La l. numero 114/2014 non stravolge, in sede di conversione, l’innovatore impianto introdotto dal d.l. numero 90/2014, in tema di contratti pubblici. Infatti, pur in presenza di diverse modificazioni, le novità del decreto, in tema di trasparenza e correttezza delle gare, oltre che dei contratti pubblici in generale, restano presidiate ed anzi rafforzate.
La corruzione nel settore dei contratti pubblici. Come purtroppo ben noto, il diffondersi della piaga della corruzione nel modo degli appalti e dei contratti pubblici costituisce un fenomeno oramai conclamato e pacificamente accettato dagli operatori del settore, oltre che illustrato, con cadenza quasi quotidiana dagli organi di stampa e di informazione. «La corruzione accompagna il potere come l’ombra al corpo». Una frase indubbiamente suggestiva, formulata da un noto studioso Alejandro Nieto, Corrupción en la España democrática, Ariel, Barcelona, 1997, p. 7 , avente una funzione non di supina accettazione di una spiacevole e grave realtà, bensì di presa d’atto di un fenomeno diffuso e particolarmente pervasivo nel settore in esame. Settore, quello delle “commesse pubbliche”, che non sfuggiva all’acuta analisi di un altro studioso, oramai lontano nel tempo, ma autore di un fortunatissimo volume, dal cui titolo si è tratta anche una specifica qualificazione i crimini dei colletti bianchi. Edwin Sutherland, lo studioso in questione, affermava che il fenomeno corruttivo origina primariamente, nel settore delle commesse pubbliche, dal degenerato rapporto fra pubblici funzionari infedeli ed imprenditori privi di scrupoli. Precisamente «Nel corso di una guerra in cui era messa in pericolo la civiltà occidentale, le grandi società non hanno sacrificato i propri interessi né hanno partecipato di buon animo alla politica nazionale ma, al contrario, hanno cercato di sfruttare la situazione di emergenza come un'occasione per straordinari arricchimenti a spese altrui. Ma se queste imprese non ebbero riguardo per il benessere sociale in una situazione di particolare pericolo per l'intera civiltà, a maggior ragione esse saranno incapaci di dare un contributo alla politica nazionale in tempi normali. A muoverle è l'interesse egoistico ed il desiderio di avvantaggiarsi sugli altri, il che le rende costituzionalmente inidonee a cooperare alla vita sociale del paese» Sutherland, Edwin H., 1949, White Collar Crime, New York Holt, Rinehart & amp Winston . Il Legislatore nazionale ben consapevole degli approdi scientifici in materia, sta cercando di introdurre una normativa che, seppur in modo rapsodico e non pienamente organico, si propone il meritevole fine di rafforzare la trasparenza nel settore dei pubblici contratti in funzione eminentemente preventiva. Gli istituti sono diversi ed, in parte, sollecitati dalle concrete contingenze, come nel caso degli interventi collegati agli scandali per l’EXPO 2015 ed al Mose di Venezia. Elenco dei fornitori e prestatori di servizi. L'articolo 29 introduce nuove disposizioni in materia. Precisamente, con una modifica alla legge anticorruzione numero 190/2012, si dispone che, per alcune attività imprenditoriali, le stazioni appaltanti debbano acquisire la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria attraverso la consultazione delle c.d. white list istituite presso ogni prefettura, la cui iscrizione da parte degli operatori economici del settore a sua volta è condizionata all'ottenimento dell'informativa antimafia liberatoria. Orbene, viene espressamente stabilito che l'iscrizione nell'elenco delle c.d. white list tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti, relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. In sede di conversione, è stato opportunamente precisato che, in prima applicazione, la stazione appaltante è obbligata ad informare il competente Ufficio territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo. Ciò laddove abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione. Expo 2015. Nel successivo articolo 30, vengono disciplinati gli speciali interventi concernenti l'Expo 2015. Precisamente, si prevede l’istituzione di un'unità operativa speciale, conferendo al Presidente dell'ANAC compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento. A tal fine, l'Autorità dovrà avvalersi di una apposita Unità operativa speciale, composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. La legge di conversione ha stabilito che l'Unità operativa speciale opererà fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese per la prevenzione della corruzione. All'articolo 32, viene stabilito che qualora l’autorità giudiziaria proceda per l’accertamento di alcuni delitti contro la P.A. concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, etc. , ovvero in presenza di situazioni sintomatiche di condotte illecite o di eventi criminali riguardanti l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico, il Presidente dell’ANAC può esercitare un importante potere. Precisamente, può proporre, alternativamente, al Prefetto competente due distinte misure. In primo luogo, può chiedere di ordinare la rinnovazione degli organi sociali, per sostituire il soggetto coinvolto nell’evento criminale. Se l’impresa, ricevuto l’ordine, non si adegua nei termini previsti, il Prefetto a questo punto può provvedere direttamente alla nomina di uno o più amministratori straordinari i cui oneri sono a carico dell’impresa , per la gestione temporanea dell’impresa e limitatamente per l’esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento. In secondo luogo, il Presidente dell’ANAC può chiedere al Prefetto di provvedere direttamente alla nomina di uno o più amministratori straordinari. In sede di conversione, si è stabilito che le indicate misure sono revocate e cessano, comunque, di produrre effetti in caso di provvedimenti, che dispongano la confisca, il sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa, adottati nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione. L'autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto. Varianti in corso d'opera. L'articolo 37 stabilisce che, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, talune particolari varianti in corso d'opera, se di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, devono essere trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Precisamente si tratta delle seguenti varianti - cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale - presenza di eventi inerenti alla natura ed alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale - sussistenza di difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore. Viceversa, per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, tutte le varianti in corso d'opera, previste dall'articolo 132 del codice dei contratti pubblici, devono essere comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC.