di Massimo Brazzi
di Massimo Brazzi *Il principio di diritto. Al detenuto che svolge il lavoro penitenziario non può essere negato il beneficio della liberazione anticipata. Lo ha stabilito la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza numero 4522 dell'e febbraio 2011.Gli ermellini hanno sentenziato che lo sconto di pena per la liberazione anticipata non può essere concesso soltanto sulla base della buona condotta carceraria del detenuto, ma risulta necessario che il condannato abbia partecipato all'opera di rieducazione inframuraria, così come prevede l'articolo 54 dell'Ordinamento Penitenziario.Pertanto l'attività lavorativa svolta in carcere dovrà essere tenuta in considerazione ai fini della concessione della misura premiale onde stabilire se dalla stessa - per qualità, durata, svolgimento a richiesta, ecc. - sia positivamente desumibile, in una con ogni altro elemento pertinente di valutazione, l'inizio di un percorso partecipativo di risocializzazione meritevole di riscontro ex articolo 54 Ord. Penumero .La fattispecie. Il caso sottoposto allo scrutinio della Corte di legittimità riguarda il ricorso di un condannato detenuto che si è visto rigettare dal Tribunale della Sorveglianza, in sede di reclamo, la riduzione della pena in relazione ad un periodo detentivo in cui aveva compiuto attività lavorativa inframuraria. Il Tribunale della Sorveglianza motivava il rigetto dell'istanza facendo presente che il beneficio premiale non poteva essere concesso sulla base del mero comportamento del detenuto esente da rilievi disciplinari in quanto era necessario che il condannato avesse partecipazione all'opera di rieducazione.L'interessato proponeva quindi ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza del Tribunale della Sorveglianza, censurando la motivazione del provvedimento in punto di omessa valutazione del lavoro svolto in carcere quale elemento idoneo alla rieducazione e risocializzazione del condannato.La ratio della liberazione anticipata. Il beneficio premiale della liberazione anticipata, anche se collocato nel capo VI della L. numero 354/1975 Ordinamento Penitenziario , rubricato Misure alternative alla detenzione e remissione del debito , non può essere considerata una misura alternativa alla detenzione. Infatti la medesima si caratterizza in una mera riduzione di pena, anticipando la scadenza naturale della detenzione. Pertanto il beneficio in questione non realizza una alternativa al carcere, ma semplicemente l'anticipo del fine pena con finalità rieducative e risocializzanti.La liberazione è disciplinata dall'articolo 54 Ord. Penumero il quale stabilisce che Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare . L'istituto tende quindi ad incentivare il condannato a partecipare al modello trattamentale intramurario con la speranza di ottenere il premio della riduzione di pena e acquisire la libertà prima della scadenza naturale.Ne consegue che il Giudice, per valutare se il condannato ha partecipato fattivamente all'opera di rieducazione, non potrà limitarsi a verificare la buona condotta carceraria, ma dovrà orientare l'indagine all'effettivo ravvedimento del detenuto. Quindi verranno presi in considerazione gli indici di sviluppo della sua personalità verso modelli socialmente accettabili e condivisi i quali dimostrino l'allontanamento dalle motivazioni che hanno orientato la scelta del condannato di delinquere.L'attività lavorativa del detenuto come prova di partecipazione all'opera di rieducazione. La Suprema Corte di legittimità, con la sentenza in commento, ha quindi cassato la valutazione errata del Tribunale della Sorveglianza in sede di reclamo il quale, negando al condannato la riduzione della pena richiesta in merito a periodi in cui ha svolto attività lavorativa intramuraria, ha ignorato l'opera di rieducazione intrapresa dal detenuto.Spetterà quindi al Giudice del rinvio stabilire se l'interessato abbia diritto al beneficio della liberazione anticipata, compiendo eventualmente ulteriori accertamenti che dimostrino l'effettiva sottoposizione del condannato al modello trattamentale risocializzante.Giova comunque precisare che lo sforzo di partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione sarà proporzionale agli strumenti offerti dall'Amministrazione penitenziaria e, laddove si evidenzino carenze nella predisposizione dei modelli trattamentali, l'interessato potrà accedere più agevolmente al beneficio della liberazione anticipata.* Avvocato e Tesoriere Camera Penale di Perugia
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 21 gennaio - 8 febbraio 2011, numero 4522Presidente Di Tomassi - Relatore ZampettiOsserva1. Con ordinanza in data 29.06.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, in sede di reclamo proposto dal condannato detenuto L.R.S. , riconosceva in suo favore anche il periodo dal 18.12.2008 al 14.04.2009 quale utilmente valutabile ai fini della chiesta liberazione anticipata, negando peraltro tale beneficio per il periodo precedente. Per tale parte, oggetto di diniego, rilevava il Tribunale come in capo al predetto condannato risultasse solo una condotta scevra da rilievi disciplinari, quindi formalmente corretta, ma come tale insufficiente al chiesto beneficio per il quale si rendeva necessaria una fattiva adesione alle proposte rieducative.2. Avverso tale ordinanza, per la parte reiettiva, proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava l'impugnazione deducendo l'omessa valutazione, da parte del Tribunale, del lavoro da lui svolto in carcere, come da documentazione già prodotta, comprovante un suo impegno di recupero umano e sociale.3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva, in accoglimento del proposto ricorso, annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.Ed invero risulta dal testo stesso dell'impugnato provvedimento che il Tribunale ha respinto la richiesta del L.R.S., per il periodo in esame precedente al 18.12.2008, sul mero rilievo - peraltro in sé astrattamente corretto - dell'insufficienza, ai fini della concessione della liberazione anticipata, della sola condotta inframuraria immune da censure disciplinari. Risulta dunque che il Tribunale di competenza ha omesso di valutare la posizione del detenuto - per il periodo oggetto di diniego - con riferimento al lavoro svolto in carcere dallo stesso, come dalla relativa documentazione che risulta essere stata versata in atti. Tale omessa valutazione configura vizio di motivazione, posto che sia del tutto pacifico che l'attività lavorativa svolta in carcere non possa essere ignorata ai fini in parola onde stabilire se dalla stessa per qualità, durata, svolgimento a richiesta, ecc. sia positivamente desumibile, in una con ogni altro elemento di pertinente valutazione, l'inizio di un percorso partecipativo di risocializzazione meritevole di riscontro ex articolo 54 Ord. Penumero . L'impugnata ordinanza va dunque per tal motivo annullata in parte qua. Il giudice di rinvio si atterrà, nel nuovo esame, eventualmente anche previ ulteriori accertamenti richiedendo relazione , ai principi dettati dalla presente decisione di legittimità.P.Q.M.Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Palermo.