La violazione degli obblighi di assistenza familiare sussiste anche in caso di invalidità civile ed intervento economico di terzi

L’invalidità civile non integra ex se l’impossibilità ad adempiere agli obblighi di assistenza familiare che deve essere comunque provata in giudizio. Inoltre, l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore permane anche quando intervenga l’altro genitore o un congiunto a sostegno dello stesso.

In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione, sezione VI Penale, con la sentenza di inammissibilità del ricorso numero 9721 depositata il 27 febbraio 2014. Non basta allegare l’invalidità civile. Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione interviene a proposito di un caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex articolo 570, comma 1 e 2, numero 2 c.p., specificando le nozioni di impossibilità ad adempiere e stato di bisogno. Circa la prima nozione, la Suprema Corte affronta l’ipotesi, avanzata dalla difesa dell’imputato, di invalidità civile come caso di impossibilità a sostenere gli obblighi di assistenza verso il figlio minore imposti dall’ordinamento in capo al genitore. In particolare, incombe alla parte obbligata l’onere di allegare gli elementi dai quali possa ricavarsi l’impossibilità ad adempiere agli obblighi di assistenza familiare. La proposizione dello stato di invalidità civile costituisce semplicemente presentazione di una situazione di fatto che non prova ex se l’impossibilità ad adempiere. Infatti, la parte ricorrente beneficiava da oltre un decennio, a causa dello stato di invalidità, di due pensioni che, prima della cessazione della convivenza familiare, facevano ben fronte al mantenimento dei figli minori. Stato di bisogno ed intervento di terzi. La Corte di Cassazione interviene con la sentenza in commento specificando anche la nozione di stato di bisogno della persona che necessita dell’assistenza familiare. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini della configurabilità del reato ex articolo 570 c.p., l’obbligo di assistenza economica verso i figli minori sussiste anche nel caso in cui l’altro genitore col proprio lavoro e/o con l’aiuto di altri congiunti intervenga, in tutto od in parte, per il sostentamento degli stessi. Lo stato di bisogno, in sostanza, non è escluso nel caso in cui l’assistenza economica venga fornita da un coobbligato o da un obbligato in via subordinata od ancora da un terzo. Il reato risulta comunque pienamente configurato nell’ipotesi in cui taluno di questi soggetti si sostituisca all’inadempimento dell’obbligato all’assistenza Cass., sez. VI Penumero , numero 14906/2010 Cass., sez. VI Penumero , numero 40823/2012 .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 29 gennaio – 27 febbraio 2014, numero 9721 Presidente Milo – Relatore Capozzi Considerato in fatto e ritenuto in diritto 1. Con sentenza del 25.1.2013 la Corte di appello di Catania - a seguito di gravame interposto dall'imputato S.G. avverso la sentenza emessa il 18.3.2010 dal Tribunale di Catania - ha confermato detta sentenza con la quale è stata affermata la penale responsabilità del predetto imputato con condanna a pena di giustizia in ordine al reato di cui all'articolo 570 comma 2 numero 2 c.p. perché si sottraeva agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà di genitore dei minori N. e K. , facendo mancare loro i mezzi di sussistenza. In omissis . 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore deducendo 2.1. violazione della legge penale in relazione all'articolo 570 co. 1 e 2 numero 2 c.p. per omessa considerazione degli elementi strutturali della fattispecie contestata. In particolare, non sarebbe stato considerato lo stato di invalidità al 100% del ricorrente e l'assicurata assistenza ai minori da parte del genitore affidatario, aiutato sotto il profilo materiale ed economico dai genitori dello stesso. Cosicché, da un lato, non poteva dirsi sussistente la volontà di sottrarsi agli obblighi del ricorrente che versava in una impossibilità incolpevole e, dall'altra, lo stato di bisogno dei minori. 2.2. manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa senza alcuna valutazione critica delle stesse e delle prove documentali fornite dal ricorrente. Inoltre, la Corte avrebbe affermato contraddittoriamente la esistenza della invalidità al 100% del ricorrente e l'assenza di impossibilità assoluta dell'imputato ad adempiere. 2.3. mancanza di motivazione in ordine ai motivi di fatto e diritto sulla base dei quali sono state confermate le statuizioni civili, anche con riferimento alla assegnazione della provvisionale ed al suo ammontare, venendo meno all'obbligo di rispondere alle richieste e censure mosse dall'atto di appello. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Il primo motivo è inammissibile. 4.1. Quanto alla dedotta impossibilità ad adempiere, è insegnato che in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe all'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione. In applicazione di questo principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso l'impossibilità di adempiere solo perché l'imputato, nel periodo in contestazione, aveva fruito del sussidio di disoccupazione, omettendo qualunque accertamento sull'entità delle somme dallo stesso percepite Sez. 6, Sentenza numero numero 7373 del 29/01/2013 Rv. 254515 Imputato S. . 4.2. Cosicché la prima doglianza circa l'impossibilità di adempiere dovuta allo stato di invalidità, costituisce mera riproposizione di una questione di fatto alla quale sin dalla prima sentenza è stato correttamente risposto rilevandosi che non era stata provata l'impossibilità di adempiere da parte dell'imputato che, in relazione allo stato di invalidità di civile,godeva da un decennio di due trattamenti pensionistici d'invalidità che facevano fronte agli obblighi di mantenimento, ai quali l'imputato si era completamente sottratto immediatamente dopo la cessazione della convivenza familiare. 4.3. Quanto al denegato stato di bisogno dei minori per dedotto intervento di terzi, costituisce costante orientamento di legittimità quello secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto cui all'articolo 570, comma secondo, numero 2, cod. penumero , l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l'intervento d'altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo Sez. 6, Sentenza numero 14906 del 03/02/2010 Rv. 247022 Imputato B. ancora, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno non è escluso dall'intervento di terzi, coobbligati od obbligati in via subordinata, sicché il reato si configura anche se taluno di questi si sostituisca all'inerzia del soggetto tenuto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza Sez. 6, Sentenza numero 40823 del 21/03/2012 Rv. 254168 Imputato B. . 4.4. Cosicché, risulta irrilevante, in costanza dell'accertato inadempimento da parte del ricorrente dell'obbligo di mantenimento che gli incombeva, l'apporto eventualmente recato da parte dell'altro coniuge o di terzi. 4.5. Quanto al profilo psicologico, il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570, secondo comma, numero 2 cod. penumero è a dolo generico, non essendo necessario per la sua realizzazione che la condotta omissiva venga posta in essere con l'intenzione e la volontà di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa Sez. 6, Sentenza numero 785 del 22/12/2010 Ud. dep. 14/01/2011 Rv. 249202 Imputato S. 5. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Non sussiste alcuna contraddizione tra l'affermazione della esistenza della invalidità civile e quella dell'assenza di impossibilità assoluta ad adempiere, posto che la prima non designa la incapienza economica del soggetto obbligato. 6. Il terzo motivo è inammissibile in quanto l'unica doglianza afferente le statuizioni civili impugnate in appello afferiva, del tutto genericamente, alla attribuzione della provvisionale immediatamente esecutiva, avverso la quale non è ammesso ricorso in cassazione Sez. 5, Sentenza numero 5001 del 17/01/2007 Rv. 236068 Imputato Mearini e altro . 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile C.F. che vanno liquidate, in considerazione dell'attività svolta, come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, nonché a rifondere alla parte civile C.F. le spese sostenute in questo grado liquidate in complessivi Euro 2.300,00 oltre IVA e CPA.