Responsabile Privacy e riconoscimento via webcam: il parere del Garante

Il Garante Privacy, con la newsletter n. 432 di oggi ha diffuso le prime indicazioni su come scegliere, in materia di regolamento privacy, il responsabile della protezione dei dati personali e ,in materia di avvocati e crediti formativi, il riconoscimento dei crediti via webcam.

Il Garante Privacy, con la newsletter n. 432 di oggi ha diffuso le prime indicazioni su come scegliere, in materia di regolamento privacy, il responsabile della protezione dei dati personali e, in materia di avvocati e crediti formativi, il riconoscimento dei crediti via webcam. Responsabile della protezione dei dati personali RPD . Il Garante ha fornito delle prime indicazioni sulle modalità di nomina degli RPD, introdotti dal regolamento UE 2016/679, che dovranno essere designati entro il 2018, in tutti gli enti pubblici e per molteplici soggetti privati. l’Autorità per la protezione dei dati personali ricorda che i responsabili della protezione dei dati personali dovranno essere soggetti con un’approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento. Eventuali attestati formali delle competenze professionali dei candidati, costituiranno un utile strumento per valutare il possesso di un livello adeguato di conoscenza della disciplina, pur tuttavia non costituendo un titolo di abilitazione per lo svolgimento del ruolo di RPD, non essendo richiesto ai candidati un obbligo di possedere attestati per lo svolgimento di tale ruolo. Inoltre, la normativa attuale non prevede l’istituzione di un albo dei responsabili della protezione dei dati . Riconoscimento via webcam. Il Garante ha, anche, dato il via libera ad un sistema informatico che consente di verificare l’effettiva corrispondenza tra l’identità degli avvocati iscritti a corsi di formazione professionale, erogati in streaming a quella delle persone effettivamente connesse. Il sistema in questione prevede che l’acquisizione dell’identità dei partecipanti al corso avverrà attraverso l’acquisizione delle fotografie dei partecipanti ottenute via webcam. Al termine dell’evento le immagini acquisite verranno raccolte nelle schede personali dei partecipanti e successivamente confrontate con i documento di identità raccolti in fase di iscrizione. Il Garante ha ritenuto lecito il trattamento dei dati personali che dovrà essere oggetto di una specifica e articolata informativa e preceduto dal consenso informato degli interessati.