Se l’organizzazione svolge, in concomitanza con l’attività di ricovero, anche altre attività qualificabili come culturali, non può trovare applicazione la tutela reale ex articolo 18 l. numero 300/1970.
Così ha ribadito la Corte di cassazione nella sentenza numero 21828, depositata il 15 ottobre 2014. Il fatto. La Corte di appello di Genova dichiarava illegittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore di una Onlus, riformando la sentenza del Tribunale di Alessandria che aveva ritenuto di applicare la tutela reale sul presupposto della non qualificabilità della Onlus quale organizzazione di tendenza. La Corte territoriale considerava la Onlus oggetto del giudizio organizzazione di tendenza, e, quindi, non poteva trovare applicazione la tutela ex articolo 18, l. numero 300/1970 poiché era risultato che, in concomitanza con l’attività di ricovero, la Onlus svolgeva anche altre attività qualificabili come culturali. Sul punto ricorre in Cassazione il lavoratore licenziato, asserendo che non risulta nella sentenza annullata un adeguato accertamento in ordine all’eventuale svolgimento, in concomitanza con il servizio di ricovero e cura dei disabili, di altre attività, riguardanti l’insegnamento, la formazione, la riabilitazione. La natura culturale dell’organizzazione. Il collegio rivela che le censure del ricorrente non colgono nel segno. Infatti, ciò che assume rilievo è la circostanza che le strutture della Onlus non erano solo di mero ricovero, ma di recupero abilitativo anche culturale come dimostrato dallo stesso organico, che prevedeva la presenza di educatori, psicologi ed assistenti domiciliari. Il riferimento alla norma della statuto, di cui il ricorrente lamentava, è stato operato dalla Corte territoriale solo per qualificare le attività che l’ente si propone come culturale e tanto alla stregua di un precedente della Cassazione secondo il quale ha «natura culturale» l’attività, esercitata da un’associazione, di «promozione dello sviluppo della cultura dell’handicap». La Corte di Cassazione, ritenendo che la Corte territoriale abbia correttamente proceduto all’accertamento del fatto in esame, rigetta il ricorso proposto.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 11 giugno – 15 ottobre 2014, numero 21828 Presidente Vidiri – Relatore Napoletano Svolgimento del processo La Corte di Appello di Genova, pronunciando in sede di rinvio, dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato a D.G.S. dalla ANFFAS Onlus di Novi Ligure e condannava quest'ultima a riassumere il D.G. o, in mancanza, a risarcirgli il danno in misura pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, così riformando la sentenza del Tribunale di Alessandria che aveva ritenuto di applicare la tutela reale sul presupposto della non qualificabilità della detta ANFFAS quale organizzazione di tendenza. A fondamento del decisum, e per quello che rileva in questa sede, la Corte territoriale poneva la considerazione secondo la quale l'ANFFAS doveva ritenersi organizzazione di tendenza, e, quindi, non poteva trovare applicazione la tutela ex articolo 18 della legge numero 300 del 1970, poiché, tra l'altro, era risultato, in base all'accertamento di cui al dictum della sentenza di annullamento della Cassazione, che, in concomitanza con l'attività di ricovero, l'ANFFAS svolgeva anche altre attività qualificabili come culturali. Tanto in quanto le strutture, ed in specie quella di Serravalle Scrivia, non erano solo di mero ricovero ma di recupero abilitativo anche culturale come dimostrato dallo stesso organico che prevedeva la presenza di educatori psicologi ed assistenti domiciliari. Ciò in consonanza a quanto asserito dalla Cassazione con sentenza numero 5401 del 2003 che aveva ritenuto, in una identica fattispecie, che le attività indicate nell'articolo 3 dello Statuto realizzavano la promozione e lo sviluppo della cultura dell'handicap che determinavano la promozione ed elevazione culturale dell'intera società, ben potendosi, ai fini di cui trattasi, tenere conto oltre dell'attività effettivamente realizzata anche di quella che l'ente si propone di realizzare. Avverso questa sentenza il D.G. ricorre in cassazione sulla base di due censure, illustrate con memoria. Resiste con controricorso la parte intimata. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso il D.G. , deducendo violazione e falsa applicazione degli articolo 18 della legge numero 300 del 1970, 4, comma primo, della legge numero 180 del 1990, 8 della legge numero 604 del 1966 e 394 cpc, sostiene che la Corte del merito non ha proceduto ad un corretto accertamento circa lo svolgimento di attività culturali da parte dell'ANFFAS in quanto ha fondato la sua indagine unicamente sullo statuto e sulla qualifica professionale del lavoratore. Con la seconda censura il D.G. , denunciando violazione dell'articolo 2697 cc e vizio di motivazione, assume che la Corte del merito non ha tenuto conto, ai fini della qualificazione come culturale dell'attività dell'ANFFAS della circostanza che controparte non aveva fornito alcuna dimostrazione del concreto perseguimento di quelle finalità attraverso lo svolgimento di attività espressamente indirizzate a conseguirlo, né aveva considerato la norma statutaria nella sua interezza. Le due critiche, che in quanto strettamente connesse dal punto di vista logico-giuridico vanno valutate unitariamente, sono infondate. Occorre premettere che il devolutum di cui al ricorso in esame attiene esclusivamente a quella parte della sentenza di annullamento in cui non risulta, nella sentenza annullata, un adeguato accertamento anche in ordine all'eventuale svolgimento, in concomitanza con il servizio di ricovero e cura dei disabili, di altre attività, riguardanti l'insegnamento, la formazione, la riabilitazione”. Tanto precisato va rilevato che le censure del D.G. non colgono nel segno atteso che la Corte genovese non fonda il proprio dictum sulla sola base della norma dello statuto, ma altresì sulla circostanza che le strutture, ed in specie quella di Serravalle Scrivia, non erano solo di mero ricovero ma di recupero abilitativo anche culturale come dimostrato dallo stesso organico, che prevedeva la presenza di educatori psicologi ed assistenti domiciliari. Ciò che per la Corte del merito assume rilievo è, quindi, la circostanza che nell'organico dei lavoratori era prevista la presenza di educatori psicologi ed assistenti domiciliari e non tanto che il D.G. rivestisse la qualifica di educatore. Il riferimento alla norma dello statuto è, poi, operato dalla Corte territoriale per qualificare le attività che l'ente si propone come culturale e tanto alla stregua di specifico precedente di questa Corte secondo il quale ha natura culturale l'attività, esercitata da una associazione, di promozione dello sviluppo della cultura dell'handicap Cass. 5 aprile 2003 numero 5401 . Né in questa sede può essere valutata la denuncia di mancata considerazione della norma dello statuto nella sua interezza, atteso che il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza,non trascrive la disposizione di cui trattasi, impedendo in tal modo qualsiasi sindacato di legittimità al riguardo. Neppure del resto è specificato, ai sensi dell'articolo 366 numero 6 del cpc in quale atto processuale è stato prodotto lo statuto e tanto anche ai fini dell'articolo 369 numero 4 del cpc Cass. S.U. 2 dicembre 2008 numero 28547, Cass. 23 settembre 2009 numero 20535, Cass. S.U. 25 marzo 2010 numero 7161 e Cass. S.U. 3 novembre 2011 numero 22726 . Alla stregua delle svolte considerazioni deve ritenersi che la Corte territoriale ha correttamente proceduto al demandato accertamento di fatto che, in quanto sorretto da congrua e logica motivazione, è sottratto al sindacato di questa Corte. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione delle diverse soluzioni cui sono pervenuti i giudici di merito. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.