Chi espone un ticket scaduto in una zona blu senza limitazione oraria non incorre in una multa stradale ma in una inadempienza contrattuale, con conseguenze diversificate da Comune a Comune.
In ogni caso chi omette completamente di esporre lo scontrino paga pure 41 euro di multa. Sono queste le conseguenze più importanti che derivano da una lettura tecnica del codice stradale diramata dal direttore generale della sicurezza stradale Sergio Dondolini lunedì 10 marzo. Il parcheggio completamente abusivo nelle zone a pagamento in molti Comuni è sanzionato con l’applicazione dell’articolo 7/15° del codice specificamente dedicato alla sosta regolamentata, ovvero con 25 euro di multa. In altre zone i comandi di polizia locale applicano l’articolo 7/14° cds che prevede una multa di 41 euro oppure l’articolo 156/6° di analogo importo. Una questione che va avanti da tempo. Con 2 distinti pareri rilasciati rispettivamente il 22 marzo 2010 e il 5 luglio 2011 il Ministero ha chiarito che nelle aree a pagamento senza limiti orari di sosta la mancata esposizione del ticket comporta la sanzione di 41 euro, prevista dall’articolo 7/14° cds. In queste aree, prosegue il ministero dei trasporti, se il contrassegno viene regolarmente esposto ma la sosta si prolunga oltre al periodo consentito non scatterà alcuna multa stradale ma solo una procedura di recupero delle somme non corrisposte stabilite da un apposito regolamento comunale ai sensi dell’articolo 17/132° della legge numero 127/1997 . Lo stesso recupero tariffario dovrà essere avviato anche nel caso precedente dell’utente completamente abusivo che oltre alla multa collezionerà anche una richiesta di recupero delle somme non corrisposte. Nella realtà alcuni Comuni hanno istituito anche delle zone blu con limitazione oraria di parcheggio. In queste aree in pratica è consentito parcheggiare pagando il ticket mantenendo però occupato lo spazio non oltre ad un certo numero di ore. In questa particolare ipotesi per il conducente completamente abusivo scatteranno tutte le misure analizzate in precedenza ma anche un’ulteriore multa da 25 euro ai sensi dell’articolo 7/15° cds per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.