicito richiamo al delitto di atti persecutori anche al comma 3 bis dell’articolo 408 potrebbe essere interpretato nel senso di una precisa volontà del legislatore di limitare l’obbligo alla sola ipotesi dell’avviso di conclusione indagini. E ciò, a maggior ragione, se si considera che entrambe le norme sono state oggetto di modifiche in sede di conversione della legge numero 119/2013. Significato normativo di “violenza alla persona”. L’altro elemento di problematicità è poi l’individuazione precisa di ciò che debba intendersi per “violenza alla persona”. Cioè se di violenza fisica debba trattarsi, o anche di violenza morale. Sul punto, specificamente, la Corte rinvia l’analisi alle Sezioni Unite, stante l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale relativamente alla previsione di cui all’articolo 649 c.p., per cui le disposizioni ivi contenute riguardanti la non punibilità per i reati contro il patrimonio commessi nei confronti di soggetti legati al reo da rapporti parentali o coniugali, non si applicano, oltre che per i reati di cui agli articolo 628, 629 e 630, anche in tutti quegli altri casi in cui il delitto sia commesso con violenza alla persona. Secondo un orientamento, tale previsione sarebbe limitata alle fattispecie di violenza fisica, secondo un orientamento contrapposto, invece, vi rientrerebbe anche la nozione di violenza morale. Per tali ragioni, la Corte ritiene necessario che a pronunciarsi definitivamente, sul punto sia il massimo organo di legittimità, in modo da dissipare ogni dubbio.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 9 luglio – 20 ottobre 2015, numero 42220 Presidente Vessichelli – Relatore Zaza Ritenuto in fatto Con il provvedimento impugnato veniva disposta l'archiviazione del procedimento nei confronti di C.A. per i reati di cui agli articolo 612-bis e 594 cod. penumero , denunciati come commessi in danno di F.M.C La parte offesa ricorrente deduce violazione di legge sulla pronuncia del provvedimento in mancanza di avviso alla persona offesa della presentazione della richiesta di archiviazione detto avviso sarebbe previsto dall'articolo 408, comma 3-bis, cod. proc. penumero , pur quando non specificamente richiesto dalla stessa persona offesa, per tutti i reati commessi con violenza alla persona, fra i quali deve includersi il reato di atti persecutori sia per la ratio dell'introduzione della norma citata, avvenuta con la legge 15 ottobre 2013, numero 119, intitolata al contrasto della violenza di genere, sia per l'espressa previsione della notifica alla persona offesa dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato in esame, aggiunta con la stessa legge all'articolo 415-bis, comma primo, cod. proc. penumero . Considerato in diritto La questione oggetto del ricorso merita di essere posta all'attenzione delle Sezioni Unite di questa Corte, in quanto di speciale importanza e altresì, per taluni aspetti interpretativi di cui meglio si dirà in seguito, involgente contrasto fra decisioni delle sezioni della Corte stessa. Tale questione concerne sostanzialmente la possibilità di ricomprendere il reato di atti persecutori fra quelli definibili come realizzati con violenza alla persona, e conseguentemente fra quelli che, in quanto tali, rendono comunque necessaria, ai sensi della recente previsione dell'articolo 408, comma 3-bis cod. proc. penumero , la notifica alla persona offesa, a cura del pubblico ministero, dell'avviso di deposito della richiesta di archiviazione dallo stesso presentata. Il tema è rilevante nel caso di specie in quanto l'emissione dell'avviso di cui sopra, del quale la ricorrente lamenta la mancanza, non veniva espressamente richiesta nella denuncia proposta dalla persona offesa, costituendo pertanto l'omissione vizio ricorribile solo ove l'avviso sia ritenuto in ogni caso obbligatorio secondo la norma citata. Quest'ultima, occorre rammentarlo, veniva inizialmente introdotta con l'articolo 2, comma primo, lett. G d.l. 14 agosto 2013, numero 93, che prevedeva in origine la notifica alla persona offesa dell'avviso di presentazione della richiesta di archiviazione per il solo reato di cui all'articolo 572 cod. penumero . Ed altresì opportuno notare, per le implicazioni interpretative che saranno nel seguito illustrate, che con la successiva lett. H dello stesso comma del decreto era altresì prevista la notifica alla persona dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari per lo stesso reato di maltrattamenti. In sede di conversione del decreto, avvenuta con legge 15 ottobre 2013, numero 119, la disposizione di cui alla lett. G, con riguardo al caso della richiesta di archiviazione, veniva modificata con l'estensione dell'obbligo di notifica dell'avviso alla persona offesa per tutti i delitti commessi con violenza alla persona. Modificazioni interessavano in quella sede anche la successiva disposizione di cui alla lett. H per il caso dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari la cui necessaria notifica alla persona offesa era tuttavia diversamente disciplinata, disponendone l'obbligatorietà, oltre che per la già prevista ipotesi del reato di maltrattamenti, anche e solo per quella, specificamente indicata, del reato di atti persecutori. Proprio su quest'ultima circostanza si fonda una delle argomentazioni poste a sostegno del ricorso per la quale l'espressa menzione del reato di cui all'articolo 612-bis cod. penumero , quale ipotesi di obbligatoria notifica alla persona offesa dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, non potrebbe che avere effetto, per identità di ratio , nell'includere detto reato fra quelli per i quali è obbligatoria la notifica dell'avviso di deposito della richiesta di archiviazione. Ancora alla ratio dell'intervento legislativo, che ha dato luogo all'introduzione del comma 3-bis dell'articolo 408 cod. proc. penumero , è affidato l'ulteriore argomento proposto dalla ricorrente per il quale l'esplicita intitolazione della legge numero 119 del 2013, così come del decreto con la stessa convertito, all'intento di contrastare il fenomeno della violenza di genere, renderebbe ragionevole ritenere riferibile al reato di atti persecutori, che di siffatta tipologia di violenza costituisce manifestazione tipica, una normativa chiaramente funzionale al più efficace contrasto di tale violenza, quale quella relativa alla notifica dell'avviso di deposito della richiesta di archiviazione alla persona offesa, finalizzata a garantire alla stessa la più ampia possibilità di intervento nel procedimento penale. La speciale importanza della questione è già evidente nel riguardare la stessa un istituto di ricorrente applicazione nella pratica processuale, come quello della notifica dell'avviso di deposito della richiesta di archiviazione. Tale importanza è tuttavia ulteriormente rivelata dalla problematicità degli argomenti valutabili ai fini della risoluzione della questione, a partire da quelli esposti nel ricorso. Vero essendo che la norma di cui all'articolo 408, comma 3-bis, cod. proc. penumero sia stata introdotta con un intervento legislativo esplicitamente intitolato al contrasto della violenza di genere, è senza dubbio coerente con questo dato che il reato di atti persecutori sia ricompreso fra quelli oggetto delle previsioni di maggiore estensione della tutela penale che caratterizzano la legge in esame ma tanto non appare risolutivo ai fini dell'interpretazione della specifica disposizione relativa all'archiviazione, essendo ben possibile che l'attuazione dell'intento legislativo sia differentemente modulata nei singoli istituti processuali. Quanto poi all'argomento relativo all'espressa menzione del reato di cui all'articolo 612-bis cod. penumero fra le fattispecie per le quali è prevista la notifica alla persona offesa dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, lo stesso è suscettibile di una doppia lettura. A quella fatta propria dalla ricorrente, per la quale tanto renderebbe doverosa un'interpretazione nel senso della riferibilità anche a tale reato della previsione di obbligatoria notifica dell'avviso di deposito della richiesta di archiviazione, può infatti essere contrapposta, con quanto meno analoga ragionevolezza, quella per cui la mancata riproduzione, nella disposizione concernente la richiesta di archiviazione, dell'esplicito richiamo al reato di atti persecutori invece presente nella disposizione riguardante l'avviso di conclusione di cui all'articolo 415-bis cod. proc. penumero , sarebbe indicativa della volontà del legislatore di limitare a quest'ultimo caso la rilevanza del reato di cui all'articolo 612-bis cod. penumero e ciò soprattutto ove si consideri che, come si è precedentemente rammentato, sia l'ipotesi della notifica dell'avviso di deposito della richiesta di archiviazione che quella della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari sono state oggetto di modifiche in sede di conversione, per effetto delle quali i presupposti dei due istituti, in precedenza comunemente individuati nell'essere il procedimento relativo allo specifico reato di cui all'articolo 572 cod. penumero , venivano diversificati nei termini attualmente previsti dalla norma. La menzionata problematicità delle considerazioni proposte dalla ricorrente trova peraltro fondamento in quella più genericamente riconoscibile nella riconducibilità del reato di atti persecutori alla nozione dei delitti commessi con violenza alla persona. La discussione sul punto passa necessariamente attraverso la risoluzione della questione della possibilità ritenere tale nozione comprensiva della violenza morale, oltre che di quella fisica e, per altro verso, attinge il profilo di fatto della concreta manifestazione della condotta in forme minacciose, per l'appunto espressive di violenza morale. Per questo secondo aspetto, il caso di specie non presenta alcuna difficoltà, risultando dalla denuncia in atti che stessa riguardava anche fatti di minaccia. La generale riferibilità a tali fatti della nozione di violenza alla persona costituisce invece tema di portata tale da rendere vieppiù opportuno l'intervento delle Sezioni Unite e ciò anche perché l'approfondimento dello stesso investe, come si è anticipato, situazioni sulle quali si registra un contrasto giurisprudenziale. Inevitabile è invero, ai fini di cui sopra, l'indagine su altre fattispecie normative nelle quali la nozione di cui sopra sia evocata ed in tal senso è evidente la rilevanza della previsione di cui all'articolo 649, comma terzo, cod. penumero , per la quale le disposizioni dei commi precedenti dello stesso articolo, con riguardo alla non punibilità per i reati contro il patrimonio commessi nei confronti di soggetti legati al reo da determinati rapporti coniugali o parentali, non si applicano, oltre che ai reati di cui agli articolo 628, 629 e 630, anche ad ogni altro delitto per l'appunto commesso con violenza alle persone. Orbene, secondo un primo orientamento Sez. 2, numero 13694 del 15/03/2005, Scibile, Rv. 231051 Sez. 2, numero 20110 del 05/04/2002, Bernini, Rv. 221854 Sez. 2, numero 8470 del 18/05/1995, Pozzobon, Rv. 202336 Sez. 2, numero 636 del 09/04/1965, Pulin, Rv. 099587 , tale previsione sarebbe da intendersi come limitata alle fattispecie di violenza fisica, rimanendone pertanto escluse le condotte commesse con minaccia. A tale interpretazione se ne contrappone tuttavia altra, peraltro conforme ad opinioni espresse dalla prevalente dottrina, per la quale nella nozione di violenza alle persone rientrerebbe anche la violenza morale e ciò in quanto i reati oggetto della norma sarebbero individuati nella loro assimilabilità a quelli specificamente indicati nei delitti di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo estorsivo, le cui fattispecie incriminatrici parificano la condotta minacciosa a quella violenta Sez. 6, numero 19299 del 18/12/2007, dep. 2008, Casale, Rv. 240500 . Non va peraltro sottaciuto, a conferma della discutibilità degli elementi sistematici disponibili per la risoluzione della questione, che la rubrica dell'articolo 393 cod. penumero qualifica testualmente come “esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone” una condotta descritta nel corpo della norma come realizzabile sia con violenza che con minaccia dove, se per un verso sono noti i limiti del valore interpretativo di una rubrica, per altro quella dell'articolo in esame sembra indubbiamente ricomprendere la minaccia nel più ampio concetto di violenza alla persona. Queste considerazioni impongono la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte sul seguente punto “ se l'espressione normativa violenza alla persona, di cui agli articolo 408, comma 3-bis, cod. proc. penumero , introdotto con l'articolo 2, comma primo, lett. G d.l. 14 agosto 2013, numero 93, convertito, con modificazioni, con la legge 15 ottobre 2013, numero 119, e 393 e 649, comma terzo, cod. penumero , comprenda le sole condotte di violenza fisica o includa anche quelle di minaccia, e se di conseguenza il reato di cui all'articolo 612-bis cod. penumero sia incluso fra quelli per i quali il citato articolo 408, comma 3-bis prevede la necessaria notifica alla persona offesa dell'avviso della richiesta di archiviazione” . P.Q.M. Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.