Rifiuta di togliersi lo zucchetto per motivi religiosi: illecita la condanna per oltraggio alla Corte

Il dovere di discrezione, neutralità ed imparzialità richiesto ai dipendenti pubblici e talvolta privati sul luogo di lavoro, stante la laicità dello Stato, non può essere opposto al privato cittadino che si rechi, nell’assolvimento dei suoi doveri civici, a testimoniare in Tribunale condannarlo per oltraggio alla Corte per essersi rifiutato di togliere lo zucchetto, simbolo religioso, è contrario a quanto necessario in uno Stato democratico e viola la libertà religiosa altrui ex art. 9 Cedu.

E’ quanto deciso dalla Cedu sez. IV nel caso Hamidovic c. Bosnia Erzegovina ric.57792/15 del 5/12/17 nei factsheets Religious symbols and clothing . Il caso. Fu chiamato a testimoniare nell’ambito di un processo per un attentato all’ambasciata americana a Sarajevo nel 2011 ad opera di membri di un gruppo estremista che difendeva la visione dell’islam professata dalla comunità wahhabita/salafita di cui fa parte. Il giudice lo invitò a togliersi lo zucchetto per la laicità dello Stato nelle aule di tribunale vige un dress code che vieta l’ostentazione di simboli religiosi. Rifiutatosi, per motivi religiosi, fu condannato per oltraggio alla Corte. La Consulta convalidò la condanna, ma alcuni suoi Giudici come la stessa CEDU v. opinioni in calce alla sentenza obiettarono l’assenza di intenti offensivi, dato che voleva assolvere ai suoi doveri testimoniando e che le restrizioni per la liceità dello Stato vigono solo per i dipendenti pubblici. Si possono indossare simboli religiosi nelle aule? Lo Stato ha un dovere di laicità deve essere neutrale, imparziale, ma contestualmente garantire l’integrazione e la tolleranza, senza rimuovere il pluralismo Lautsi ed altri c. Italia [GC] del 2011 e Leyla Sahin c. Turchia [GC] del 2005 fomentando così tensioni sociali. Le restrizioni alla libertà religiosa sono indicate in modo esaustivo e tassativo al .2 dell’articolo . Orbene nella fattispecie non ci sono norme interne o convenzioni sociali che vietino in modo chiaro e noto a tutti l’uso di simboli religiosi nella aule così come nella maggior parte degli Stati membri del COE manca una base giuridica e legale sia in Bosnia che uniforme a livello di diritto comparato. In 4 Stati, tra cui l’Italia, non si possono indossare copricapo, ma questi divieti sono raramente opposti e, per lo più nei pochi casi in cui lo sono stati non erano relativi a simboli religiosi, ma a cappelli da baseball Belgio . In Inghilterra è consentito indossare il niqab durante il processo, da togliere, con dovuti accorgimenti per tutelare la riservatezza del teste, durante l’escussione della testimonianza. Visto che la tutela dei valori laici e democratici dello Stato può essere correlata alla protezione dei diritti e delle libertà altrui S.a.s. c. Francia [GC] nel quotidiano del 2/7/14, è lecito imporre restrizioni all’ostentazione dei simboli religiosi e doveri di riservatezza, neutralità ed imparzialità ai dipendenti pubblici nell’assolvimento delle loro funzione pubbliche talvolta anche ai lavoratori nel settore privato , come del resto previsto anche dalla prassi della CGUE EU C 2017 203, 204 nel quotidiano del 14/3/17 è stato perciò ritenuto lecito e non discriminatorio licenziare il giudice che faceva proselitismo e pregava in aula, l’insegnante o l’infermiera che indossavano il velo sul lavoro e l’ufficiale di stato civile che aveva rifiutato le trascrizioni relative a cittadini omosessuali Pitkevich v. Russia e Dahalab c. Svizzera del 2001 ed Ebrahimian c. Francia del 2015 . Per il resto i privati cittadini sono liberi di manifestare in privato ed in pubblico le loro convinzioni religiose e la loro fede ostentandone i simboli. Tutela della libertà religiosa e rispetto della democrazia. La libertà di manifestare la propria religione è un diritto fondamentale non solo perché una società sana e democratica deve tollerare e sostenere il pluralismo e la diversità , ma anche perché la religione ha un ruolo centrale nella vita di un singolo connotandone la personalità è espressione dell’autodeterminazione dell’individuo, tutelando anche chi si professa ateo, agnostico etc. Importante anche la tutela delle convinzioni religiose come quella in esame non c’è un precetto che impone di coprire il capo in ogni momento, ma solo una convinzione radicata . Ognuno deve esser libero di professare la propria fede e le proprie idee religiose in pubblico ed in privato, anche all’interno della propria comunità di fedeli. Ciò è confermato dal riconoscimento dell’obiezione di coscienza per motivi religiosi in ambito militare e medico. Nessuna offesa alla corte, ma alla libertà religiosa del ricorrente. C’è stata un’arbitraria e sproporzionata interferenza nella libertà del ricorrente di manifestare la propria fede, tanto più che non c’è prova che il suo atteggiamento avesse mancato di rispetto alla corte, dato che voleva assolvere ai suoi doveri e testimoniare, ma gli è stato impedito in forza di un divieto non codificato nel diritto interno e, come detto, illecito.

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