La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ex articolo 295 c.p.c., è subordinata all’esercizio dell’azione penale, sicché la sospensione non può essere disposta sulla base della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari, le quali non sono ancora processo penale, occorrendo, affinché il nesso di pregiudizialità provochi interferenze sul corso del processo civile, che l’azione penale sia stata effettivamente esercitata.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 24268, depositata il 14 novembre 2014. Il fatto. Tre lavoratori convenivano in giudizio la società datrice di lavoro al fine di ottenere l’annullamento del licenziamento adottato nei loro confronti perché privo di giusta causa. Il Tribunale sospendeva il giudizio rilevando che, essendovi un procedimento penale in corso a carico dei predetti per furto, avviato dietro presentazione di querela da parte della società, il giudizio civile doveva essere sospeso, ricorrendo un’ipotesi prevista dall’articolo 295 c.p.c. Contro tale ordinanza ha proposto regolamento di competenza la società datrice di lavoro, prospettando la completa autonomia e separazione tra il giudizio penale e il giudizio civile. La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso poiché censura l’ordinanza di sospensione emessa dal giudice di merito sulla base di un’ipotesi non rientrante tra quelle tassativamente previste dal Legislatore. Ipotesi tassative di pregiudizialità. Ricorda il Collegio come unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall’articolo 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia. Pertanto, la sospensione necessaria del giudizio civile è limitata all’ipotesi in cui l’azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l’azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia ex lege agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi. L’esercizio dell’azione penale. Inoltre, la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ex articolo 295 c.p.c., è subordinata all’esercizio dell’azione penale, sicché la sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari, le quali non sono ancora processo penale, occorrendo, affinché il nesso di pregiudizialità provochi interferenze sul corso del processo civile, che l’azione penale sia stata effettivamente esercitata. Da ciò consegue che, nel caso di specie, il Tribunale ha erroneamente sospeso il procedimento civile ritenendo che fosse pendente un procedimento penale, che nella realtà si trovava ancora nella fase della chiusura delle indagini preliminari senza che fosse già stata promossa l’azione penale Contrasto con il rito Fornero. Inoltre, sostiene la Corte, la disposta sospensione del giudizio si pone in contrasto con il meccanismo processuale, previsto dal rito Fornero, che ha configurato la fase sommaria, nelle cause aventi ad oggetto l’impugnativa del licenziamento, come un passaggio processuale diretto a favorire una rapida definizione della causa. La Cassazione ha, pertanto, deciso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza di sospensione.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile –L, ordinanza 7 ottobre – 14 novembre 2014, numero 24268 Presidente Mammone – Relatore Mancino Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. Con il deposito di tre distinti ricorsi, D.L.R. , D.L.R. e D.N. convenivano in giudizio, avanti al Tribunale del lavoro di Belluno, la Cooperativa di Cortina Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante, al fine di ottenere l'annullamento del licenziamento adottato nei loro confronti da parte della società perché privo di giusta causa la condanna, sempre in capo alla cooperativa, al pagamento di una somma nella misura di dodici mensilità commisurate all'ultima retribuzione percepita, unitamente agli interessi previsti dalla legge. 2. Riuniti i giudizi, il Tribunale li sospendeva, con ordinanza del 21-22 giugno 2013, rilevando che, essendovi un procedimento penale in corso a carico delle predette D.L. e di D. , per il reato di cui all'articolo 624 c.p., avviato dietro presentazione di querela da parte della Cooperativa di Cortina, il giudizio civile doveva essere sospeso, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'articolo 295 c.p.c 3. Occorre, peraltro, precisare in fatto come il giudizio penale, avente ad oggetto la posizione dei predetti dipendenti, nel momento in cui è stata emessa l'ordinanza da parte del giudice, si trovasse ancora nella fase delle indagini preliminari, stante la recente notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-bis c.p.p 4. Avverso l'ordinanza del 22 giugno 2013 la Cooperativa ha proposto regolamento di competenza, ai sensi dell'articolo 42 c.p.c., ulteriormente illustrato con memoria. 5. L'impugnazione della disposta sospensione, proposta nelle forme del regolamento di competenza, è stata effettuata prospettando la completa autonomia e separazione fra il giudizio penale ed il giudizio civile, nonché il principio della ragionevole durata del processo. 6. L'Ufficio del Pubblico Ministero, richiesto di esprimere parere, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 7. Tale conclusione deve essere condivisa, in quanto i motivi di ricorso sono fondati. 8. In via preliminare, osserva il Collegio che l'articolo 42 c.p.c. statuisce che le ordinanze che pronunciano esclusivamente sulla competenza ed i provvedimenti che dichiarano la sospensione del procedimento, ai sensi dell'articolo 295 del codice di rito, possono essere impugnati con la sola istanza del regolamento di competenza. 9. Tanto premesso, il ricorso è fondato poiché censura l'ordinanza di sospensione emessa dal giudice di merito sulla base di un'ipotesi non rientrante tra quelle tassativamente previste dal Legislatore. 10. Nella fattispecie in esame, infatti, il giudice ha sospeso il procedimento civile ritenendo che fosse pendente un procedimento penale, nei confronti delle medesime parti, pendenza, come già accennato, insussistente, trovandosi quel procedimento ancora nella fase della chiusura delle indagini preliminari, e quindi non essendo stata ancora promossa l'azione penale. 11. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare nell'ordinamento processuale vigente, l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'articolo 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale si ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell'obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti. 12. La sospensione necessaria del giudizio civile è, pertanto, limitata all'ipotesi in cui l'azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l'azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia ex lege agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi cfr., Cass., n, 13544 del 2006 . 13. Va, altresì, considerato, che in materia di rapporto tra processo civile e processo penale, il primo può essere sospeso, in base a quanto dispongono l'articolo 295 c.p.c., articolo 654 c.p.p. e articolo 211 disp. att. c.p.p., solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile, atteso che, fuori da tali casi, la sospensione di quest'ultimo si tradurrebbe in una violazione del principio di ragionevole durata del processo in tal senso Cass., numero 2495 del 2013 in precedenza, v. Cass. numero 10054 del 2009 . 14. Ed ancora, la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ex articolo 295 cod. proc. civ., è subordinata alla circostanza che il risultato delle indagini compiute dal pubblico ministero abbia dato luogo all'esercizio dell'azione penale e, quindi, che i due processi, civile e penale, si trovino contemporaneamente pendenti, sicché la detta sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari, le quali non sono ancora processo penale, occorrendo, affinché il nesso di pregiudizialità sostanziale provochi interferenze sul corso del processo civile, che l'azione penale sia stata effettivamente esercitata, nelle forme previste dall'articolo 405 cod. proc. penumero , mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio v., fra le altre, Cass., nnumero 4952/1999 12141/2000 6776/2001 10974/2012 nnumero 18213, 16044, 16770 del 2014 . 15. Tali circostanze non sussistono nel caso di specie ove, peraltro, la disposta sospensione del giudizio investe la disciplina del rito Fornero e si pone in contrasto con il meccanismo processuale previsto dal Legislatore, che ha configurato la fase sommaria, nelle cause aventi ad oggetto l'impugnativa del licenziamento, come un passaggio processuale diretto a favorire una rapida definizione della causa in tema v., da ultimo, Cass., SU, 17443/2014 . 16. In definitiva, per tutte le esposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza di sospensione annullata. 17. Non si provvede alla regolamentazione delle spese per non avere le parti intimate svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, annulla l'ordinanza di sospensione impugnata, rimette le parti, per la prosecuzione del giudizio, dinanzi al Tribunale di Belluno. Nulla spese.