I padri lavoratori dipendenti possono fruire di 10 giorni di congedo obbligatorio per la nascita, adozione/affidamento o morte perinatale del figlio avvenuta nell'anno 2021 circolare INPS 11 marzo 2021 numero 42 .
La Legge di Bilancio 2021 ha rafforzato le tutele in favore del padre lavoratore, prorogando e ampliando misure già esistenti e introducendo nuove misure articolo 1, comma 363, L. 178/2020 . Congedo obbligatorio per nascite e adozioni Il congedo obbligatorio per i padri lavoratori, introdotto dalla Legge Fornero articolo 4, comma 24 lett. a , l. numero 92/2012 , è stato prorogato anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Inoltre, la durata del congedo è aumentata, solo per il 2021, a 10 giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore. Per quanto riguarda invece le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nel 2020, il congedo obbligatorio rimane di 7 giorni, anche se ricadenti nei primi mesi dell'anno 2021 Mess. INPS 21 febbraio 2020 numero 679 . Congedo facoltativo in sostituzione della madre Il padre lavoratore può altresì fruire, per tutto il 2021, di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Per tale congedo, devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative. Presentazione delle domande Le modalità di presentazione della domanda rimangono quelle descritte nella Circomma INPS 14 marzo 2013 numero 40. Pertanto, sono tenuti a presentare domanda di congedo all'INPS solamente i lavoratori per i quali l'indennità è erogata direttamente dall'INPS, mentre nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono solo comunicare per iscritto la fruizione del congedo al datore per il settore agricolo, le istruzioni operative sono indicate nella Circomma INPS 23 dicembre 2013 numero 181 . Congedo obbligatorio e facoltativo in caso di morte perinatale del figlio Il congedo in oggetto 10 giorni di congedo obbligatorio più uno facoltativo può essere fruito dal padre lavoratore, sempre entro 5 mesi successivi alla nascita del figlio, anche in caso di articolo 1, comma 25, L. 178/2020 - figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione il periodo di 5 mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso - decesso del figlio nei 10 giorni di vita dello stesso compreso il giorno della nascita . Il periodo di 5 mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso. Nei casi di morte perinatale avvenuti nell'anno 2020, con periodo di fruizione totalmente o parzialmente ricadente nell'anno 2021, è riconosciuto sempre il diritto a 7 giorni di congedo obbligatorio e uno di congedo facoltativo. Fonte mementopiu.it
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